Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26724 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26724 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7342/2022 R.G., proposto
DA
il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia -sezione staccata di Brescia, con sede in Brescia, in persona del Presidente pro tempore , il RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Segretario RAGIONE_SOCIALE pro tempore , la RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE pro tempore , il RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Ministro pro tempore , e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Ministro pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliati;
RICORRENTI
CONTRO
la RAGIONE_SOCIALE‘, con sede in Paitone (BS), in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore , e la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, con sede in Botticino (BS), in persona RAGIONE_SOCIALE‘amministratore unico pro
CONTRIBUTO UNIFICATO PROCESSO AMMINISTRATIVO RITO SOMMARIO SPECIALE PRINCIPIO DI DIRITTO
tempore , entrambe in proprio, nonché la prima, in qualità di mandataria, e la seconda, in qualità di mandante, del raggruppamento temporaneo di imprese per la partecipazione alla gara di assegnazione RAGIONE_SOCIALE concessione del titolo di disponibilità del bacino di cava del c.d. ” marmo di Botticino ” nel comparto A.T.E. 03 del Piano Cave RAGIONE_SOCIALE Provincia di Brescia, entrambe rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO, con studio in Brescia, e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliate presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTI
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Lombardia il 31 dicembre 2021, n. 4818/17/2021, notificata il 7 gennaio 2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 settembre 2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
1. il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia -sezione staccata di Brescia, il RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE , il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso congiunto per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Lombardia il 31 dicembre 2021, n. 4818/17/2021, notificata il 7 gennaio 2022, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzione amministrativa per l’omesso pagamento del contributo unificato dovuto in dipendenza del ricorso proposto da lla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ e dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE ‘ dinanzi al giudice amministrativo avverso l’esclusione da lla gara di assegnazione RAGIONE_SOCIALE concessione del titolo di disponibilità del bacino di cava del c.d. ” marmo di Botticino ” nel comparto A.T.E. 03 del Piano Cave RAGIONE_SOCIALE Provincia di Brescia, ha rigettato l ‘appello proposto da lla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ e dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ nei confronti RAGIONE_SOCIALEe suddette amministrazioni avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Brescia il 16 maggio 2019, n. 316/02/2019, con compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese giudiziali;
la Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario – sul presupposto che il contributo unificato corrispondente all’oggetto del giudizio amministrativo era dovuto nella misura prevista dalla lett. e) non dalla lett. d) RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 6 -bis , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
3. la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ e la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ hanno resistito con controricorso congiunto; 4. le controricorrenti hanno anche depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
il ricorso è affidato a due motivi;
1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 10 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 247 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, de ll’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di rilevare il difetto di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE;
1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 13, comma 6bis , lett. d) ed e), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e 119, comma 1, lett. a), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il ricorso proposto dinanzi al giudice amministrativo non fosse assoggettabile al contributo unificato dovuto per i giudizi amministrativi con rito sommario;
2. il primo motivo è fondato;
2.1 secondo l’orientamento di questa Corte, l’invito al pagamento del contributo unificato ex art. 248 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, costituisce atto autonomamente impugnabile ex art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, giacché la mancata impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘invito, accompagnata dall’omesso pagamento di quanto intimato, comporterebbe l’automatica irrogazione, oltre che degli interessi, RAGIONE_SOCIALE sanzione aggiuntiva del 30% (donde la natura compiuta e definita RAGIONE_SOCIALE pretesa tributaria azionata attraverso lo stesso e, correlativamente, il concreto interesse, in capo al contribuente, alla sua impugnazione) (Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2020, n. 23532; Cass., Sez. 5^, 17 agosto 2021, n. 22971; Cass., Sez. 6^-5, 6 giugno 2022, n. 18029); per cui, nel giudizio in conseguenza intrapreso dal contribuente, la legittimazione processuale passiva spetta alla (cancelleria o) segreteria RAGIONE_SOCIALE‘ufficio giudiziario che ebbe ad emettere l’invito al pagamento ex art. 248 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come emerge -in linea con la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 247 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui: « Ai fini RAGIONE_SOCIALEe norme che
seguono e di quelle cui si rinvia, l’ufficio incaricato RAGIONE_SOCIALE gestione RAGIONE_SOCIALEe attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo unificato » – dall’inequivoco tenore RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo novellato dall’art. 9, comma 1, lett. d), n. 1, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156), secondo cui: « Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato ») (Cass., Sez. 5^, 12 giugno 2020, n. 11318; Cass., Sez. 6^-5, 6 giugno 2022, n. 18029);
2.2 ne discende che la legittimazione processuale passiva deve essere esclusa nei confronti di qualsiasi altro soggetto per l’impugnazione degli atti di accertamento o di riscossione del contributo unificato, con la conseguenza che il ricorso originario non poteva essere proposto nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE ;
3. il secondo motivo è infondato;
3.1 ora, secondo l’art. 13, comma 6bis , lett. d) ed e), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con riguardo ai giudizi instaurati davanti ai giudici amministrativi (Tribunali amministrativi regionali e RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE): « d) per i ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore RAGIONE_SOCIALE controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis RAGIONE_SOCIALE‘articolo 14, il contributo
dovuto è di euro 6.000; e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 650 »;
3 .2 l’art. 119, comma 1, lett. a) e b), c.p.a. (c.d. ‘ codice del processo amministrativo ‘ – all. 1 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), prevede che i « giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a (…): a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture » e « b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti » sono soggetti a ‘ rito abbreviato ‘;
3 .3 secondo l’autorevole insegnamento del l’Adunanza Plenaria del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (Cons. St., Ad. Plen., 27 luglio 2016, n. 22) -a composizione di un conflitto interno tra un’interpretazione restrittiva ( Cons. St., Sez. VI^, 16 gennaio 2014, n. 152; Cons. St., Sez. VI^, 21 maggio 2014, n.2620; Cons. St., Sez. V^, 14 ottobre 2014, n. 5065; Cons. St., Sez. VI^, 28 maggio 2015, n. 2679) ed un’interpretazione estensiva (Cons. St., Sez. V^, 12 febbraio 2013, n. 811; Cons. St., Sez. V^, 28 luglio 2014, n. 3989; Cons. St., Sez. VI^, 29 gennaio 2015, n. 416; Cons. St., Sez. III^, 29 maggio 2015, n. 2704; Cons. St., Sez. V^, 1 agosto 2015, n. 3775) -, l’art. 119, comma 1, lett. a), c.p.a. si estende anche alle controversie relative ai provvedimenti concernenti le concessioni di servizi pubblici;
3.4 secondo il ragionamento seguito dal supremo consesso RAGIONE_SOCIALE giustizia amministrativa, « (…) occorre scrutinare il problema RAGIONE_SOCIALE definizione del perimetro applicativo del rito speciale di cui agli artt.119 e 120 c.p.a., onde verificare la
riconducibilità entro il relativo ambito del ricorso in esame. (…) La questione si risolve nell’esegesi RAGIONE_SOCIALE‘art. 119, comma 1, lett. a), rispetto al quale la prescrizione contenuta nell’art. 120 c.p.a., comma 5, si rivela del tutto dipendente e conseguente, e, segnatamente, RAGIONE_SOCIALE locuzione ‘provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture’. Si tratta, in altri termini, di verificare se, nella predetta espressione lessicale, siano o meno compresi anche i provvedimenti concernenti le procedure aventi ad oggetto le concessioni di servizi . (…) La relativa attività ermeneutica dovrà essere condotta secondo i canoni di seguito precisati. La disposizione oggetto di esame definisce le controversie assoggettate alle regole del rito speciale contestualmente introdotto. La specialità si risolve, perlopiù, nella fissazione di termini più brevi di quelli ordinari, al fine di configurare un sistema processuale che permetta la definizione del giudizio in tempi certi e contenuti, in ragione RAGIONE_SOCIALE rilevanza degli interessi pubblici implicati dalle controversie presidiate da quel rito. Il carattere derogatorio, rispetto alla disciplina processuale comune, RAGIONE_SOCIALEe regole contenute negli artt. 119 e 120 del c.p.a. implica, sul piano ermeneutico, l’utilizzo dei parametri interpretativi appresso indicati. La natura eccezionale RAGIONE_SOCIALEe disposizioni esaminate impone, innanzitutto, all’interprete di evitare l’utilizzo di canoni interpretativi estensivi e analogici, ma anche teleologici (sulla necessità di seguire canoni di stretta interpretazione RAGIONE_SOCIALEe norme eccezionali si veda Cass. Civ., SS.UU, 24 novembre 2008, n. 27863). L’attitudine RAGIONE_SOCIALEe norme oggetto di indagine a comprimere i diritti di difesa, riducendo i tempi per il loro valido esercizio, impedisce, infatti, di leggere la loro portata precettiva come estesa ad ambiti non direttamente segnati dal significato letterale RAGIONE_SOCIALEe espressioni
lessicali utilizzate, così come preclude di ricavare, in esito a un’indagine che valorizzi la ratio RAGIONE_SOCIALE disposizione descrittiva, con valenza tassativa, RAGIONE_SOCIALEe controversie regolate dal rito speciale, effetti prescrittivi diversi da quelli direttamente riferibili al senso RAGIONE_SOCIALEe parole usate. Accedendo, infatti, a canoni ermeneutici diversi da quello letterale si rischierebbe, invero, di assegnare alle disposizioni in esame, che, si ricorda, conformano, in senso restrittivo, l’esercizio del diritto di difes a, un significato diverso da quello immediatamente percepibile dalla loro lettura. Ne consegue che l’operazione ermeneutica dev’essere condotta alla stregua del (solo) criterio letterale, al fine di verificare se nel significato RAGIONE_SOCIALE‘espressione testuale descrittiva RAGIONE_SOCIALEe controversie assoggettate al rito speciale rientrino o meno anche le liti relative ai provvedimenti concernenti le concessioni. (…) Così identificato il paradigma interpretativo in coerenza con il quale dev’essere risolto il quesito indi rizzato all’Adunanza Plenaria, si rileva che l’espressione ‘procedure di affidamento’, usata dall’art. 119, comma 1, lett. a), c.p.a., ha ricevuto una definizione puntuale all’art. 3, comma 36, del d.lgs. n. 163 del 2006 (ma, poi, ripetuta, con le medesime parole, dall’art. 3, lett. rrr, nel d.lgs. n.50 del 2016) nei termini che seguono: ‘Le «procedure di affidamento» e l’«affidamento» comprendono sia l’affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto, sia l’affida mento di lavori o servizi mediante concessione, sia l’affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee.’ Come si vede, dunque, la stessa locuzione analizzata nel presente giudizio è già stata oggetto, in un altro provvedimento normativo, di una definizione esplicativa del suo significato, che ne ha chiarito i contenuti, precisando, per quanto qui rileva, che in essa resta compreso anche
‘l’affidamento di lavori o servizi mediante concessione’. Orbene, a fronte di una definizione così chiara del significato RAGIONE_SOCIALE‘espressione contenuta nell’art. 119, comma 1, lett. a) c.p.a., non residua spazio per esegesi difformi da essa, alla quale l’interprete deve intendersi, infatti, vincolato. Le definizioni contenute negli atti nomativi più complessi (da valersi quale regola di buona tecnica legislativa) assolvono, in particolare, la precipua funzione di chiarire il significato dei termini e RAGIONE_SOCIALEe espressioni ivi utilizzate e, quindi, di evitare ogni incertezza circa il senso da attribuire ad essi. In coerenza con lo scopo RAGIONE_SOCIALEe definizioni e con la relativa valenza cogente attribuibile ad esse, deve, quindi, concludersi nel senso che a un’espressione lessicale non può assegnarsi un significato diverso da quello reso palese dalla formula definitoria usata nel medesimo provvedimento che la contiene. (…) Né il segnalato vincolo semantico può intendersi annullato o diminuito quando l’espressione oggetto di indagine ha ricevuto una definizione in un diverso e precedente atto normativo (come nella fattispecie in esame). Ove, infatti, il legislatore utilizzi una locuzione già definita in un previgente corpus normativo e lo faccia con evidente riferimento alla medesima nozione giuridica oggetto RAGIONE_SOCIALE definizione, deve presumersi che abbia inteso usare quel concetto con lo stesso significato già chiarito dall’ordinamento. In particolare, quando l’istituto richi amato in un atto normativo abbia già ricevuto una definizione chiara del suo significato e una autonoma disciplina sostanziale in un diverso provvedimento legislativo, l’interprete, in difetto di indizi significativi di una diversa volontà del legislatore, deve stimare quel richiamo coerente con la formula definitoria già vigente. Tale vincolo deve, peraltro, intendersi particolarmente
