Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20213 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20213 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 17038 – 2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -c.f. CODICE_FISCALE -in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma, alla INDIRIZZO, domicilia per legge.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE concordato preventivo -c.f./p.i.v.a. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliat a, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Catania, alla INDIRIZZO , presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato AVV_NOTAIO la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
COMMISSARIO GIUDIZIALE del concordato preventivo della RAGIONE_SOCIALE.
INTIMATO
avverso la sentenza n. 1394/2023 della Corte d’Appello di Catania, udita la relazione nella camera di consiglio del 22 aprile 2024 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
Con ricorso al Tribunale di Catania depositato in data 26.11.2021 la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE domandava l’ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Il piano contemplava la liquidazione di attività facenti capo alla RAGIONE_SOCIALE -stimate in euro 1.638.055,77 e l’apporto di finanza da parte del soggetto terzo, RAGIONE_SOCIALE; altresì e peraltro, il soddisfacimento dei crediti chirografari nella misura del 20% ed il trattamento dei crediti tributari e contributivi ai sensi dell’art. 182 ter l.fall.
Segnatamente, il piano contemplava il pagamento integrale di IRAP, IRES, IRPEG e IRPEF ed il pagamento dell’IVA e RAGIONE_SOCIALE altre imposte nella misura del 21%, con degradazione al chirografo RAGIONE_SOCIALE porzioni residue nonché RAGIONE_SOCIALE sanzioni e degli interessi, da soddisfarsi nella misura del 20,5%.
Il tribunale ammetteva l’istante alla procedura di concordato preventivo.
All’esito dell’adunanza, il tribunale fissava l’udienza in camera di consiglio; l’RAGIONE_SOCIALE, creditore dissenziente, si costituiva e si opponeva all’omologazione.
Con decreto del 3.1.2023 il tribunale, nel quadro della previsione del 4° co. dell’art. 180 l.fall. , rigettava l’opposizione ed omologava il concordato.
L’ RAGIONE_SOCIALE proponeva reclamo.
Resisteva la RAGIONE_SOCIALE.
Non si costituivamo il commissario giudiziale ed il P.M.
La Corte d’Appello di Catania con sentenza n. 1394/2023 rigettava il reclamo e condannava la reclamante alle spese.
Evidenziava la Corte di Catania che la reclamante non aveva né compiutamente individuato gli atti di asserita mala gestio ascrivibili agli amministratori della RAGIONE_SOCIALE né compiutamente vagliato la relazione integrativa depositata in data 5.4.2022, con cui il commissario giudiziale aveva esattamente ricostruito la consistenza patrimoniale degli amministratori.
Evidenziava altresì che risultava generica la censura concernente il carattere sospetto della cessione operata dalla reclamata della quota di partecipazione di sua spettanza nella RAGIONE_SOCIALE in favore di NOME COGNOME.
Evidenziava, in particolare ,che la reclamante non solo non aveva dato ragione dei presupposti dell’azione revocatoria asseritamente esperibile dagli organi del fallimento, domandato in alternativa alla liquidazione concordataria, ma neppure aveva tenuto conto dei rilievi di cui alla relazione in data 6.11.2022 del commissario giudiziale circa l’utilità pratica della prefigurata revocatoria a fronte della cospicua liquidità resa disponibile dalla RAGIONE_SOCIALE in ipotesi di omologazione del concordato nonché dei rilievi espressi al riguardo dal tribunale circa l’insussistenza de lla addotta irrisorietà del prezzo della cessione; e tanto pur al di là RAGIONE_SOCIALE difficoltà correlate alla vendita, nell’alternativa sede fallimentare, della quota di partecipazione oggetto della revocanda cessione.
Evidenziava inoltre, in relazione al contratto d’affitto di ramo d’azienda che la RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE partecipata dalla RAGIONE_SOCIALE nella misura del 51% del capitale – aveva stipulato in data 17.4.2018 con la propria controllata, RAGIONE_SOCIALE,
che l’RAGIONE_SOCIALE aveva , sì, assun to l’irrisorietà del canone di affitto e , tuttavia, non aveva né chiarito quale fosse il reale valore del ramo d’azienda né esplicitato i termini in cui l’amministrazione dell’ auspicato fallimento della reclamata avrebbe potuto conseguire a proprio vantaggio la caducazione del contratto d’affitto, viepiù che la RAGIONE_SOCIALE era stata dichiarata fallita, sicché qualsivoglia determinazione a tal proposito sarebbe spettat a all’amministrazione del relativo fallimento.
