Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2500 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2500 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 10928 del Ruolo Generale dell’anno 2023, proposto
DA
FANIGLIULO COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, come in atti domiciliato,
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ,
INTIMATO
E
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ,
INTIMATA
avverso la sentenza numero 3141/22 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della RAGIONE_SOCIALE, pubblicata in data 24 novembre 2022.
Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza numero 3141/22, pubblicata in data 24 novembre 2022, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della RAGIONE_SOCIALE accoglieva l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza numero 1052/18 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con la quale era stato accolto il ricorso di COGNOME avverso l’ingiunzione di pagamento numero 0165812, emessa dalla RAGIONE_SOCIALE per l’importo di euro 515,22, dovuto in relazione ad immobili insistenti in agro di Fasano, per l’anno 2014, a titolo di contributo in favore del RAGIONE_SOCIALE.
NOME proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a cinque motivi di gravame.
RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) e la RAGIONE_SOCIALE non si costituivano in giudizio, rimanendo intimati.
La causa, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO, veniva decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento.
Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 4, del codice di procedura civile, la nullità della sentenza impugnata per la violazione
dell’articolo 58 del decreto legislativo numero 546 del 1992, essendo stata fondata la decisione su una perizia di parte depositata dall’ente consortile solamente in secondo grado, in contrasto con il divieto di produzione di nuovi mezzi di prova in appello.
3. Il motivo è infondato.
3.1. La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della RAGIONE_SOCIALE, invero, ha richiamato, nella sentenza impugnata, le argomentazioni rinvenibili nella decisione assunta in prime cure, con la quale era stato specificato che, in caso di inserimento di un terreno nel piano di classifica, operava un’inversione dell’onere della prova, per cui era il consorziato a dover dimostrare di non aver avuto vantaggi dalle opere di bonifica. Ha poi continuato affermando, in dissenso rispetto a quanto ritenuto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, che il contribuente non aveva fornito la prova dell’insussistenza di un vantaggio consortile per i beni di sua proprietà, ma ciò non ha fatto prendendo le mosse dalla perizia di parte e dai documenti depositati in secondo grado, dei quali comunque ha fatto menzione, bensì reputando insufficiente a rendere tale prova la perizia di parte depositata nell’interesse del ricorrente, perché inerente ad accertamenti risalenti ad epoca successiva a quella a cui si riferiva il contributo consortile da versare (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 2 e 3).
3.2. La perizia di parte depositata nell’interesse dell’ente impositore, pertanto, non ha avuto alcuna incidenza sulla valutazione della corte territoriale, la quale, come si è detto, ha deciso la causa, sul piano probatorio, reputando che non fosse stata fornita la prova dell’insussistenza di benefici consortili per
i cespiti immobiliari di proprietà del ricorrente, in relazione alla ‘fruizione/fruibilità’ della ‘attività consortile’.
Con il secondo motivo il ricorrente ha deAVV_NOTAIOo, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 4, del codice di procedura civile, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’articolo 115 del codice di procedura civile e dell’articolo 2697 del codice civile, nonché dell’articolo 36, comma 2, numero 4, del decreto legislativo numero 546 del 1992, dell’articolo 132 del codice di procedura civile e dell’articolo 111 della Costituzione. La motivazione approntata dai giudici di secondo grado, infatti, era meramente apparente e ciò poteva desumersi da due distinte ragioni: la prima, attinente all’omessa enunciazione dei motivi che avevano inAVV_NOTAIOo la corte regionale pugliese a reputare probante la perizia di parte versata in atti dall’ente consortile ed, invece, non probante quella da lui depositata; la seconda, inerente all’insussistenza delle prove sulle quali la decisione era stata fondata, giacché degli interventi di manutenzione che sarebbero stati effettuati nel corso dell’anno 2014 non c’era alcun riferimento nella perizia di parte di provenienza consortile, senza considerare che gli accertamenti eseguiti nell’interesse del contribuente risalivano sì ad epoca successiva a quella di riferimento del tributo, ma potevano essere considerati pienamente validi come specificato nella sua perizia di parte- anche con riguardo all’anno 2014.
Il motivo è infondato.
5.1. La riformulazione dell’articolo 360, comma 1, numero 5, del codice di procedura civile, disposta dal decreto legge numero 83 del 2012, convertito dalla legge numero 134 del 2012, deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici
dettati dall’articolo 12 delle preleggi, come riduzione al ‘minimo costituzionale’ del sindacato di legittimità sulla motivazione. E, quindi, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si atteggi quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14).
