Cumulo TOSAP Imposta Pubblicità: la Cassazione fa chiarezza
Il tema del cumulo TOSAP Imposta Pubblicità rappresenta una questione di grande rilevanza per le imprese che operano nel settore della cartellonistica e per gli enti locali. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 34574 del 2019, ha fornito chiarimenti decisivi, stabilendo un principio fondamentale: il pagamento dell’una non esclude l’altra. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia per comprendere le ragioni giuridiche e le conseguenze pratiche.
I Fatti di Causa
Una società operante nel settore pubblicitario aveva impugnato 42 avvisi di accertamento emessi da un grande Comune italiano. Tali avvisi richiedevano il pagamento della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) per l’anno 1994, in relazione a impianti pubblicitari installati sul suolo comunale. La società sosteneva l’illegittimità della pretesa, ritenendo che l’imposta sulla pubblicità, già assolta, fosse l’unico tributo dovuto e che diverse delibere comunali avessero di fatto escluso la duplicazione impositiva.
Sia in primo che in secondo grado, i giudici tributari avevano dato ragione alla società. La Commissione Tributaria Regionale (CTR), in particolare, aveva rigettato l’appello del Comune, basando la propria decisione sull’idea che le delibere locali prevedessero il pagamento di una sola imposta e che l’occupazione del suolo fosse un elemento già compreso nell’imposta sulla pubblicità. Insoddisfatto, l’Ente locale ha presentato ricorso per cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha accolto il ricorso del Comune, cassando con rinvio la sentenza della CTR. I giudici di legittimità hanno ritenuto la decisione di merito viziata sia per insufficiente e contraddittoria motivazione, sia per violazione di legge.
La Corte ha smontato la tesi dell’alternatività tra i due tributi, riaffermando il principio, sancito chiaramente dalla normativa nazionale, della loro piena compatibilità e cumulabilità.
Le motivazioni e il principio del cumulo TOSAP Imposta Pubblicità
La Cassazione ha fondato il suo ragionamento su due pilastri principali.
In primo luogo, ha censurato la motivazione della sentenza impugnata, definendola ‘gravemente incompleta’ e ‘contraddittoria’. La CTR si era limitata a un vago riferimento a ‘varie Delibere Comunali’ senza specificarle, analizzarle e, soprattutto, senza verificare se i presupposti di fatto per la loro applicazione fossero presenti nel caso concreto. Inoltre, l’affermazione secondo cui ‘l’occupazione di suolo pubblico è compresa nell’imposta sulla pubblicità’ è stata giudicata erronea e apodittica.
In secondo luogo, e questo è il cuore della decisione, la Corte ha ribadito la netta distinzione tra i presupposti impositivi dei due tributi, come delineati dal D.Lgs. 507/1993:
- L’Imposta sulla Pubblicità (art. 5) ha come presupposto la diffusione di un messaggio pubblicitario, visibile da un luogo pubblico. Il suo oggetto è l’attività promozionale.
- La TOSAP (art. 38) ha come presupposto la sottrazione di una porzione di suolo pubblico all’uso generalizzato della collettività, a prescindere dallo scopo per cui avviene l’occupazione.
Avendo presupposti diversi, i due tributi non si escludono a vicenda. Questa regola è cristallizzata nell’art. 9, comma 7, del D.Lgs. 507/1993, che stabilisce esplicitamente: ‘l’applicazione dell’imposta [sulla pubblicità] non esclude quella della tassa per l’occupazione di spazi e di aree pubbliche’.
Conclusioni e implicazioni pratiche
La sentenza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: chi installa un impianto pubblicitario su suolo pubblico è tenuto a pagare sia l’imposta sulla pubblicità (per il messaggio diffuso) sia la TOSAP (per l’area occupata). Il cumulo TOSAP Imposta Pubblicità è la regola, non l’eccezione. Le eventuali esenzioni o agevolazioni previste da delibere comunali non possono essere interpretate come una negazione di questo principio generale, ma devono essere applicate solo se ricorrono le specifiche condizioni previste (es. impianti autorizzati, rapporti non ancora conclusi), la cui sussistenza deve essere accertata dal giudice. Questa pronuncia serve da monito per gli operatori del settore e per i giudici di merito, richiamando a un’applicazione rigorosa della legge e a una motivazione completa e non contraddittoria delle sentenze.
L’imposta sulla pubblicità esclude il pagamento della TOSAP?
No. Secondo la Corte di Cassazione e l’art. 9, comma 7, del D.Lgs. 507/1993, l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità non esclude il pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. I due tributi sono cumulabili.
Perché TOSAP e Imposta sulla Pubblicità sono cumulabili?
Perché si basano su presupposti giuridici diversi. L’imposta sulla pubblicità colpisce la diffusione di un messaggio promozionale, mentre la TOSAP colpisce la sottrazione fisica di un’area pubblica all’uso collettivo. Si tratta di due fatti economici e giuridici distinti.
Una delibera comunale può escludere in via generale il cumulo delle due imposte?
No. Le delibere comunali non possono negare un principio stabilito da una legge nazionale. Possono prevedere specifiche agevolazioni o esoneri temporanei, ma la loro applicabilità deve essere verificata caso per caso e non possono essere interpretate come una regola generale di esclusione del cumulo.