Evidenziava poi, in relazione alla dedotta omessa valutazione pur da parte del commissario giudiziale della voce ‘rimanenze lavori in corso su ordinazione’, voce concernente per ampia parte le riserve iscritte nel corso di lavori eseguiti nel Comune di Giarre, che la reclamata aveva previsto che gli eventuali proventi sarebbero stati devoluti ai creditori e che il riscontro in tal senso espresso dal tribunale era stato dalla reclamante del tutto ignorato.
Evidenziava ulteriormente che a fronte RAGIONE_SOCIALE conclusioni formulate dal commissario giudiziale, recepite dal tribunale ed univocamente propense a dar ragione della convenienza della soluzione concordataria, ‘nulla di specifico stato dedotto dalla reclamante’ .
Evidenziava infine che non aveva valenza in sede di omologa la questione concernente l’erroneo computo dell’importo RAGIONE_SOCIALE sanzioni dovute all’RAGIONE_SOCIALE, siccome in sede di pagamento ben si sarebbe potuto tener conto dell’effettivo quantum da corrispondere alla reclamante.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l ‘RAGIONE_SOCIALE ; ne ha chiesto, in base a tre motivi, la cassazione con ogni conseguente statuizione.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; ha chiesto di rigettare il ricorso con il favore RAGIONE_SOCIALE spese.
Il commissario giudiziale del concordato preventivo della RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
La controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. per motivazione apparente.
Deduce che la Corte di Catania si è limitata a ribadire le argomentazioni espresse dal tribunale e non si è pronunciata in merito alle censure addotte con il reclamo.
Deduce che , in ordine all’erroneo computo dell’importo RAGIONE_SOCIALE sanzioni, la corte d’appello non ha tenuto conto che la riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni è prevista solo qualora si provveda al versamento nei termini.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 180, 4° co., l.fall.
Deduce che nel concordato con transazione fiscale è onere dell’imprenditore che domanda l’ammissione alla procedura fornire tutte le informazioni necessarie onde dimostrare che la soluzione pattizia è più conveniente e consentire al tribunale il ricorso consapevole a ll’istituto del ‘ cram down ‘ .
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omesso esame di un motivo di reclamo.
Deduce che la Corte di Catania non ha tenuto conto della circostanza evidenziata in sede di reclamo relativa al fittizio conferimento al fondo
patrimoniale d ell’ immobile di pregio -una villa in Acireale – di proprietà dei coniugi COGNOME/COGNOME, conferimento finalizzato a sottrarlo ai creditori ed agevolmente aggredibile in sede fallimentare.
Deduce ulteriormente che le indagini patrimoniali sono state eseguite unicamente nei confronti di NOME COGNOME non già nei confronti di NOME COGNOME, benché costei sia stata amministratrice della RAGIONE_SOCIALE nel 2019.
I motivi di ricorso, che sono fra loro connessi e possono essere congiuntamente esaminati, sono destituiti di fondamento e da respingere.
La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da ‘ error in procedendo ‘, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr. Cass. sez. un. 3.11.2016, n. 22232 (Rv. 641526-01); Cass. (ord.) 1.3.2022, n. 6758; Cass. sez. lav. (ord.) 14.2.2020, n. 3819, secondo cui, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito; Cass. 21.7.2006, n. 16762) .
Nei termini su indicati ed alla luce dell’analitica illustrazione dapprima operata – dei pas saggi motivazionali che sorreggono l’impugnato dictum , è da
escludere recisamente che la statuizione della Corte di Catania sia inficiata dal vizio denunciato con il primo mezzo di impugnazione.
Invero, la corte d’appello ha in ordine alle doglianze addotte con il reclamo -doglianze di cui ha fornito ampia rappresentazione – compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo, enunciando, anche mediante il riferimento alle conclusioni del commissario giudiziale già recepite dal tribunale, le ragioni per le quali la soluzione concordataria doveva reputarsi più conveniente rispetto all’alternativa fallimentare.
E tanto, ovviamente, riveste valenza pur con riferimento alla previsione della terza parte del 4° co. dell’art. 180 l.fall. (‘ Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell ‘ amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento RAGIONE_SOCIALE maggioranze di cui all’articolo 177 e quando, anche sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze della relazi one del professionista di cui all’artico lo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria’ ) .
Dunque, nessun a RAGIONE_SOCIALE figure di ‘anomalia motivazionale’ destinate ad acquisire rilievo alla stregua della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 RAGIONE_SOCIALE sezioni unite di questa Corte, si scorge in relazione alle motivazioni cui è ancorata la pronuncia della Corte catanese.