La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’articolo 132, comma 2, numero 4, del codice di procedura civile (e, con precipuo riferimento al caso di specie, dell’articolo 36, comma 2, numero 4, del decreto legislativo numero 546 del 1992, confluito nell’articolo 85, comma 2, lettera D, del decreto legislativo numero 175 del 2024), riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 4, del codice di procedura civile, si configura quando essa manchi del tutto -nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione- o quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni in essa contenute siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, di riconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass. n. 6626/22). La
motivazione, invece, è solo apparente -e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo – allorquando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudicante per la formazione del proprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture (cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n. 16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n. 1986/25).
5.2. Nel caso di specie, sia pure in termini sintetici, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della RAGIONE_SOCIALE ha dato conto -dapprima richiamando le argomentazioni esposte nella sentenza di primo grado, poi evocando i principi giurisprudenziali applicabili alla fattispecie ed, infine, evidenziando le ragioni che l’avevano inAVV_NOTAIOa a reputare non fornita la dimostrazione dell’insussistenza di un vantaggio consortile per i terreni de quibus -dell’insufficienza degli elementi emersi a suffragare le tesi del contribuente, non essendo utile, all’uopo, la perizia di parte depositata nel suo interesse, sulla scorta di una valutazione -non censurabile, peraltro, in questa sede, perché immune da vizi logici, incoerenza o contraddizioniinerente all’epoca dell’accertamento eseguito dal professionista incaricato dal ricorrente, successiva -e non di pocorispetto all’annualità di riferimento del tributo, evidentemente perché reputata inidonea a rappresentare, in maniera appagante e convincente, la situazione di fatto sussistente illo tempore (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 2 e 3).
Con il terzo motivo il ricorrente ha prospettato, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numeri 4 e 5, la nullità della pronuncia gravata sotto il profilo -ancora una volta- della motivazione apparente e dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dal mancato svolgimento, nel corso dell’anno 2014, di qualsivoglia attività da parte dell’ente impositore, non emergendo il contrario dalla perizia di parte da quest’ultimo versata in atti ed, anzi, essendo confermata -tale circostanzadalle prove da lui offerte, quali, a titolo esemplificativo, i bilanci preventivo e consuntivo dell’ente consortile, che dimostravano anche l’inesistenza del reticolo idrografico superficiale del bacino Fasano-Ostuni, che avrebbe apportato benefici al fondo di sua proprietà, delle quali la corte di merito non aveva tenuto conto, omettendo di esplicitare il percorso logico-giuridico seguito anche nella valutazione delle suddette circostanze e mezzi di prova, non ultimi quelli desumibili dall’elaborato peritale redatto dal suo consulente tecnico di parte, che comunque dimostravano l’omessa esecuzione, nell’anno 2014, di attività consortili nel Comune di Fasano.
Il motivo è infondato.
7.1. E’ opportuno ribadire ancora una volta che l’autorità giudiziaria adita in secondo grado ha ritenuto, motivando le ragioni del suo convincimento, che operasse la presunzione juris tantum di vantaggiosità e che il consorziato non avesse dimostrato l’insussistenza di benefici, nonostante la sua proprietà rientrasse nel piano di classifica, perché la perizia di parte versata in atti era stata redatta in epoca successiva a quella alla quale si riferiva il contributo de quo .
Quindi, non è possibile ritenere, innanzi tutto, che una motivazione non ci sia stata o sia stata meramente apparente, né, tanto meno, che non sia stato preso in considerazione il tema della sussistenza o meno del vantaggio consortile, anche in relazione all’asserita insussistenza dell’esecuzione di qualsivoglia attività da parte dell’ente impositore.
7.2. A questo proposito, invero, devono rammentarsi le argomentazioni rinvenibili nella sentenza impugnata, nella parte in cui è stato specificato -richiamando gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimitàche, ‘in tema di contributi consortili, il presupposto impositivo … si basa sull’esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico’, che ‘è intrinseco nell’ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere’.
Ciò in quanto ‘il beneficio non è espressione di un rapporto sinallagmatico’, trattandosi di ‘un tributo che può definirsi di scopo, perché destinato ad alimentare la provvista del consorzio per poter realizzare le opere di bonifica’. Il beneficio ‘che giustifica l’assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all’attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa’, potendo consistere, infatti, ‘non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell’attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all’immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l’imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria’.
