Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10871 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10871 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/04/2025
Reddito fondiario -canoni di locazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29568/2021 R.G. proposto da:
AGENZIA RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato,
-ricorrente –
contro
COGNOME e COGNOME rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrenti – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, n. 1473/2021, depositata il 15/04/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2025 dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate, in data 18 e 19 febbraio 2019, notificava a NOME COGNOME e NOME COGNOME due avvisi di accertamento con i quali, per l’anno di imposta 2014, recuperava a tassazione, ai fini Irpef, un maggior reddito da fabbricati derivante dalla locazione di un immobile di loro proprietà. L ‘Ufficio , a fronte di un reddito dichiarato pari ad euro 60.482,00, ciascuno, accertava il medesimo nella misura di euro 79.178,00, calcolato in ragione della percezione del canone per dodici mesi.
Entrambi i ricorrenti impugnavano gli atti impositivi evidenziando che, in virtù di un accordo intercorso con il conduttore, di cui alla scrittura privata dell’11 maggio 2014, il pagamento del canone era stato sospeso per tre mensilità, dal maggio al luglio, con conseguente riduzione del reddito nella misura dichiarata.
La C.t.p. rigettava i ricorsi rilevando che la scrittura privata invocata dai contribuenti, di modifica del contratto di locazione, era priva di data certa e, quindi, inopponibile ai terzi.
La C.t.r., invece, con la sentenza di cui all’epigrafe, accoglieva l’appello dei contribuenti . Dopo aver rilevato che per le locazioni ad uso diverso, come quella in esame, a differenza di quanto previsto per le locazioni abitative, in virtù dell’art. 26 t.u.i.r., il presupposto impositivo si fondava sulla mera potenzialità di percezione del reddito, osservava che, nella fattispecie, era intervenuto un accordo per la riduzione del canone la cui prova, non essendo soggetto a registrazione, poteva essere fornita anche in epoca successiva alla scrittura; che, infatti, la registrazione, non avente efficacia costitutiva, non era l’unico adempimento idoneo ad attribuire data certa opponibile all’A mministrazione finanziaria essendo sufficiente la prova di un fatto
idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l’anteriorità della formazione del documento. Rilevava, per l’effetto, che i contribuenti avevano prodotto in giudizio un documento sottoscritto dai legali rappresentanti delle società conduttrici -i quali avevano dichiarato che il canone corrisposto era complessivamente pari ad euro 120.640,04 -ed anche le ricevute di affitto; che, pertanto, vi erano elementi presuntivi idonei a provare l’anteriorità della formazione della scrittura privata di riduzione del canone. Aggiungeva che anche nel processo tributario doveva riconoscersi al contribuente il potere d’introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extra-processuale.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazi one l’A genzia delle entrate e i contribuenti si difendono a mezzo controricorso e successiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 cod. civ.
Rileva che tra i mezzi che l’ordinamento riconosce come idonei a conferire la certezza della data ad un atto vi è la registrazione e che, in mancanza di quest’ultima, l’art. 2704 cod. civ. detta una regola che rende irrilevante la datazione compiuta dalle parti, occorrendo la prova della data di un diverso evento che dia certezza al l’anteriorità. Per l’effetto, assume che la C.t.r. ha commesso error in juris ritenendo elemento idoneo a provare la contestualità o anteriorità del documento privo di data certa la dichiarazione resa dalle parti conduttrici in relazione ai canoni corrisposti. Osserva che detta dichiarazione è priva di carattere oggettivo per poter essere equiparata alla registrazione; che si tratta di un documento proveniente dalle stesse parti che avrebbero, asseritamente, sottoscritto l’accordo di riduzione del canone, meramente riproduttivo, a posteriori, del contenuto di
quest’ultimo. Per l’effetto , assume che la sentenza impugnata, in violazione dell’art 2704 cod. civ. , ha erroneamente attribuito ad una mera dichiarazione il valore probatorio richiesto ai fini della prova della data certa della scrittura privata non autenticata.
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui -oltre ad aver ritenuto la dichiarazione resa dalle società conduttrici elemento idoneo per attribuire data certa alla scrittura privata modificativa del contratto di locazione -ha affermato che tutti i documenti prodotti dalle parti dimost ravano l’effettiva riduzione del canone ed il percepimento del medesimo nella misura indicata in dichiarazione.
Il primo motivo è fondato.
3.1. Il reddito degli immobili locati per fini diversi da quello abitativo -per i quali ultimi opera, invece, la deroga introdotta dall’art. 8 legge 9 dicembre 1988, n. 431 -è individuato in relazione al reddito locativo fin quando risulta in vita un contratto di locazione; ne consegue conseguenza che anche i canoni non percepiti costituiscono reddito tassabile, fino a che non sia intervenuta la risoluzione del contratto o un provvedimento di convalida dello sfratto, atteso che il criterio di imputazione di tale reddito è costituito dalla titolarità del diritto reale, a prescindere dalla sua effettiva percezione (tra le più recenti Cass. 09/01/2024, n. 746)
3.2. La scrittura privata di riduzione del canone di locazione non è soggetta all’obbligo fiscale di registrazione, potendo la data certa dell’accordo desumersi anche da altri mezzi di prova. La registrazione del patto modificativo non costituisce, dunque, un obbligo fiscale posto a carico del contribuente, operando invece sul piano probatorio, agevolando la prova, da parte del locatore, della intervenuta riduzione
del canone, senza, tuttavia, escludersi, a tal fine, l’utilizzo di altri mezzi di prova (Cass. 09/03/2022, n. 7644). Con specifico riferimento ai contratti di locazione, infatti, gli articoli 3 e 17 t.u.i.r individuano in maniera esplicita gli eventi successivi alla sua stipula che devono essere autonomamente assoggettati a registrazione. Si tratta delle cessioni, risoluzioni e proroghe dell’originario contratto che devono essere, pertanto, registrate in termine fisso anche se stipulati verbalmente o se il relativo contratto venga redatto nella forma della scrittura privata non autenticata. L’ accordo di riduzione del canone inizialmente pattuito, non è riconducibile alle ipotesi ivi contemplate.
