Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6616 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6616 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 23814-2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVV_NOTAIO GENERALE COGNOMEO STATO
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in atti
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 908/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 26/2/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/3/2026 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva, limitatamente alle spese di lite, l’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la pronuncia n. 7914/2018 della RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Roma, con cui era stato accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso avviso di liquidazione per recupero dell’ imposta di donazione della nuda proprietà di quote della RAGIONE_SOCIALE in seguito a rogito notarile stipulato il 10.07.1013, stante la carenza del requisito oggettivo di cui all’agevolazione prevista dall’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 346/1990.
Avverso la pronuncia della RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
La contribuente resiste con controricorso ed ha da ultimo depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO CHE
1.1. Con unico motivo RAGIONE_SOCIALE denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 3, co mma 4 ter, d.lgs. n. 346/1990 per avere la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’esenzione d’imposta in oggetto ad atto di donazione della nuda proprietà di quote di RAGIONE_SOCIALE, pur avendo l’usufruttuario conservato per sé il diritto agli utili e quello al voto per le delibere inerenti la loro ripartizione, residuando in capo ai donatari-nudi proprietari l’esercizio di voto per gli altri argomenti.
1.2. La censura è fondata.
1.3. Come leggesi nella sentenza impugnata e negli scritti difensivi RAGIONE_SOCIALE parti, la vicenda che ha dato luogo all’adozione dell’avviso di accertamento impugnato, è la seguente: con atto di donazione a rogito AVV_NOTAIO dell’11 luglio 2013, NOME COGNOME aveva donato ai figli NOME COGNOME e NOME COGNOME, in parti uguali e indivise, la nuda proprietà RAGIONE_SOCIALE quote rappresentanti l’intero
capitale sociale, della RAGIONE_SOCIALE ed aveva trasferito, in caso di premorienza, alla moglie NOME COGNOME, l’usufrutto vitalizio sulle descritte quote, inizialmente mantenuto in capo a se stesso; l’art. 3 del citato atto di donazione prevede quanto segue: «La donazione viene fatta ed accettata a titolo di anticipata successione da imputarsi sulla quota legittima e per il supero sulla disponibile, con espressa dispensa dalla collazione. Per patto espresso si stabilisce che il diritto agli utili e il diritto di voto esclusivamente per quanto concerne le delibere aventi ad oggetto la ripartizione degli stessi resti riservato all’usufruttuario, anche successivo. L’esercizio del diritto di voto per tutti gli altri argomenti spetterà ai nudi proprietari»; i donatari avevano chiesto l’applicazione dell’art. 3, comma 4 ter, del d.lvo. 31 ottobre 1990 n. 346 (TUS), obbligandosi contestualmente a mantenere il controllo della Società e a non cedere le quote sociali per un periodo inferiore a cinque anni dalla data dell’atto di donazione, pena la decadenza del beneficio e il conseguente pagamento dell’imposta in misura ordinaria, oltre sanzioni e interessi; con l’ avviso di liquidazione dell’imposta e irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni impugnato, notificati a NOME COGNOME, l’RAGIONE_SOCIALE aveva contestato alla contribuente il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE agevolazioni previste dall’art. 3, comma 4 ter, del d.lgs. 31/10/1990 n. 346 per mancanza del requisito oggettivo, non avendo il trasferimento determinato il controllo previsto ex art. 2359, primo comma, n. 1, c.c., ossia il controllo di diritto esercitabile tramite una partecipazione che attribuisca giuridicamente la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria.
1.4. Ciò posto, l’art. 3, comma 4 -ter, del D.L. vo 31 ottobre 1990 n. 346 (quale introdotto dall’art. 1, comma 78, lett. a, della Legge 27 dicembre 2006 n. legge 27 dicembre 2006 n. 296 vigente ratione temporis ) dispone quanto segue: «I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’ articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata».
1.5. La giurisprudenza di questa Corte (in termini: Cass. n. 7429/2021) ha, dunque, precisato che le condizioni per l’esenzione sono che il destinatario del trasferimento sia un discendente del disponente e, se oggetto del trasferimento sono partecipazioni di società di capitali, detto trasferimento deve consentire al beneficiario di acquisire o integrare «il controllo» della società, che si realizza quando un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di una società, ossia detiene più del cinquanta per cento RAGIONE_SOCIALE quote o azioni della stessa, con diritto di voto nell’assemblea ordinaria, ed inoltre, i beneficiari del trasferimento devono proseguire l’esercizio dell’impresa o detenere il controllo della società le cui quote sono state trasferite per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
1.6. È, pertanto, indispensabile che il trasferimento della partecipazione sociale permetta al beneficiario di avere a disposizione la maggioranza dei voti da esercitare nell’assemblea ordinaria, cosicché la disposizione agevolativa contenuta nell’art. 3, comma 4 -ter , del D.L.vo 31 ottobre n. 346 vincola la fruizione dell’agevolazione alla sussistenza in capo al beneficiario di una situazione di controllo di diritto.
1.7. Trattasi dunque di una situazione di controllo maggioritario, che presuppone il potere di determinare l’esito RAGIONE_SOCIALE deliberazioni assembleari ordinarie nel loro complesso, non un potere circoscritto a singole delibere.
1.8. Se un soggetto non è in grado di incidere con il proprio voto sulla delibera di destinazione/ripartizione degli utili, non si configura un «controllo di diritto» ex art. 2359 c.c., perché manca una parte essenziale dei poteri riservati dell’assemblea ordinaria.
1.9. La destinazione dell’utile assume, invero, particolare importanza in quanto deliberare se destinare gli utili a dividendo per i soci o patrimonio trattenuto dalla società, incide su diritti dei soci e struttura finanziaria dell’ente.
1.10. L’assemblea dei soci può infatti deliberare di trattenere gli utili per destinarli a copertura di perdite pregresse o di perdite emerse in bilancio, o di accantonare gli utili a riserva per rafforzare il patrimonio netto o finanziare investimenti futuri, piani di sviluppo, riduzione dell’indebitamento.
1.11. La scelta di non distribuire utili è, peraltro, legittima solo se supportata da ragioni oggettive e coerenti con l’interesse della società (come, ad esempio, per necessità di autofinanziamento, piani di investimento), divenendo, invece, annullabile se costituisce abuso di maggioranza mediante decisione reiterata di non distribuire utili, senza valide giustificazioni, assunta solo per penalizzare i soci di minoranza o alterare l’equilibrio del contratto sociale.
1.12. Influendo quindi la delibera di distribuzione degli utili in modo rilevante sulla società, sia sul piano economico-finanziario sia nei rapporti tra soci e organi sociali, non può ritenersi che si detenga il controllo di diritto della società in assenza del relativo potere di voto anche sulla destinazione degli utili.
1.13. La RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale ha pertanto erroneamente ritenuto la sussistenza dei presupposti per la concessione dell’agevolazione prevista dall’art. 3, comma 4 ter , d.lgs. n. 346/1990 stante il mancato trasferimento di partecipazioni sociali in grado di determinare il controllo
di diritto sull’assemblea dei soci ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1, c.c.
Quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata
Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.
Stante la novità della questione trattata si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali RAGIONE_SOCIALE fasi di merito e di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 10.3.2026.
Il Presidente (NOME COGNOME)