Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25704 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25704 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5501/2019 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate – RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE,
-controricorrente-
avverso il decreto del Tribunale di Cagliari n. 72/2019 depositato il 2/1/2019.
Letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale dr.ssa NOME COGNOME che ha concluso per accoglimento del ricorso.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/9/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Agenzia delle Entrate -Riscossione (di seguito denominata per brevità ADER) propose due domande di insinuazione al passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE: la prima per la somma complessiva di € 859.350 (di cui € 827.371,88 in privilegio ed € 51.978,29 in chirografo), la seconda per € 1.647.047,58 (di cui € 1.588.735,29 in privilegio ed € 58.312,29 in chirografo).
Il Giudice Delegato con i decreti di esecutività escluse, con riferimento alla prima domanda, le somme di € 81.960,01, per prescrizione del credito, € 76,74 per interessi di mora su capitale zero, € 55.584,19 per aggio coattivo ed € 3.276,93 per spese tabellari e, con riferimento alla seconda domanda, € 3.122,26 per aggio coattivo su interessi, € 27.412 per aggio coattivo su sanzioni, € 827,77 per spese tabellari, € 279.998,06 e € 570.971,71 per duplicazione delle somme fondate sul medesimo accertamento n. TW3IPPN002616016.
Il Tribunale di Cagliari, con l’impugnato provvedimento, riuniti i ricorsi proposti dall’ADER, accoglieva parzialmente le opposizioni, ed ammetteva l’Ente di Riscossione al passivo del Fallimento per i seguenti ulteriori importi: € 76.74 per interessi di mora, € 55.584,19 per aggio coattivo ed € 3.276,93 per spese tabellari in chirografo.
3.1 Il Tribunale, per quanto di interesse in questa sede, confermava che l’ADER aveva chiesto di insinuare per tre volte lo
stesso credito tributario iscritto a ruolo e relativo all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/2012 e, pertanto, non controvertendosi sull’ an e il quantum del contributo iscritto al ruolo, ma sul fatto che l’Agente di riscossione ave sse indebitamente chiesto più volte l’ammissione del medesimo credito, riteneva che dovesse essere riconosciuta a questo riguardo la giurisdizione del giudice ordinario.
ADER ha proposto ricorso per la cassazione del decreto sulla base di due motivi; il Fallimento ha svolto difese con controricorso e memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.. Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 87 e 88 dPR 602/1973, 2718 c.c. e 68 d.lvo 546/1992: si sostiene che il Tribunale abbia errato nel valutare il merito della pretesa creditoria di natura tributaria, anche sotto il profilo dell’asserita illegittima duplicazione della domanda; il Giudice fallimentare avrebbe dovuto limitarsi ad ammettere con riserva il credito contestato iscritto al ruolo.
1.1 La ricorrente e videnzia, inoltre, l’ulteriore errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere che le poste creditorie insinuate costituissero duplicazione del medesimo avviso di accertamento.
1.2 La ragione della emissione di tre distinti riferiti ad un medesimo avviso di accertamento risiedeva nel fatto che, essendo stato tale atto fatto oggetto di impugnazione davanti alla competente Commissione Tributaria Provinciale, il cui giudizio si era concluso con sentenza di rigetto del giudice di primo grado passata in giudicato, trovava applicazione il regime di esazione frazionato (un terzo pendente il giudizio di primo grado, due terzi dopo la sentenza della CTP, l’intera somma con passaggio in
giudicato della sentenza della CTR) del tributo previsto dall’art 68 , comma 1° lett. c) d.lvo n. 546/1992.
Il secondo motivo deduce l’ omesso esame, ex art 360, comma 1°, n. 5, c.p.c., di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla mancata dimostrazione della ‘prova contraria’ idonea a dimostrare l’insussistenza dei crediti erariali ammissibili per importi diversi da quelli risultanti dall’estratto di ruolo versato in atti per € 1.647.047,58.
2.1 La ricorrente argomenta che l’impugnato provvedimento avrebbe sconfessato le risultanze dell’estratto di ruolo, documento idoneo a provare l’entità e la natura della pretesa erariale, sulla base di mere supposizioni, senza alcun riferimento a concreti dati probatori, e non considerando che il riferimento dei tre ruoli ad un unico atto impositivo trovava fondamento, come confermato dalla diversità degli importi, nel regime di esecuzione frazionata previsto dall’art 68 d.lvo citato.
Il primo motivo è fondato per quanto di ragione e il suo accoglimento determina l’assorbimento del secondo motivo.
3.1 L’art. 87 d.lvo 602/1973 dispone che « se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell’Agenzia delle entrate l’ammissione al passivo della procedura ».
L’ art. 88 del d.lvo citato prevede, a sua volta, stabilisce che « se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell’articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nel fallimento, la riserva è sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando è inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al
giudice competente, ovvero quando il giudizio è stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto».
In proposito questa Corte ha precisato che, in caso di contestazione da parte del curatore, il credito tributario che risulta portato dal titolo esecutivo, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative sopra passate in rassegna, deve essere ammesso con riserva, spettando alla giurisdizione tributaria la cognizione in ordine alla sua effettiva esistenza (cfr., per tutte, Cass. 2022/37006).
3.2 Tali principi sono stati ribaditi nell’impugnato decreto ma non ritenuti applicabili alla fattispecie in concreto, in quanto la contestazione del curatore faceva leva sulla duplicazione del credito riportato nell’estratto del ruolo.
3.3. Contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, il regime di insindacabilità della pretesa tributaria per ragioni di merito a fronte delle eccezioni del curatore, con conseguente riserva di giurisdizione del giudice tributario, è operativo anche nei casi in cui, come quello di specie, la contestazione del curatore sia circoscritta al solo profilo della duplicazione della pretesa ricavabile dal contenuto delle iscrizioni a ruolo che, senza apparenti ragioni, reiterano il riferimento ad uno stesso avviso di accertamento presupposto.
Anche in tale ipotesi, infatti, la contestazione del curatore investe l’ammontare della pretesa creditoria di natura tributaria , richiede valutazioni sulla correttezza dell’ iscrizione a ruolo frazionata prospettata e comporta un esame del merito della domanda di ammissione al passivo dell’Agente di Riscossione , non consentito al Giudice Fallimentare.
3.4 Le suesposte conclusioni non possono essere superate affermando che la situazione si atteggia in termini diversi nei casi, come quello in esame, in cui l ‘ iscrizione a ruolo è fondata su un
avviso impoesattivo, poiché la esistenza di tale titolo varrebbe ad escludere la piena efficacia probatoria del ruolo.
E’ stato, infatti, chiarito – da ultimo anche a sezioni unite – che ai fini dell’ammissibilità della domanda d’insinuazione proposta dall’Agente della Riscossione e della verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito tributario o di quello previdenziale non occorre che l’avviso di accertamento o quello di addebito, contemplati dal d.l. n. 78 del 2010, artt. 29 e 30 conv., con modif., in l. n. 122 del 2010, siano notificati, ma è sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo (cfr., definitivamente, Cass., Sez. U., n. 33408-21).
Pertanto, in accoglimento del ricorso, si impone la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa al Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, per una rivalutazione della vicenda processuale alla luce dei principi qui sopra affermati e per la decisione sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME