Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26148 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26148 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/10/2024
CORREZIONE ERRORE MATERIALE
ORDINANZA DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso iscritto al n. 18631/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-controricorrente –
avverso ORIDNANZA CORTE D CASSAZIONE N. 10781/2024 depositata il 22/04/2024 di correzione dell’errore materiale della ORDINANZA CORTE DI CASSAZIONE N. 19799/2023 depositata l’11 luglio 2023 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con ordinanza n. 10781 del 2024 questa Corte – rilevato che con ricorso depositato in data 27 settembre 2023, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME avevano chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza n. 19799 del 2023, depositata l’11/07/2023, nella parte in cui, in dispositivo, aveva condannato l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore del controricorrente, omettendone la distrazione in favore del difensore dichiaratasi antistatario e ravvisato l’errore materiale – così provvedeva: « dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 19799/2023, depositata in data 11/07/2023 venga corretta, nel dispositivo a pag. 5, elimina ndo la statuizione ‘in favore del/la ricorrente’ e aggiungendo, dopo le parole ‘ed accessori di legge’, le parole ‘con distrazione RAGIONE_SOCIALE spese in favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario’ »;
A seguito di segnalazione della Cancelleria, risulta che l ‘ordinanza di correzione è anc h’essa errata nella parte in cui ha eliminato le parole ‘in favore del /la ricorrente’ mentre le parole da eliminare nella ordinanza originaria erano ‘in favore del /la controricorrente’. L’ordinanza n. 19799 del 2023, infatti, dichiarava inammissibile il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE e, pertanto, vedeva come parte vittoriosa – in favore della quale era stata disposta la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese, omettendo, tuttavia, la distrazione – la parte controricorrente.
Pertanto, deve provvedersi alla correzione del dedotto errore materiale sostituendo nell’ordinanza di correzione le seguenti parole
errate: « eliminando la statuizione ‘in favore del/la ricorrente’ » con le seguenti parole corrette: « eliminando la statuizione ‘in favore del/la conto ricorrente’ » ferma restando quanto ivi ulteriormente statuito.
Ne consegue che il dispositivo dell’ordinanza originaria n. 19799 del 2023, in ragione della precedente e della presente ordinanza di correzione resterà così emendato: «dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge, ‘con distrazione RAGIONE_SOCIALE spese in favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario ‘;»
P.Q.M.
Corregge il disposi tivo dell’ordinanza n. 10781 del 2024 depositata il 22/04/2024 (che, a propria volta ha corretto l’ordinanza n. 19799 del 2023, depositata l’11/07/2023 ) nei seguenti termini: le parole « eliminando la statuizione ‘in favore del/la ricorrente’ » sono sostituite dalle parole « eliminando la statuizione ‘in favore del/la conto ricorrente’ »
Dispone l’annota zione della presente correzione in calce sia a ll’ordinanza n. 10781/2024 che all’ordinanza n. 19799/2023 a cura della Cancelleria.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2024.