stringente nelle ipotesi in cui l’enunciazione normativa risulta chiaramente riferibile a un concetto giuridico proprio del corpus normativo all’interno del quale è contenuta la definizione cogente (per l’interprete), e, viceversa, estraneo all’oggetto pri ncipale RAGIONE_SOCIALE‘atto legislativo da interpretare (e non v’è alcun dubbio che la nozione di ‘procedure di affidamento’ resta tecnicamente compresa nella materia dei contratti pubblici ed ontologicamente avulsa da quella del processo amministrativo). (…) Declinando alla fattispecie esaminata i canoni ermeneutici appena enunciati, deve riconoscersi, per un verso, l’insussistenza di qualsivoglia elemento che indichi la volontà del legislatore del processo amministrativo di assegnare all’espressione ‘procedure di affidamento’ un significato diverso da quello fatto palese dall’art.3, comma 36, del d.lgs. n. 163 del 2006 e, per un altro, in coerenza con la suddetta definizione, l’ascrivibilità RAGIONE_SOCIALEe procedure di affidamento di servizi mediante concessione alla categoria RAGIONE_SOCIALEe ‘procedure di affidamento di servizi’ (di cui all’art. 119, comma 1, lett. a, c.p.a.) e, quindi, nel novero RAGIONE_SOCIALEe controversie disciplinate dagli artt. 119 e 120 c.p.a. (…) Al dirimente (e, di per sé, decisivo) argomento letterale appena illustrato, possono, peraltro, aggiungersi le ulteriori sintetiche (e convergenti) considerazioni che seguono. (…) Va, innanzitutto, osservato che, anche prescindendo dalla predetta definizione legislativa del concetto di ‘procedure di affidamento’, si perver rebbe alle medesime conclusioni . Una corretta esegesi testuale RAGIONE_SOCIALE più volte menzionata disposizione di riferimento conduce, infatti, al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE riferibilità anche dei procedimenti aventi ad oggetto concessioni di servizi alla nozione di ‘procedure di affidamento’. La parola ‘affidamento’, infatti, se usata senza
ulteriori precisazioni o limitazioni del suo oggetto (come nella fattispecie in esame), dev’essere decifrata come significativa RAGIONE_SOCIALE‘atto con cui, contestualmente, la pubblica amministrazione sceglie il suo contraente e gli attribuisce la titolarità del relativo rapporto. La valenza generale del termine, quindi, deve intendersi come comprensiva di tutte le tipologie contrattuali in relazione alle quali resta logicamente concepibile un affidamento e, quindi, sia degli appalti che RAGIONE_SOCIALEe concessioni. La definizione del contenuto semantico del lemma ‘affidamento’ non può essere, in altri termini, ridotta o circoscritta in relazione ad alcuni solo dei diversi schemi formali nei quali si articola l’attività contrattuale pubblica e che, al contrario, esigono, tutti , appunto, un ‘affidamento’. (…) Non solo, ma concorre ad avvalorare la soluzione ut supra indicata anche l’utilizzo del criterio ermeneutico finalistico, ancorch é non utilizzabile in via principale o esclusiva (come già rilevato). È sufficiente, al riguardo, osservare che la ratio del rito speciale in questione, agevolmente identificabile nell’esigenza RAGIONE_SOCIALE sollecita definizione dei giudizi aventi a oggetto provvedimenti amministrativi riferibili all’esercizio di funzioni pubbliche che implicano la cura di interessi generali particolarmente rilevanti (e che, come tali, non tollerano una prolungata situazione giudiziaria di incertezza), risulta riferibile nella stessa misura alle controversie relative agli appalti e a quelle concernenti le concessioni. A nche gli atti che incidono su quest’ultima formula contrattuale, infatti, necessitano di una cognizione giurisdizionale rapida, al pari di (o, comunque, non inferiore a) quelli che riguardano gli appalti, con il duplice corollario che un’esegesi che li escludesse dall’ambito applicativo del rito speciale finirebbe per vanificare la predetta (palese) finalità e che, viceversa, una compiuta soddisfazione RAGIONE_SOCIALE‘anzidetto
interesse pubblico impone una lettura degli artt. 119 e 120 c.p.a. che vi comprenda anche le controversie relative alle concessioni. (…) Non solo, ma le ineludibili esigenze sistematiche di sicurezza giuridica e di coerenza ordinamentale impongono di assoggettare al rito speciale anche le procedure concernenti le concessioni, al fine di evitare ogni incertezza circa le regole processuali applicabili ai contratti misti. Le controversie relative a tale tipologia contrattuale, ampiamente conosciuta nella prassi e adesso codificata dall’art. 169 del d.lgs. n. 50 del 2016, soffrirebbero, infatti, di un’inammissibile instabilità regolativa, se si accedesse alla tesi che il rito speciale si applica solo agli appalti, costringendo il giudice a indagare l’oggetto principale del contratto, al solo fine di identificare le norme processuali di riferimento. Si tratta, come si intuisce agevolmente, di un effetto paradossale e pericoloso, che espone i giudizi sui contratti pubblici ad inaccettabili ambiguità processuali, che contraddicono proprio le esigenze di speditezza RAGIONE_SOCIALEe controversie in questione e che vanno, appunto, scongiurate, ac cedendo all’opzione ermeneutica sopra preferita »;
