Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12898 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12898 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/05/2024
sul ricorso iscritto al n. 18229/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio del secondo difensore in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore;
per correzione di errore materiale della ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 20024/23 pubblicata il 13 luglio 2023.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con ordinanza n. 20024/23 questa Corte di Cassazione ha accolto il primo e terzo motivo del ricorso della società RAGIONE_SOCIALE, assorbito il secondo e rigettato il ricorso incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo compensando le spese di lite.
Gli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, i quali hanno rappresentato la suddetta contribuente avanti alla Corte, vincitrice nel giudizio di legittimità, hanno depositato un ricorso con cui ha domandato di provvedere alla correzione dell’errore materiale, consistente nell’indicazione della controparte, nell’intestazione e nel corpo della decisione quale ‘RAGIONE_SOCIALE‘ anziché ‘RAGIONE_SOCIALE‘ . Il ricorso è stato notificato alla controparte, che non ha svolto difese.
Ritenuto che:
Il Collegio osserva che l’RAGIONE_SOCIALE controparte della contribuente, indicata tale negli atti, è l”RAGIONE_SOCIALE‘ e non l”RAGIONE_SOCIALE‘ .
Dev’essere adottato il provvedimento emendativo richiesto ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., proposto con ricorso tramite il quale la parte interessata può attivarsi per ottenere che il provvedimento sia emendato da errori materiali o di calcolo (art. 391 bis, comma 1, cod. proc. civ.).
Non vi sono infatti dubbi che il suddetto procedimento trovi applicazione anche avanti alla Corte di Cassazione, come confermato da ultimo dal testo dell’art.391 cod. proc. civ. riformato ad opera dell’art.3 comma 28 del d.lgs. n.10 ottobre 2022 n.149 (c.d. riforma ‘Cartabia’), novella che ha
effetto a decorrere dal 1.1.2023 ed è applicabile anche al presente processo in quanto notificato anteriormente a tale data, ma per il quale al 1.1.2023 non era ancora stata fissata l’adunanza in camera di consiglio, ai sensi della norma transitoria di cui all’art.35 comma 5 del d.lgs. n.149/2022.
6. Peraltro, in forza della modifica apportata al predetto art. 391 bis, comma 1, cod. proc. civ. dall’art. 1 bis, comma 1, lett. l), n. 2), d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella l. n. 197/2016, la correzione può essere non solo domandata, ma anche «rilevata d’ufficio dalla Corte». 7. Ferma la necessità dell’instaurazione del contraddittorio con la controparte nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, sia depositato un ricorso per correzione di errore materiale -e dunque non si tratta di una semplice istanza sollecitatoria quanto all’esercizio del potere ufficioso della Corte di correggere l’errore stesso -, l’adempimento risulta ritualmente eseguito e devono quindi osservarsi le disposizioni di cui agli artt. 365 ss. cod. proc. civ..
8. Si può conclusivamente senz’altro provvedere con ordinanza nel senso chiesto in ricorso, dal momento che nel l’intestazione e nel corpo dell’ordinanza n. 20024/23 pubblicata il 13 luglio 2023 è riportata la dicitura l”RAGIONE_SOCIALE‘ in luogo di ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
P.Q.M.
La Corte:
dispone che nel l’intestazione e nel corpo dell ‘ ordinanza n. 20024/23 le parole ‘RAGIONE_SOCIALE‘ siano sostituite con le parole ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ ;
Dispone che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.
Roma, Così deciso in data 27 febbraio 2024