E, pertanto, non è possibile escluderne la sussistenza solamente per l’omessa esecuzione ‘di specifici interventi di
manutenzione’, dovendosi verificare ‘se rispetto ai fondi l’attività consortile di bonifica sia comunque concretamente fruibile, in termini concreti di miglioramento che ne deriva’ (cfr. la sentenza impugnata, a pagina 3).
7.3. In tal modo, la corte di merito, prendendo in considerazione ex professo il tema della sussistenza o meno del vantaggio consortile e valutando gli elementi probatori acquisiti, pervenendo ad un accertamento di fatto non suscettibile -per le ragioni già evocate nelle pagine che precedono- di essere sindacato in questa sede, ha reputato non fornita la dimostrazione, che avrebbe dovuto rendere il contribuente, dell’insussistenza di benefici per i suoi beni, facendo presente come, al riguardo, non fosse decisiva la circostanza dell’esecuzione ‘di specifici interventi di manutenzione’, dovendosi evidentemente valutare la sussistenza del vantaggio consortile in relazione all’attività di bonifica complessivamente svolta.
7.4. Queste argomentazioni, peraltro, sono coerenti con gli insegnamenti di questa Corte, secondo la quale l’obbligatorietà dei contributi consortili non viene meno per la carenza di specifiche opere di manutenzione nell’anno di riferimento, essendo connessa all’esistenza ed alla funzionalità di impianti e manufatti per la difesa idraulica ed idrogeologica dei terreni inclusi nel comprensorio consortile. Le funzioni dei consorzi di bonifica sono legate sia alla realizzazione e manutenzione delle opere volte a tutelare dal rischio idrogeologico, da cui deriva un beneficio specifico di carattere intrinseco, sia alla verifica e controllo dello stato di fatto, delle sue condizioni e della sua anche potenzialeevoluzione, che potrebbe anche non richiedere in concreto, almeno per una certa durata di tempo,
alcun intervento. Anche in tale caso, tuttavia, la struttura composta di risorse, servizi, personale- esplica la sua funzione e necessita per il suo funzionamento del contributo dei soggetti i cui fondi ricadono nel perimetro consortile, che restano pur sempre beneficiari del servizio fornito (eventualmente di temporanea mera vigilanza e controllo). Vi è, invero, una attività continuativa di manutenzione dei ricettori idraulici che viene svolta dal consorzio (fossi e canali di scolo delle acque meteoriche), consistente nella loro continua pulizia, nella rimozione di materiale ostruttivo giacente nell’alveo e nell’esecuzione di opere di consolidamento delle sponde, in modo da assicurare il regolare deflusso delle acque, che assolve ad un’utile funzione di salvaguardia idrogeologica ed idrica dei fondi e degli immobili extra-agricoli circostanti, perché previene fenomeni di esondazione ed i danni che ne deriverebbero. Da ciò consegue un beneficio, attuale o eventualmente potenziale, in quanto determina condizioni di stabilità del suolo che vanno a garanzia dell’intero territorio, così riverberandosi in modo diretto su ogni singola proprietà (cfr. Cass. n.4030/25 e, nello stesso senso, Cass. 32252/25), fermo restando che, ove vengano in considerazione opere di difesa idraulica del territorio, il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse senza che per questo cessi di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sé un maggior valore per effetto di tali opere (cfr. Cass. 22697/23).
Il principio del beneficio intrinseco prende le mosse dalla distinzione tipologica tra opere di semplice bonifica e opere di difesa idraulica (cfr. Cass. n. 24066/14), nel senso che in questo secondo caso vengono normalmente in rilievo dei
benefici indiretti per i fondi inclusi nella zona di intervento, che sono, tuttavia, pur sempre specifici: il suddetto principio sta a significare, infatti, che, nel caso di contributi per l’esecuzione di opere idrauliche, il beneficio fondiario è normalmente un beneficio generale (appunto intrinseco) senza per questo cessare di essere specifico per tutti gli immobili collocati in una determinata zona perimetrale. Ne consegue che non muta il presupposto dell’obbligazione, che resta ancorato all’esistenza del beneficio specifico (ancorché, come detto, generale ed indiretto), non rilevando, ai fini della sua configurazione e sussistenza, il luogo di esecuzione delle opere, quanto, piuttosto, il beneficio che da esse deriva (cfr. Cass. n. 14016/25 ed, in termini collimanti, Cass. n. 33419/25).
7.5. Oltre tutto, non è possibile confondere il vizio di cui all’articolo 360, comma 1, numero 5, del codice di procedura civile con l’omesso esame di elementi istruttori, che non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico -come nella vicenda in esame- sia stato comunque preso in considerazione, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. n. 17819/25), né con l’omesso esame di una perizia, che non è un fatto storico, ma un’allegazione difensiva (cfr. Cass. n. 2052/25), in quanto la norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che sia stato offerto al contraddittorio delle parti, da intendersi come un vero e proprio accadimento naturalistico, giacché costituisce un fatto, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 5, del codice di procedura civile, non una questione o un punto controverso, ma un vero e proprio evento, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante: può trattarsi, infatti, di un fatto principale, ai sensi dell’articolo
2697 del codice civile (un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche di un fatto secondario (un fatto deAVV_NOTAIOo in funzione di prova di un fatto principale), purché sia controverso e decisivo, nel senso che il mancato esame, evincibile dal tenore della motivazione, sia idoneo a viziare la decisione, perché influenza l’esito del giudizio, non integrando, dunque, un fatto il cui omesso esame possa cagionare il vizio de quo una mera argomentazione o deduzione difensiva, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, o le mere ipotesi alternative, e neppure gli elementi probatori acquisiti, allorché il fatto storico rilevante sia stato, comunque, preso in considerazione (cfr. Cass. n. 6979/25).
Né, d’altro canto, è possibile sollecitare questa Corte -come pure sembra fare, nell’ambito del motivo in esame, il ricorrente- a rivalutare i fatti storici già considerati in sede di merito, né gli elementi probatori acquisiti nel corso dell’istruttoria: è inammissibile, infatti, il motivo di gravame che, dietro l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione o di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici effettuata dall’autorità giudiziaria adita per il merito, atteso che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi deAVV_NOTAIOi (cfr. Cass. 2682/25).
Con il quarto motivo il ricorrente ha rappresentato, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice civile, la
violazione dell’articolo 2697 del codice civile, per avere la corte territoriale reputato che la prova del beneficio consortile dovesse essere da lui offerta e non, invece, dall’ente impositore, nonostante quest’ultimo avesse proAVV_NOTAIOo in giudizio solamente un foglio in bianco in cui era annotato a penna ‘piano di classifica per il riparto’, che, nell’indice, era definito ‘stralcio del piano di classifica’, inidoneo a fondare qualsivoglia presunzione di vantaggiosità, a maggior ragione considerando che aveva contestato il piano di classifica ed il perimetro di contribuenza, la mancata adozione del piano generale di bonifica e le opere asseritamente eseguite ed i benefici che ne sarebbero derivati, come aveva illustrato nella perizia di parte redatta nel suo interesse.
9. Il motivo è inammissibile.
9.1. Ai fini dell’osservanza del principio di autosufficienza, infatti, il ricorrente -il quale si è limitato, nel ricorso introduttivo del giudizio di legittimità e, segnatamente, nella parte destinata alla descrizione ‘in fatto’ della vicenda, ad elencare i motivi di impugnazione sottoposti all’attenzione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce- avrebbe dovuto indicare i temi e le questioni specificamente dibattute, in primo e, soprattutto, in secondo grado, nella prospettiva di permettere a questa Corte di comprendere la riconducibilità del motivo in esame ai suddetti temi e questioni, ancor più considerando che i giudici di primo grado avevano reputato sussistenti i presupposti per l’inversione dell’onere probatorio, in favore dell’ente impositore, di talché il consorziato avrebbe dovuto illustrare se e come avesse impugnato tale convincimento o avesse riproposto la questione.
9.2. Per di più, avendo la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce fondato la sua decisione sulla sussistenza del piano di classifica e -come si è or ora dettosull’operatività dell’inversione dell’onere della prova, essendo stato accolto il ricorso del consorziato sul presupposto dell’avvenuta dimostrazione dell’insussistenza di un beneficio consortile per i terreni di sua proprietà, il ricorrente -diversamente da quanto è avvenuto- avrebbe dovuto impugnare incidentalmente o riproporre temi e questioni attinenti a questo convincimento, che costituisce un punto -integrante un ulteriore presupposto di inammissibilità, oltre alla già mentovata violazione del principio di autosufficienza- sul quale è maturato il giudicato interno, che lo rende non esaminabile in questa sede.