3.5 di contro, i giudici amministrativi hanno affermato che la residuale applicabilità dei principi del c.d. ‘ codice degli appalti ‘ (ex art. 4 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in vigore ratione temporis ) alle procedure comparative per il rilascio RAGIONE_SOCIALEe concessioni demaniali -per la loro inclusione tra i c.d. ‘ contratti attivi ‘ – non ne comporta la conseguente diretta assoggettabilità al rito speciale di cui agli artt. 119 e 120 c.p.a., non trattandosi di un affidamento assimilabile ad una concessione di servizi, dal momento che con l’affidamento RAGIONE_SOCIALE concessione demaniale si viene ad instaurare con la pubblica amministrazione un rapporto c.d. attivo in virtù del quale alla
stessa viene corrisposto un canone annuo al pari di una locazione commerciale (Cons. St., Sez. V^, 18 ottobre 2019 n.7398; Cons. St., Sez. VII^, 5 gennaio 2024, n. 225); difatti, la disciplina sul rito speciale ‘trova applicazione in via esclusiva nelle ipotesi tassativamente previste dall’art. 119, comma 1, lett. a), c. p. a., vale a dire solo nei ‘giudizi aventi a oggetto le controversie relative ai provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture’ » (Cons. St., Sez. V^, 18 ottobre 2019 n.7398; Cons. St., Sez. VII^, 17 gennaio 2023, nn. 581 e 582);
3.6 per cui, in adesione a tali principi, il collegio ritiene di poter affermare il seguente principio di diritto: « L ‘art. 13, comma 6bis , lett. d), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il quale collega la corresponsione del contributo unificato « per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE » in misura variabile per scaglioni di valore alle sole controversie previste dall’art. 119, comma 1, lett. a), c.p.a., non p uò trovare applicazione ai ricorsi introduttivi di giudizi amministrativi sui provvedimenti concernenti le procedure di assegnazione RAGIONE_SOCIALEe concessioni in uso di beni demaniali, rientrando questi ultimi nella previsione residuale RAGIONE_SOCIALE lett. e) del citato comma 6bis , con il conseguente assoggettamento al contributo unificato in misura fissa; né rileva a tal fine che il giudice amministrativo abbia erroneamente celebrato il processo dinanzi a sé con il rito abbreviato, essendo connessa la speciale disciplina del contributo unificato alla sola trattazione RAGIONE_SOCIALE materia de ll’affidamento di « pubblici lavori, servizi e forniture »;
3.7 ne discende che la sentenza impugnata si è uniformata a tale principio, affermando che: « In base alla lettera RAGIONE_SOCIALE norma (cfr. art. 119, comma 1, lett. a), d.lgs. 104/2010) nell’ambito dei provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, caratterizzati dall’essere tutti ostitutivi di incarichi di natura passiva, non può rientrare il provvedimento di esclusione dalla procedura di assegnazione di una concessione di un bene demaniale, quale la cava per l’estrazi one di marmo, che attiene, invece, ad un contratto di natura attiva, dal quale -come evidenziato dai primi giudici -‘la PRAGIONE_SOCIALEA. ha un’entrata per la concessione RAGIONE_SOCIALEo sfruttamento di un bene e non ha alcuna componente inerente esecuzione di lavori, servizi, forniture caratteristiche di contratti di natura passiva’ », con la conseguenza che, « quantunque la controversia sia stata trattata dai giudici amministrativi conn rito abbreviato, ai fini fiscali, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 6 -bis , lettera e), dpr 115/2002, il contributo dovuto è di € 650,00 e non di € 6.000,00, come richiesto con l’invito di pagamento del contributo unificato de quo»;
4. pertanto, alla stregua RAGIONE_SOCIALEe suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’infondatezza del secondo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., nel senso che il ricorso originario RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ e RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ deve essere accolto nei confronti del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia -sezione staccata di Brescia e del RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre deve essere dichiarato inammissibile nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE;
5. le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione RAGIONE_SOCIALE reciproca soccombenza, oltre che per la novità RAGIONE_SOCIALE questione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo e rigetta il primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario nei limiti specificati in motivazione; compensa tra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 17 settembre