15. In tal guisa per nulla si giustificano le formulate censure.
Ovvero la censura per cui la corte di merito non ha dato conto RAGIONE_SOCIALE ragioni alla stregua RAGIONE_SOCIALE quali ha ritenuto di far ricorso al ‘ cram down ‘ ; la censura per
cui la corte di merito ha omesso ‘di motivare circa la vantaggiosità dell’ipotesi di concordato rispetto all’alternativa liquidatoria’ ; la censura per cui la corte di merito non ha riscontrato la concreta convenienza del concordato con riferimento alla possibilità di esperire in sede fallimentare le azioni revocatorie e recuperatorie avverso le iniziative decettive poste in essere dalla reclamata.
Beninteso, il ricorso al ‘ cram down ‘ si è imposto onde neutralizzare la mancata determinante adesione dell’RAGIONE_SOCIALE .
In pari tempo la corte distrettuale ha recepito e ribadito in maniera critica le ragioni per cui ha inteso condividere le motivazioni del primo dictum .
E ciò tanto più che la corte territoriale ha premesso che l’RAGIONE_SOCIALE aveva ‘sostanzialmente riproposto le censure mosse in corso di procedura, senza esaminare e criticare compiutamente quanto affermato dal Tribunale nel decreto di omologa impu gnato’ (così sentenza impugnata, pag. 13. Cfr. al riguardo Cass. (ord.) 5.8.2019, n. 20883) .
Invano, pertanto, la ricorrente prospetta con il primo mezzo che pur in ordine alla voce ‘rimanenze lavori in corso su ordinazione’ la Corte etnea si è limitata a motivare per relationem .
Si tenga conto, inoltre, che gli esperiti motivi di ricorso per nulla censurano in termini puntuali e specifici i rilievi -dapprima riferiti -cui la Corte siciliana ha atteso in ordine all ‘anzidetta voce ‘rimanenze lavori in corso su ordinazione’, in ordine all’erroneo computo dell’importo RAGIONE_SOCIALE sanzioni, in ordine all’omessa contestazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni espresse dal commissario giudiziale (Cfr. Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata) .
Per altro verso, nel quadro dell’a mpia, analitica valutazione cui la Corte di Catania ha fatto luogo, agganciata pur ai riscontri operati dal commissario giudiziale, ingiustificatamente la ricorrente adduce -con il secondo mezzo di impugnazione -che la corte d’appello ha addossato non già al debitore bensì ‘al creditore, nonostante il dissenso espresso, la prova della sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per procedere al c.d. cram down fiscale’.
In ordine alle doglianze veicolate dal terzo mezzo di impugnazione riveste valenza concludente la circostanza per cui la ricorrente non ha specificamente censurato il rilievo in premessa formulato dalla Corte siciliana, secondo cui la reclamante non aveva compiutamente individuato gli atti di asserita mala gestio ascrivibili agli amministratori della RAGIONE_SOCIALE.
Evidentemente qualsivoglia valutazione in ordine alla possibilità di sottoporre utilmente ad azione esecutiva i cespiti patrimoniali di spettanza o già di spettanza dei soggetti che hanno avuto veste di amministratori della RAGIONE_SOCIALE, è successiva all’enucleazione di condotte sintomatiche di responsabilità gestoria.
In ogni caso il terzo mezzo combina indebitamente profili riconducibili al vizio di omessa pronuncia (il richiamo all’art. 112 cod. proc. civ.) e profili riconducibili al vizio di omesso esame circa fatto decisivo e controverso.
In relazione ai profili attinenti all’omessa pronuncia la denuncia risulta formulata in maniera irrituale alla luce dell’insegnamento RAGIONE_SOCIALE sezioni unite di questa Corte n. 17931 del 24.7.2013 (nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una RAGIONE_SOCIALE domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del 1° c o. dell’art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all’art. 1 12 cod. proc. civ., purché il motivo rechi
univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione; cfr. altresì Cass. 29.11.2016, n. 24247) .
E, comunque, il vizio di omessa pronuncia non si configura, allorché -come nella specie – la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l ‘ impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass. (ord.) 13.10.2017, n. 24155) .
In relazione ai profili attinenti all’ ‘omesso esame’ la denuncia del pari risulta formulata in maniera irrituale.
Invero, la ricorrente non ha indicato il ‘come’ e il ‘quando’ i profil i concernenti le doglianze veicolate dal terzo mezzo siano stato oggetto di discussione processuale tra le parti (cfr. Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053, (Rv. 629831)) . Né la ricorrente ha dato conto in termini puntuali della ‘decisività’ dei medesimi profili (in ordine alla nozione di decisività cfr. Cass. sez. lav. 2.4.1999, n. 3183) .
In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.
Il commissario giudiziale del concordato del preventivo della RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese; pertanto, nonostante il rigetto del ricorso, nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta nei suoi confronti.
Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente, RAGIONE_SOCIALE, a rimborsare alla controricorrente, RAGIONE_SOCIALE, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte