Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31583 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31583 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/12/2024
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 32117-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’Avvocato NOME COGNOME unitamente agli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore
-intimati-
avverso la sentenza n. 31953/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 05/11/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente nel procedimento nr. RG 11458/2015, riunito al procedimento nr. RG 6608/2015, proposto da RAGIONE_SOCIALE definiti con la sentenza indicata in epigrafe, con cui sono stati accolti i ricorsi relativi ad avviso di liquidazione delle imposte complementari di registro, ipotecaria e catastale, emessi nei confronti delle suddette società, chiede la correzione dell’errore materiale contenuti nell’intestazione della sentenza in oggetto per l’omessa indicazione della ricorrente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.p.ARAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE e l’Agenzia delle entrate sono rimasti intimati;
considerato che l’istanza è fondata in quanto, in effetti, per mero errore materiale, nell’intestazione della sentenza, è stata omessa l’indicazione della ricorrente RAGIONE_SOCIALE non si versa in ipotesi di nullità della sentenza in quanto da essa si deduce che si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., e non sussiste alcuna situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell’intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed Agenzia delle entrate)
P.Q.M.
La Corte accoglie l’istanza di correzione di errore materiale della sentenza n. 31953/2021 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 5/11/2021, e dispone che nell’intestazione, a pag. 2, dopo la parola «controricorrente» si inserisca quanto segue: «e sul ricorso 11458 -2015 proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso – ricorrente – contro AGENZIA
DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis – controricorrente -», mandando alla Cancelleria per le annotazioni di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità