Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24206 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24206 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/09/2024
Oggetto: correzione errore materiale cass. 15067/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11796/2023 R.G. proposto da COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
-ricorrente –
contro
Comune di Ischia, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
-controricorrente – avverso l’o rdinanza della Corte di Cassazione n. 15067/2023 pubblicata il 29/05/2023;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
NOME COGNOME (d’ora in poi ricorrente) chiede la correzione dell’errore materiale commesso da questa Corte nell’ordinanza in epigrafe indicata, emessa a conclusione del giudizio avente R.G. n. 20323/2017 e volto alla cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 1287/3/2017.
La ricorrente rileva l’errore materiale nella parte in cui il Collegio , dopo avere affermato nella parte motiva la condanna del comune ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nel dispositivo ha omesso l’attribuzione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario AVV_NOTAIO.
CONSIDERATO CHE
L’errore emerge ictu oculi dagli atti, atteso che, sia nel controricorso, sia nella memoria illustrativa, è stato chiesto il rigetto del ricorso con attribuzione delle spese al difensore dichiaratosi antistatario.
Può darsi corso, pertanto, alla correzione del dispositivo con l’aggiunta, dopo le parole «accessori di legge» delle parole «da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario AVV_NOTAIO».
Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio (Cass., 22 giugno 2020, n. 12184; Cass., 4 gennaio 2016, n. 14; Cass., 17 settembre 2013, n. 21213).
P.Q.M.
La Corte dispone correggersi l’ordinanza n. 15067/2023, pubblicata il 29/05/2023 con l’aggiunta, dopo le parole
«accessori di legge», delle parole «, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario AVV_NOTAIO». Così deciso in Roma il 19 gennaio 2024.