Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15373 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15373 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/06/2024
Oggetto: IVA importazione – ravvedimento operoso
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19652/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t.;
-intimata –
per correzione di errore materiale della ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 25169/23 depositata il 23 agosto 2023. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 15 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con ordinanza n. 25169/23 questa Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, assorbito il terzo, ha cassato la sentenza impugnata ed ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per il prosieguo del giudizio.
RAGIONE_SOCIALE evidenzia che nell’ordinanza a pag. 2 viene erroneamente indicato il numero della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno 505/02/2019, depositata il 24.01.2019, anziché quello corretto della sentenza impugnata n. 7528/09/2018, depositata il 05.09.2018, della medesima CTR, sia il numero della relativa sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno 4686/03/2017, anziché quello corretto della sentenza n. 4684/03/2017.
Il ricorso è stato notificato alla controparte, che non ha svolto difese.
Ritenuto che:
Il Collegio osserva che il corretto numero della sentenza impugnata della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno è il n. 7528/09/2018, depositata il 05.09.2018, e quello della relativa sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno è il n. 4684/03/2017.
Dev’essere adottato il provvedimento emendativo richiesto ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., proposto con ricorso tramite il quale la parte interessata può attivarsi per ottenere che il provvedimento sia emendato da errori materiali o di calcolo (art. 391 bis, comma 1, cod. proc. civ.).
Non vi sono infatti dubbi che il suddetto procedimento trovi applicazione anche avanti alla Corte di Cassazione, come confermato da ultimo dal testo dell’art.391 cod. proc. civ. riformato ad opera dell’art.3 comma 28 del d.lgs. n.10 ottobre 2022 n.149 (c.d. riforma ‘Cartabia’), novella che ha effetto a decorrere dal 1.1.2023 ed è applicabile anche al presente processo in quanto notificato anteriormente a tale data, ma per il quale al 1.1.2023 non era ancora stata fissata l’adunanza in camera di consiglio, ai sensi della norma transitoria di cui all’art.35 comma 5 del d.lgs. n.149/2022.
Peraltro, in forza della modifica apportata al predetto art. 391 bis, comma 1, cod. proc. civ. dall’art. 1 bis, comma 1, lett. l), n. 2), d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella l. n. 197/2016, la correzione può essere non solo domandata, ma anche « rilevata d’ufficio dalla Corte ».
Ferma la necessità dell’instaurazione del contraddittorio con la controparte nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, sia depositato un ricorso per correzione di errore materiale -e dunque non si tratta di una semplice istanza sollecitatoria quanto all’esercizio del potere ufficioso della Corte di correggere l’errore stesso -, l’adempimento risulta ritualmente eseguito e devono quindi osservarsi le disposizioni di cui agli artt. 365 ss. cod. proc. civ..
Si può conclusivamente senz’altro provvedere con ordinanza nel senso chiesto in ricorso.
P.Q.M.
La Corte:
dispone che a pag. 2 della propria ordinanza n. 25169/23 i numeri e le parole ‘ 505/02/2019, depositata il 24.01.2019 ‘ siano sostituite con i numeri e le parole ‘ 7528/09/2018, depositata il 05.09.2018 ‘ , e i numeri ‘ 4686/03/2017 ‘ siano sostituiti con i numeri ‘ 4684/03/2017 ‘.
Manda alla Cancelleria per la prescritta annotazione relativa al provvedimento.
Così deciso il 15.3.2024