Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1011 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1011 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4929/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore .
-intimata –
Avverso la ordinanza della CORTE DI CASSAZIONE n. 18851/2021, depositata in data 03 luglio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
La società RAGIONE_SOCIALE chiede la correzione dell’errore materiale commesso da questa Corte nell’ordinanza n. 18851/2021, emessa a conclusione del giudizio avente R.G. n. 4102/2015 e volto alla cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5749/14/2014.
Correzione errore materiale (ord. Cass. n. 18851/21)
La società contribuente rileva l’errore materiale nella parte in cui il Collegio, dopo aver rilevato che «le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo», nel dispositivo della pronuncia ha disposto «La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo della lite nella parte ancora oggetto del giudizio.
Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimit à̀ che liquida in euro oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge» , omettendo di liquidare l’importo effettivo delle spese di lite.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 29 novembre 2023.
Considerato che:
L’errore materiale emerge ictu oculi dagli atti atteso che materiale nella parte in cui il Collegio, dopo aver rilevato che «le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo», nel dispositivo della pronuncia ha disposto «La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo della lite nella parte ancora oggetto del giudizio.
Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimit à̀ che liquida in euro oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge» , omettendo di liquidare l’importo effettivo delle spese di lite sì che l’omissione concreta una mera svista del Collegio.
Pertanto, può darsi corso alla correzione nel senso che là ove è scritto, nel dispositivo , ‘Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimit à̀ che liquida in euro oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge ‘ deve leggersi ed intendersi ‘Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle
spese del giudizio di legittimit à̀ che liquida in € 5.600,00, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge ‘
P.Q.M.
La Corte dispone correggersi l’ordinanza n. n. 18851/2021, depositata in data 3 luglio 2021 , nel senso che là ove è scritto, nel dispositivo, ‘ Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimit à̀ che liquida in euro oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge ‘ deve leggersi ed intendersi ‘ Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimit à̀ che liquida in € 5.600,00, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge ‘.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge e per l’annotazione del presente provvedimento in calce all’originale dell’ordinanza.
Così deciso in Roma il 29 novembre 2023.