E ciò emerge palesemente -ed è ulteriormente avvaloratodalla comparsa depositata davanti alla corte regionale pugliese, con la quale il ricorrente non solo non ha messo in discussione il suddetto convincimento -e, cioè, che sussistesse un piano di classifica legittimo, valido ed efficace, tale da determinare l’inversione dell’onere della prova – ma ne ha anche fatto il presupposto delle sue argomentazioni, al fine di ribadire come avesse debitamente fornito la prova dell’insussistenza dei suddetti benefici (cfr. la comparsa alla quale si è fatto cenno, in particolare, alle pagine 4 e 5, ma anche a quelle successive, in cui è tratteggiato l’impianto defensionale del contribuente, tutto orientato sul versante dell’avvenuta dimostrazione dell’insussistenza di tali vantaggi).
Con il quinto motivo il ricorrente ha lamentato, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, la violazione o falsa applicazione degli articoli 10 ed 11 del regio decreto numero 215 del 1933, dell’articolo 860 del
codice civile, degli articoli 3 e 4 della legge regionale numero 12 del 2011 e degli articoli 17 e 18 della legge regionale numero 4 del 2012, per avere la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della RAGIONE_SOCIALE omesso di considerare che, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, ai fini della sussistenza dell’obbligo contributivo, occorreva la sussistenza di un beneficio diretto e specifico, non essendo possibile configurare una pretesa contributiva per benefici in fieri o potenziali, non dipendenti da opere non -o non ancoraeseguite, adeguate ed efficienti, giacché l’obbligazione contributiva poteva -e può- scaturire solo da un beneficio attuale, immediato e diretto per il fondo, derivante da opere idrauliche gestite dall’ente consortile.
11. Il motivo è infondato.
11.1. E’ utile ribadire ancora una volta che l’autorità giudiziaria adita in secondo grado ha reputato non fornita la dimostrazione dell’insussistenza di un benefico consortile, che il ricorrente avrebbe dovuto rendere per essere il compendio immobiliare di sua proprietà rientrante nel piano di classifica, avendo meramente richiamato la giurisprudenza -peraltro consolidata- inerente alla natura del vantaggio, che può essere anche potenziale o in fieri .
Ma lo ha fatto pur sempre -la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della RAGIONE_SOCIALE– ritenendo che operasse una presunzione di vantaggiosità, che il contribuente avrebbe dovuto contrastare, diversamente da quanto è avvenuto.
11.2. Peraltro, non è superfluo rammentare, sulla scia di -ed in aggiunta aquanto si è già detto in precedenza (e, segnatamente, nella parte in cui è stato esaminato il terzo motivo di ricorso), che il presupposto impositivo, ancorato
all’esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco in caso di opere di difesa idraulica del territorio, acquistando i fondi maggior valore per effetto di esse. E questa interpretazione è rispettosa anche dei principi sanciti dal giudice delle leggi, secondo il quale il beneficio che giustifica l’assoggettamento alla contribuzione consortile non è correlato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all’attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa (cfr. Corte Cost. n. 188/18), fermo restando, per un verso, che il beneficio per il contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l’imposizione fiscale, ma può consistere, per altro verso, non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell’attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all’immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l’imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.
Non sono condivisibili, pertanto, le argomentazioni del contribuente -vale la pena ribadirlo ancora una volta- che correlano necessariamente all’esecuzione di specifiche opere consortili il diritto a pretendere il contributo: in base all’articolo 10 del regio decreto numero 215 del 1933, al quale si sono sostanzialmente uniformate le legislazioni regionali, nella spesa per l’esecuzione delle relative opere, sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio ‘che traggono beneficio dalla bonifica’, per cui non rileva il luogo di esecuzione delle opere, ma il beneficio che ne deriva. Esso deve essere di tipo fondiario e, cioè, strettamente incidente sull’immobile soggetto a contribuzione, il che vuol dire che deve discendere non dalla pura e semplice inclusione del bene
nel comprensorio, ma dalla bonifica, ed, anche ove correlato ad un vantaggio generale, riguardante un insieme rilevante di immobili che tutti ricavano il beneficio, anche solo potenziale o futuro, non cessa di essere specifico ove discendente dall’opera di bonifica, perché giustappunto non attiene al territorio nel suo complesso, ma al bene di cui si tratta (cfr. Cass. n. 15414/25).
In conclusione, il ricorso proposto dal contribuente, tenuto conto delle osservazioni fin qui esposte, deve essere rigettato.
Nessuna statuizione deve essere aAVV_NOTAIOata sulle spese di lite, in mancanza della costituzione in giudizio delle parti intimate .
Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’articolo 13, comma 1quater , del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2012, come integrato dall’articolo 1, comma 17, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all’ammontare già dovuto.
Ed, infatti, la parte che abbia proposto un’impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l’autorità giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater , del decreto
del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione .
Roma, 3 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME