Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19606 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19606 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 23175-2021, proposto da:
COGNOME NOME NOME c.f. CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentato e difeso –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf CODICE_FISCALE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
Resistente
Avverso la sentenza n. 726/01/2021 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 5.02.2021;
udita la relazione della causa svolta nell’ adunanza camerale del 28 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIO,
Rilevato che
A seguito della notifica di un avviso d’accertamento, con cui l’RAGIONE_SOCIALE aveva rideterminato l’imponibile di COGNOME NOME relativamente all’anno d’imposta 2011 e richiesto il pagamento di maggiori imposte, oltre
Processo – Costituzione del ricorrente -Adempimenti ex art. 22 dPR 546/92 – Fotocopia della spedizione della raccomandata – Sufficienza
ad irrogare sanzioni, il contribuente propose ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che con sentenza n. 20316/23/2018 ne dichiarò l’inammissibilità.
Il contribuente instò nelle proprie difese dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, che con sentenza n. 726/01/2021 dichiarò parimenti l’inammissibilità del ricorso. Il giudice regionale ha ritenuto che fossero stati violati gli obblighi fissati dall’art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, in particolare che, nel costituirsi dopo la proposizione del ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE avesse omesso di depositare la prova dell’avvenuta notifica dell’atto all’RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente ha impugnato la pronuncia per la sua cassazione, affidandosi a tre motivi, ulteriormente illustrati con memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato un irrituale ‘atto di costituzione’ al solo fine della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
La causa è stata trattata e decisa all’esito dell’adunanza camerale del 2 8 febbraio 2024.
Considerato che
Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 3 60, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il giudice regionale avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile il ricorso proposto dal contribuente in primo grado, perché, nel costituirsi, non avrebbe allegato il documento da cui evincere la sua ricezione. Sostiene che, al contrario, ai fini dell’esatto adempimento degli obblighi prescritti dall’art. 22 cit., occorra allegare la fotocopia della ricevuta di deposito o di spedizione del ricorso per raccomandata a mezzo del servizio postale.
Il motivo è fondato.
Il comma 1 dell’art. 22 cit. prevede che « Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l’originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato
o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale » .
Questa Corte, con interpretazione ormai consolidata, ha affermato che nel processo tributario è inammissibile il ricorso o l’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, ove il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione, non abbia depositato la ricevuta di spedizione del plico, o l’elenco RAGIONE_SOCIALE raccomandate recante la data ed il timbro dell’ufficio postale, o l’avviso di ricevimento nel quale la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario (Sez. U, 29 maggio 2017, n. 13452; nella Sezione Tributaria cfr. Cass., 27 ottobre 2022, n. 31879; 11 agosto 2022, n. 24726).
Il discrimine tra la regolare ‘costituzione’ del ricorrente/appellante, ai fini del pregiudiziale vaglio di ammissibilità del ricorso, è dunque dato non già dalla prova del buon fine della notifica del ricorso -che ovviamente sarà oggetto di controllo in un momento successivo, quando il ricorso medesimo abbia già superato il primo controllo di ammissibilità-, ma dalla prova della spedizione del ricorso, tant’è che questa può essere dimostrata anche mediante l’avviso di ricevimento , a condizione che riporti la data di ‘ spedizione ‘, asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o con datario. Quello che dunque l’art. 22 pretende è la prova che tra spedizione del ricorso e adempimenti presso la cancelleria non decorra un lasso temporale maggiore di trenta giorni, che è finalità e funzione ben distinta dal controllo della corretta instaurazione del contraddittorio con la controparte.
Il giudice regionale, nel ritenere che, pur documentata la data di spedizione del ricorso, questo era inammissibile per mancata prova della ricezione del ricorso (da parte del controricorrente), non ha tenuto conto dei principi di diritto enunciati da questa Corte, fraintendendo il contenuto stesso RAGIONE_SOCIALE prescrizioni dettate dall’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Il motivo va pertanto accolto.
L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, con cui il ricorrente ha denunciato la violazione o falsa applicazione degli artt. 160 e 291 cod. proc. civ., nonché dell’art. 1, comma 2, del d.lgv. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comm a, cod. proc. civ. per l’errore in cui
sarebbe incorso il giudice d’appello nel non consentire il rinnovo della notificazione-; assorbe inoltre il terzo, con cui il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione all’art . 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alle regole applicabili in tema di redditi fondiari.
La sentenza va dunque cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, che in diversa composizione, oltre che a liquidare le spese processuali del presente giudizio, provvederà all’esame dell’appello.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbiti il secondo e il terzo; cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte di giustizia di II grado del Lazio, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il giorno 28 febbraio 2024