3.3. L’art. 2704 cod. civ. stabilisce che la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è opponibile ai terzi, se non dal giorno in cui essa è stata registrata; ciononostante, ove manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dalla norma in parola, la data della scrittura privata è opponibile ai terzi qualora sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l’anteriorità della formazione del documento. Alternativamente alla registrazione, ai sensi del l’art. 2704 cod. civ. sono fatti idonei a dimostrare la data certa anche la morte o la sopravvenuta impossibilità fisica di colui che ha sottoscritto la scrittura, la riproduzione del contenuto della scrittura in atti pubblici o ogni altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento. L’assenza di un’elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata possa ritenersi opponibile nei confronti dei terzi, consente al giudice di merito di valutare, con prudente apprezzamento, se sussista un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, in quanto avente specifica attitudine a dimostrare l’anteriorità della formazione del documento, a dare certezza alla data della scrittura privata (Cfr. Cass. 21/07/2021, n. 20813).
Il giudice di merito, pertanto, ove voglia darsi la prova del momento in cui il negozio è stato concluso e sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell’art. 2704 cod. civ. ha il compito di valutarne, caso per caso, la sussistenza e l’idoneità a stabilire la certezza della data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, che non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere, altresì, sottratto alla sua disponibilità (Cass. 22/03/2024, 7753)
3.4. Questa Corte, poi, ha già chiarito che sulla base della normativa tributaria vigente, nella nozione di terzo cui fa riferimento l’art. 2704 cod. civ. è compresa anche l’Amministrazione finanziaria, titolare di un diritto di imposizione in qualche misura collegato al negozio documentato e suscettibile di pregiudizio per effetto di esso (Cass. n. 746 del 2024 cit. Cass. 03/06/2021, n. 15352).
3.5. La C.t.r., nel valutare la sussistenza di fatti idonei a provare, nei confronti dell’Amministrazione, l’anteriorità del patto volto alla riduzione del canone, non si è attenuta a questi principi pur avendoli astrattamente enunciati.
Con la prima statuizione ha dato rilievo al documento sottoscritto dalle società conduttrici che attestava il pagamento del canone nella misura ridotta esposta in dichiarazione. In ordine a tale documento si è limitata a rilevare che il medesimo poteva legittimamente entrare nel processo stante la facoltà riconosciuta anche al contribuente di introdurre dichiarazioni resa da terzi.
La questione rilevante, tuttavia, non era se tale documento potesse o meno entrare nel processo, quanto, piuttosto, se il medesimo fosse idoneo a conferire data certa anteriore alla scrittura privata di riduzione del canone. Correttamente la ricorren te ha evidenziato l’inidoneità del medesimo, in sé, in quanto privo, a propria volta di carattere oggettivo e immodificabile, proveniente dalle stesse parti della scrittura privata
priva di data certa e, in sostanza, meramente riproduttivo della medesima.
Anche il secondo motivo è fondato.
4.1. Qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre attributi della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. (competendo alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell’art. 2729 cod. civ. oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta.» (Cass. 16/11/2018, n. 2963). E’ quindi ammissibile denunciare in questa sede la violazione di legge che si realizza quando il giudice del merito « abbia fondato la presunzione su indizi privi di gravità, precisione e concordanza, sussumendo, cio è̀ , sotto la previsione dell’art. 2729 cod. civ., fatti privi dei caratteri legali, e incorrendo, quindi, in una falsa applicazione della norma, esattamente assunta nella enunciazione della “fattispecie astratta”, ma erronea mente applicata alla “fattispecie concreta”» (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, in motivazione).
4.2. Con specifico riferimento alla prova della data della scrittura privata, si è precisato che, qualora manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall’art. 2704, primo comma, cod. civ. ai fini dell’opponibilità della data ai terzi è necessario che sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l’anteriorità della formazione del documento; ne consegue che tale dimostrazione può anche avvalersi di prove per testimoni o presunzioni, ma solo a condizione che esse evidenzino un fatto munito della specificata attitudine, non anche quando tali prove siano rivolte, in via indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera
verosimiglianza della data apposta sul documento (Cass. 19/07/2023, n. 21446).
4.3. Con la seconda statuizione la C.t.r. ha ritenuto che l’anteriorità della scrittura privata di sospensione del canone poteva ritenersi provata in ragione delle ricevute di affitto che, unitamente alle dichiarazioni di terzi, rappresentavano «ulteriori» elementi presuntivi.
Con riferimento alla dichiarazione dei conduttori si è già evidenziato, a proposito del primo motivo, l’inidoneità della medesima a provare l’anteriorità della scrittura di modifica del canone. Detta dichiarazione, pertanto, è priva di valore indiziario. Già per ciò solo cade il ragionamento presuntivo che dovrebbe sorreggere la prova della anteriorità della scrittura.
Stesse considerazioni valgono con riferimento alle ricevute di pagamento -anch’esse prive di data certa e riconducibili allo stesso soggetto che invoca l’anteriorità della scrittura di riduzione del canone -per le quali si assume la valenza indiziaria senza esplicitare la loro specifica attitudine a provare, in modo oggettivo, detta anteriorità.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2025.