Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7661 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7661 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 6051/2023 proposti da:
RAGIONE_SOCIALE (P.IVA/C.F.: P_IVA), con sede in Roma alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , dott. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), nato a Roma il DATA_NASCITA e domiciliato per la carica presso la sede sociale, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma (00193), alla INDIRIZZO (fax: NUMERO_TELEFONO), giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione originario;
-ricorrente – contro
COMUNE DI FIUMICINO;
Correzione materiale
errore
-intimato –
-avverso la sentenza n. 23682/2022 emessa dalla Corte di Cassazione in data 28/07/2022 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la correzione della sentenza n. 23682/2022 emessa da questa Corte in data 28.7.2022 nella parte in cui riguardava inequivocabilmente, quanto alla motivazione e al dispositivo, altra lite tra le medesime parti, ma avente ad oggetto gli accertamenti (anziché le sanzioni), salvo recare, erroneamente, il numero di R.G., l’oggetto e il numero di sentenza impugnata relativi alla detta altra lite.
L’istanza merita accoglimento, fatta eccezione per l’indicazione del numero di R.G., che risulta correttamente apposto.
Il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo, previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., è esperibile non solo per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento e, come tale, rilevabile ictu oculi , ma anche in funzione integrativa, in ragione della necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale. Può inoltre farsi ricorso a tale procedimento quando il giudice, nel redigere la sentenza e in conseguenza di un mero errore di sostituzione del “file” informatico, abbia commesso uno scambio di provvedimenti nella fase di impaginazione, facendo seguire, ad un’epigrafe pertinente, uno “svolgimento del processo”, dei “motivi della decisione” ed un dispositivo afferenti ad una diversa controversia decisa in data coeva nei confronti delle stesse parti: in tal caso, infatti, l’estensione della correzione non integra il deposito di una decisione affatto distinta, la quale verrebbe interamente sostituita a quella corretta (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4319 del 14/02/2019; conf. Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 16087 del 09/06/2021).
Nella fattispecie in esame è evidente l’errore in cui è incorso il Collegio.
Invero, premesso che all’udienza del 14 giugno 2022 venivano chiamati due ricorsi (quello contraddistinto dal n. 20062/2017 – R.G. n. 19 – avente ad oggetto ICI 2005 e consacrato nell’atto di irrogazione di sanzioni notificato il 3 gennaio 2012, definito con sentenza della CTR Lazio n. 9/17 del 16 gennaio 2017 e quello identificato dal n. 20067/2017 – R.G. n. 20 – avente ad oggetto avvisi di accertamento ICI, relativi alle annualità dal 2005 al 2008, con base imponibile correlata al valore di aree edificabili – giusta deliberazione di GC n. 7 del 4 febbraio 2009 -definito con sentenza della CTR Lazio n. 12/2017 del 16 gennaio 2017), il Collegio ha invertito i riferimenti all’oggetto del giudizio ed alla sentenza oggetto di impugnazione.
Non può, infine, trovare applicazione l’art. 13 comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della 1. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, in ragione della natura del procedimento, che preclude anche ogni provvedimento sulle spese.
P.Q.M.
La Corte, dispone correggersi la propria sentenza n. 23682 del 28 luglio 2022, mediante inserimento dell’oggetto ‘ICI IMU ACCERTAMENTO’, in luogo di quello ‘SANZIONI TRIBUTI’, e della sentenza impugnata n. 12/2017 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in luogo della sentenza n. 9/2017 della stessa CTR.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza, ivi compresa l’annotazione della presente ordinanza sull’originale del provvedimento corretto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 19.1.2024.