Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21625 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21625 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14177/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME , rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-resistente- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 15446/2022 depositata il 16/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE propone istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 15446 del 16/05/2022 della Sezione 5 di questa Suprema Corte – con la quale, rigettato il ricorso dalla medesima proposto, essa veniva condannata ‘al pagamento in favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100,00′ atteso che l’RAGIONE_SOCIALE ‘non si è regolarmente costituita in giudizio e sicuramente non ha notificato alla società ricorrente un idoneo controricorso’.
Considerato che:
Il ricorso per correzione di errore materiale che ne occupa, con richiesta di fissazione dell’udienza nel contraddittorio dell’RAGIONE_SOCIALE, è suscettibile di essere valutato alla stregua di un’istanza volta a sollecitare alla Corte il potere di emendare anche d’ufficio l’errore, come previsto dalla novellata previsione di cui all’art. 391 -bis cod. proc. civ.
Può, quindi, procedersi alla correzione dell’ordinanza in questione.
È pacifico, infatti, che nel giudizio definito dall’ordinanza n. 15446 del 2022, l’RAGIONE_SOCIALE non si è costituita. Infatti, risulta dal frontespizio della medesima che essa è meramente ‘resistente’, giusta correzione apposta a penna sulla dicitura a stampa ‘intimata’ (sebbene, peraltro, nei ‘fatti di causa’, l’RAGIONE_SOCIALE seguiti ad essere data per ‘intimata’).
Ora, quel che rileva è che l’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto alcuna attività processuale, segnatamente assumendo difese con controricorso.
L’errore materiale in cui è caduta la RAGIONE_SOCIALE nell’ordinanza in oggetto consiste dunque nell’aver liquidato le spese in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, non essendosi avveduta della mancanza, da parte sua, di attività processualmente rilevante.
Ne consegue che, in accoglimento dell’istanza, deve disporsi in conformità, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella motivazione e nel dispositivo della propria ordinanza n. 15446 del 16/05/2022 della Sezione 5, disponendo che:
-in motivazione, dopo le parole: ‘Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato’, l’espressione: ‘Le spese sono regolate dalla soccombenza nella misura espressa in dispositivo’ sia sostituita dalla seguente: ‘Nulla è a statuirsi sulle spese, in assenza di attività processualmente rilevante dell’RAGIONE_SOCIALE‘;
-in dispositivo, dopo le parole: ‘Rigetta il ricorso’, sia espunto l’intero seguente periodo: ‘Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese prenotate a debito’.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 luglio 2024.