Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1011 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1011 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4929/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore .
-intimata –
Avverso la ordinanza della CORTE DI CASSAZIONE n. 18851/2021, depositata in data 03 luglio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La società RAGIONE_SOCIALE chiede la correzione dell’errore materiale commesso da questa Corte nell’ordinanza n. 18851/2021, emessa a conclusione del giudizio avente R.G. n. 4102/2015 e volto alla cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5749/14/2014.
Correzione errore materiale (ord. Cass. n. 18851/21)
La società contribuente rileva l’errore materiale nella parte in cui il Collegio, dopo aver rilevato che «le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo», nel dispositivo della pronuncia ha disposto «La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo della lite nella parte ancora oggetto del giudizio.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimit à̀ che liquida in euro oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge» , omettendo di liquidare l’importo effettivo RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 29 novembre 2023.
Considerato che:
L’errore materiale emerge ictu oculi dagli atti atteso che materiale nella parte in cui il Collegio, dopo aver rilevato che «le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo», nel dispositivo della pronuncia ha disposto «La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo della lite nella parte ancora oggetto del giudizio.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimit à̀ che liquida in euro oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge» , omettendo di liquidare l’importo effettivo RAGIONE_SOCIALE spese di lite sì che l’omissione concreta una mera svista del Collegio.
Pertanto, può darsi corso alla correzione nel senso che là ove è scritto, nel dispositivo , ‘Condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimit à̀ che liquida in euro oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge ‘ deve leggersi ed intendersi ‘Condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE
spese del giudizio di legittimit à̀ che liquida in € 5.600,00, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge ‘
P.Q.M.
La Corte dispone correggersi l’ordinanza n. n. 18851/2021, depositata in data 3 luglio 2021 , nel senso che là ove è scritto, nel dispositivo, ‘ Condanna l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimit à̀ che liquida in euro oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge ‘ deve leggersi ed intendersi ‘ Condanna l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimit à̀ che liquida in € 5.600,00, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge ‘.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge e per l’annotazione del presente provvedimento in calce all’originale dell’ordinanza.
Così deciso in Roma il 29 novembre 2023.