Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25806 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25806 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7200/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE DELLE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che l a rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata-
avverso ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 15436/2021 depositata il 03/06/2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a mezzo del proprio difensore, premesso che con ordinanza n. 15436/2021 depositata il 03/06/2021 questa Corte aveva liquidato le spese a suo carico in favore della RAGIONE_SOCIALE sebbene quest’ultima fosse rimasta intimata, ha chiesto la correzione di detta ordinanza mediante espunzione della statuizione di condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite;
la RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata;
CONSIDERATO CHE
l’ istanza merita accoglimento atteso che, in effetti, per mero errore materiale è stata emessa detta statuizione di condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore della parte non costituitasi e che, per ovviare a tale svista, può procedersi, come in dispositivo, con le modalità della correzione degli errori materiali; 2. non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimento di correzione ex art. 391bis cod. proc. civ. ha natura amministrativa e non è, dunque, possibile individuare all’esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (da ultimo: Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n. 5079).
P.Q.M.
La Corte dispone che nella parte motiva dell’ordinanza n. 15436/2021 depositata il 03/06/2021 di questa Corte alle pagg. ottava e nona venga eliminato l’ inciso: ‘Segue alla soccombenza la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo’ e che nel dispositivo venga eliminato l’ inciso: ‘condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio liquidate in euro 1.400,00 oltre spese generali 15% ed accessori’, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data 4 luglio 2024 .
Il Presidente NOME COGNOME