Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34817 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34817 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2024
CARTELLA DI PAGAMENTO 2008
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9833/2018 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrente – contro
NOME COGNOME, domiciliato in Santa Croce di Magliano (CB), INDIRIZZO;
-intimato –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL MOLISE n. 572/2017, depositata in data 10/10/2017;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024;
Fatti di causa
NOME COGNOME impugnò la cartella di pagamento n. 2720120001045473 derivante dalla liquidazione effettuata, ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, della dichiarazione dei redditi Mod. Unico PF 2009 per l’anno 2008, chiedendone l’annullamento per illegittimità, previa sospensione dell’iscrizione a ruolo.
Il contribuente dedusse che la dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2008, presentata in forma cartacea in data 16/10/2009, non poteva essere considerata omessa.
L’ufficio, costituendosi, obiettò che il contribuente aveva omesso di dichiarare i redditi dell’anno 2007 e che la dichiarazione presentata nel 2009, per i redditi del 2008, era stata oggetto di rettifica con riferimento ai crediti d’imposta relativi al 20 07, per il quale non fu presentata la dichiarazione, e riportati nell’anno 2008.
Il contribuente, dedusse l’ufficio, conosceva le ragioni di fatto e giuridiche poste a base della cartella, avendo egli ricevuto comunicazione preliminare con atto n. NUMERO_DOCUMENTO, consegnata in data 6/12/2011.
Anche la richiesta di abbattimento del debito tributario pari al 60% dei tributi dovuti per l’anno 2008 non era legittima poiché effet tuata solo in data 29/3/2012, e dunque era tardiva, ai sensi del comma 5 bis dell’art. 25 del d.l. n. 78 del 2009, conv. con modificazioni nella legge n. 102 del 2009.
La C.T.P. annullò la cartella di pagamento.
Proposto appello dall’ufficio, la C.T.R. confermò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il contribuente è rimasto intimato.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata nella parte in cui essa ha affermato che il disconoscimento del credito d’imposta rappresentato nella dichiarazione rettificata , di cui era stata tuttavia omessa la dichiarazione negli anni di competenza, avrebbe imposto un atto di accertamento e un’elaborazione di dati in contraddittorio.
1.1. Il motivo è fondato.
Il Collegio intende dare continuità all’orientamento di legittimità, che può dirsi consolidato, secondo il quale in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l’attività dell’Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest’ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è
legittima l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero (Cass., Sez. 6 5, Ordinanza n. 39331 del 10/12/2021, Rv. 663095 -01; Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 4360 del 20/02/2017, Rv. 643321 -01).
Resta fermo, chiaramente, che in sede di impugnazione della cartella di pagamento il contribuente può far valere l’esistenza dei requisiti sostanziali per fruire della detrazione (Sez. U, Sentenza n. 17757 del 08/09/2016, Rv. 640943 – 01).
2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, commi 4 bis e 4 ter, del d.l. n. 185 del 2008, convertito nella legge n. 2 del 2009; artt. 3, commi 2 e 2 bis, del d.l. n. 162 del 2008, convertito nella legge n. 201 del 2008 e 2, comma 1, del d.l. n. 61 del 2008, convertito nella legge n. 103 del 2008, nonché dell’art. 25, comma 5 bis, del d.l. n. 78 del 2009, convertito nella legge n. 102 del 2009, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’ , l’Agenzia delle Entrate premette che la C.T.R. ha affermato che il contribuente aveva chiesto di definire il pagamento rateale del solo primo acconto Irpef 2008 nella misura del 40% da versare in 120 rate.
L’Agenzia delle Entrate censura la sentenza per non aver considerato che per usufruire della possibilità di rateazione sarebbe stato indispensabile presentare, ai sensi dell’art. 3 comma 5 del d.l. n. 162 del 2008, una comunicazione per la definizione dei versamenti e dei carichi iscritti a ruolo sospesi da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il termine del 16/6/2009, poi prorogato al 16/10/2009, da tutti i soggetti con residenza, domicilio e sede legale o operativa nel territorio di Marche e Umbria colpito dagli eventi sismici del settembre 1997 e nel territorio di Molise e Puglia colpito dagli eventi sismici dell’ottobre 2002.
Nel caso di specie, il contribuente avrebbe presentato tale domanda solo nel marzo del 2012.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate si duole che la C.T.R. non avrebbe considerato che l’istanza del contribuente era tesa a definire solo il pagamento rateale del primo acconto Irpef 2008, non il saldo Irpef 2008 che era oggetto della cartella.
2.1. Il motivo è inammissibile per quanto riguarda la pretesa decadenza del contribuente dal beneficio della riduzione e della rateazione, mentre è fondato per quanto riguarda la riconducibilità dell’importo di cui alla cartella di pagamento ad un periodo d’imposta non ricompreso nei benefici richiesti dal contribuente.
Infatti, a fronte della specifica statuizione del giudice di merito che rileva la presentazione dell’istanza senza alcuna ulteriore considerazione, la deduzione di tardività della stessa non è specifica, in quanto non viene allegata l’istanza di rateizzazione del contribuente con la data del deposito, onde mettere il Collegio nelle condizioni di verifcarne, ove si assumesse rilevante, l ‘ eventuale tardività.
Il motivo, invece, è fondato con riferimento alla contraddittorietà della sentenza nella parte in cui da una parte afferma che la sospensione tributaria era relativa solo al primo semestre del 2008, dall’altra annulla l’intera ripresa Irpef, senza considerare che per il saldo del 2008 il contribuente non beneficiava di rateazione e riduzione.
La sentenza è cassata e la causa è rinviata alla C.G.T. di secondo grado del Molise che, in diversa composizione, riesaminerà nel merito la spettanza del credito d’imposta disconosciuto dall’amministrazione e verificherà la debenza degli importi richiesti a titolo di saldo Irpef per il 2008.
Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio.
Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024.