Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14808 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14808 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr. 15070-2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’AVV_NOTAIO e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore
-intimata- avverso la sentenza n. 19095/2023 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 5/7/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/5/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
con istanza del 14/7/2023 RAGIONE_SOCIALE, parte ricorrente nel procedimento RG n. NUMERO_DOCUMENTO , definito con l’ordinanza indicata in epigrafe, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’Erario avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 7094/2019, relativa ad avviso di accertamento per rettifica di rendita catastale emesso nei confronti della succitata Società, evidenzia che, per mero errore materiale, nel dispositivo dell’ordinanza in oggetto, è stata omessa la distrazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore del suo difensore, dichiaratosi antistatario;
l’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata;
in primo luogo, va evidenziato che non risulta in realtà presentato un autonomo ricorso per correzione di errore materiale, ma è stata avanzata un’istanza, ritualmente notificata all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , volta a sollecitare alla Corte il potere di emendare anche d’ufficio gli errori materiali, come appunto previsto dalla novellata previsione di cui all’art. 391 bis cod. proc. civ.;
il rinvio che tale norma fa alle disposizioni di cui al primo e secondo comma dell’art. 380 bis cod. proc. civ. giustifica, quindi, come appunto anche ricavabile dalla generale disciplina della correzione dell’errore materiale di cui all’art. 288 cod. proc. civ., la fissazione dell’udienza camerale con notifica alle parti, le quali hanno appunto la possibilità di depositare memorie (e non anche di proporre controricorso; cfr. Cass. n. 30651 del 25/11/2019);
considerato che l’istanza è fondata in quanto, in effetti, per mero errore materiale, l’invocata distrazione non consta essere stata emessa, pur sussistendo il presupposto della dichiarazione di cui detto all’esito dell’esame del controricorso relativo al giudizio dianzi indicato e che, per ovviare al fine, come affermato da questa Corte (cfr. ex multis S.U. n. 16037/2010) può procedersi, siccome in dispositivo, con le modalità della
correzione degli errori materiali (artt. 287 e 23, cod. proc. civ.), anche allo scopo di cui all’art. 391 bis , cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte dispone che nel dispositivo dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 19095/2023, depositata in data 5/7/2023, dopo «che liquida» debba aggiungersi «e distrae in favore dell’AVV_NOTAIO», mandando alla Cancelleria per le annotazioni di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da