Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29242 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29242 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2023
Oggetto:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18227/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Cisterna di Latina (LT), con l’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
per la correzione dell’errore materiale dell’ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 17086/22 del 27.4.2022, depositata il 26.5.2022, non notificata
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2023 dal Co: NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
La controversia ha ad oggetto un atto impositivo con cui l’Ufficio riprendeva a tassazione dei costi illegittimamente dedotti e relativi alle spese di pubblicità sostenute per l’anno di imposta 2014.
La contribuente RAGIONE_SOCIALE ricorreva innanzi a questa Corte avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il Lazio -Latina. Il Collegio di secondo grado aveva invero respinto l’appello principale svolto dalla contribuente, mentre aveva accolto quello incidentale dell’Ufficio, così riformando parzialmente la pronuncia della Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di Latina.
Il ricorso per cassazione era affidato a tre motivi, cui replicava l’Amministrazione finanziaria. In prossimità dell’adunanza la parte privata aveva depositato memoria a sostegno RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni.
Il giudizio veniva deciso con ordinanza 17086/22 del 27.4.2022, depositata il 26.5.2022 non notificata.
Instava per la correzione dell’errore materiale la società contribuente in relazione a due profili.
Da un lato rilevava come questa Corte, ricostruendo la vicenda processuale, avesse errato nel ritenere respinto il ricorso introduttivo promosso dal contribuente, stante il suo accoglimento (per vero parziale) da parte del primo giudice. Dall’altro rilevava come in sede di rinvio questa Corte avesse erroneamente indicato, in dispositivo, la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna anziché la competente Commissione Tributaria Regionale del Lazio sez. Staccata di Latina.
Successivamente con istanza del 4 luglio 2023, depositata in data 28 settembre 2023, la società ricorrente chiedeva la cessazione della materia del contendere con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, in ragione dell’intervenuta definizione del contenzioso con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Latina e con conseguente so pravvenuta carenza d’interesse alla decisione sul ricorso.
La definizione del contenzioso di merito, nelle more del giudizio di correzione in Cassazione , non fa venir meno l’interesse e la procedibilità di quest’ultimo. Ed infatti, anche di recente, questa Corte ha ribadito, a Sezioni Unite, che in tema di correzione degli errori materiali, l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d’ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l’intervento emendativo, prevalendo l’esigenza di rimediare all’incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto. (Nella specie, la S.C. ha corretto l’omessa statuizione relativa alla distrazione RAGIONE_SOCIALE spese anche se il difensore aveva rinunciato all’istanza di correzione) (cfr. Cass. S.U. n. 4353/2023).
Pertanto, rilevato l’errore materiale palesemente riconoscib ile dall’esame interno del provvedimento corrigendo, relativo all’erronea indicazione in dispositivo della Commissione tributaria competente, occorre disporne la correzione, come in dispositivo.
Nella procedura di correzione non vi è luogo per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese.
PQM
La Corte in parziale accoglimento del ricorso dispone che il dispositivo del l’ordinanza 17086/2022 di questa Corte, laddove recita ‘Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna’ debba leggersi ed intendersi ‘ Commissione Tributaria Regionale del
Lazio sez. Staccata di Latina ‘ . Ordina l’annotazione dell a prefata disposizione su ll’originale dell’atto corrigendo.
Così deciso in Roma, il 28/09/2023.