Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 472 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 472 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2026
ORDINANZA
nel procedimento camerale per la correzione di errore materiale d’ufficio ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. tra le parti :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE
– intimata- avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 5986/2025 depositata il 6 marzo 2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che con istanza in data 13 maggio 2025 la RAGIONE_SOCIALE, quale società incorporante la RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, ha sollecitato l’esercizio da parte della Corte del potere di correzione d’ufficio degli errori materiali contenuti nell’ordinanza n. 5986 del 2025 laddove aveva indicato il suo legale rappresentante nella persona di NOME COGNOME anziché di NOME COGNOME e i difensori dell ‘altra ricorrente RAGIONE_SOCIALE negli avvocati NOME COGNOME, NOME NOME e NOME COGNOME anziché negli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME e laddove aveva disposto la condanna alle spese della parte ricorrente soccombente a favore dell’RAGIONE_SOCIALE rimasta intimata;
rilevato che con decreto presidenziale del 16 giugno 2025 veniva disposta l’iscrizione a ruolo del procedimento e che l’adunanza per la decisione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis.1 c.p.c., veniva fissata per il 10 dicembre 2025;
rilevato che le difese RAGIONE_SOCIALE parti ed il AVV_NOTAIO Ministero, regolarmente avvisati dell’odierna adunanza camerale, non hanno presentato memorie per le osservazioni;
RAGIONI DELLA DECISIONE
rilevato che la correzione dell’errore materiale dei provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., può essere chiesta dalla parte interessata con ricorso o essere «rilevata d’ufficio dalla Corte» ed è, in ogni caso, disposta, ai sensi dell’art. 375 comma 2 n. 4 bis c.p.c., con ordinanza in camera di consiglio all’esito del procedimento delineato dall’art. 380 -bis.1 c.p.c., secondo cui della fissazione del ricorso in camera di consiglio è data comunicazione almeno sessanta giorni prima dell’adunanza al pubblico ministero e agli avvocati RAGIONE_SOCIALE parti, quindi, non alla parte rimasta intimata;
rilevato che il procedimento di correzione dell’errore materiale è ritenuto dalla giurisprudenza della Corte applicabile anche nell’ipotesi di erronea
attribuzione RAGIONE_SOCIALE spese relative al procedimento di cassazione alla parte intimata che non si sia costituita, in violazione dell’art. 91 c.p.c. che suppone la condanna alle spese a favore della sola parte che le abbia effettivamente sostenute per la partecipazione al giudizio e lo svolgimento dell’attività difensiva ;
rilevato che l’erronea attribuzione RAGIONE_SOCIALE spese alla parte rimasta intimata integra un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391 bis c.p.c., rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento , al pari dell’omessa pronuncia sulle spese di lite o sull’istanza di distrazione del difensore, dal momento «che l’eliminazione della statuizione di condanna del soccombente al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese a favore dell’altra parte, la quale risulta, però, non costituitasi in giudizio -come, del resto, attestato nello stesso provvedimento -adempie alla necessità di adottare un pronuncia consequenziale di carattere accessorio a contenuto normativamente obbligato, non implicante alcuna discrezione valutativa da parte del giudice, così rientrando nell’ambito proprio della configurazione dei presupposti di fatto che giustificano il ricorso al procedimento di correzione degli errori e RAGIONE_SOCIALE omissioni materiali » (Cass. 12185 del 2020 in motivazione; Cass .n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011; Cass n. 15797 del 2005);
rilevato che, nel caso di specie, risulta nell’intestazione dell’ordinanza che l’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata mentre nelle ultime due righe della motivazione si legge che ‘Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ‘ dove si legge che la Corte
‘ Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in € . cinquemilaseicento/00, oltre alle spese prenotate a debito. ‘;
ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la correzione dell’errore risultante dal testo del provvedimento attraverso l’eliminazione della statuizione sulle spese a favore dell’RAGIONE_SOCIALE intimata;
ritenuto, altresì, che sussistano i presupposti per la correzione degli errori materiali contenuti nell’intestazione dell’ordinanza in relazione all’identità del legale rappresentante della ricorrente RAGIONE_SOCIALE e dei difensori dell’altra ricorrente RAGIONE_SOCIALE;
P.Q.M.
Dispone la correzione degli errori materiali contenuti nell’ordinanza della Corte del 6.3.2025 n. 5986 in modo tale che:
a) laddove nell’intestazione si legge : ‘ RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante NOME COGNOME, rappresentate e difese dagli avvocati NOME COGNOME (PEC: EMAIL), C.F. CODICE_FISCALE, NOME COGNOME (PEC: EMAIL), C.F. CODICE_FISCALE, e NOME COGNOME (PEC: EMAIL), C.F. CODICE_FISCALE, fax NUMERO_TELEFONO, elettivamente domiciliate presso i loro domicili digitali (PEC sopra indicate e risultanti dal Registro Generale Indirizzi Elettronici – ReGIndE), nonché fisicamente presso i medesimi in Roma, INDIRIZZO (RAGIONE_SOCIALE)’ , debba leggersi: ‘ RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) in persona del legale rappresentante NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (PEC: EMAIL), C.F. CODICE_FISCALE, NOME COGNOME (PEC:EMAIL EMAIL), C.F. CODICE_FISCALE, e NOME COGNOME (PEC: EMAIL), C.F. CODICE_FISCALE, fax NUMERO_TELEFONO e RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (PEC: EMAIL), C.F. CODICE_FISCALE, e NOME COGNOME (PEC: EMAIL), C.F. CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, sito in Roma, al INDIRIZZO, 00154 . ‘
b) siano eliminate, dalla motivazione, la frase ‘ Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.’ e, dal dispositivo, la frase ‘ Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre alle spese prenotate a debito .’ Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME