Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 77 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 77 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 02/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26334/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME -ricorrente- contro
NOME COGNOMECOGNOME FORTUNATO PETRELLI, INDIRIZZO MECOZZI, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME
-intimati- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE RAGIONE_SOCIALE n. 232/2017 depositata il 04/04/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione RAGIONE_SOCIALE decisione d’appello n. 232/2017 sulla base di quattro motivi, illustrati con memorie difensive depositate in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale .
La Corte tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE ha respinto il gravame del RAGIONE_SOCIALE, sul rilievo che, in materia di contributi consortili di bonifica, non è sufficiente un qualsiasi tipo di vantaggio fondiario, ma occorre che il beneficio sia strettamente incidente sull’immobile del consorziato, non rilevando il beneficio complessivo che deriva dalla esecuzione RAGIONE_SOCIALEe opere di bonifica, aggiungendo che solo le opere realizzate nel comprensorio, il quale non coincide con il perimetro di contribuenza.
I contribuenti non hanno svolto attività difensiva.
Con ordinanza del 29 aprile 2025, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo, per l’acquisizione del fascicolo di merito.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato ulteriori memorie illustrative.
MOTIVI DI DIRITTO
Con i primi due motivi, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 primo co. n. 5) c.p.c. e per violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; per avere i giudici regionali disatteso l’eccezione proposta con l’atto di appello -pagine 2-11 -relativa all’inammissibilità del ricorso di primo grado in quanto proposto collettivamente da una pluralità di contribuenti avverso atti impositivi diversi, assumendo l’ammissibilità di un siffatto ricorso solo in caso di identità soggettiva e connessione oggettiva.
Il RAGIONE_SOCIALE deduce al riguardo l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE proposizione di un ricorso collettivo (proposto da più parti) e cumulativo (proposto nei confronti di più atti impugnabili) da parte di una pluralità di contribuenti titolari di distinti rapporti giuridici d’imposta, ancorchè gli stessi muovano identiche contestazioni, in quanto in tale giudizio la natura precipuamente impugnatoria e la necessità di uno specifico e concreto nesso tra l’atto impositivo che forma oggetto del ricorso e la contestazione del ricorrente,
così come richiesto dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, impone, indefettibilmente, che tra le cause intercorrano questioni comuni non solo in diritto ma anche in fatto, e che esse non siano soltanto uguali in astratto ma attengano altresì ad un identico fatto storico da cui siano determinate le impugnazioni dei contribuenti, con la conseguente virtuale possibilità di un contrasto di giudicati in caso di decisione non unitaria. Ad avviso del RAGIONE_SOCIALE, la decisione del ricorso si fonda su questioni di fatto che necessitano di una autonoma trattazione per ciascun singolo atto impositivo, avendo ciascuno dei consorziati eccepito l’assenza del beneficio diretto agli immobili di loro proprietà, con la conseguente esclusione RAGIONE_SOCIALE identità di questioni, stante l’autonomia RAGIONE_SOCIALE causa petendi sottesa a ciascun rapporto tributario.
La terza censura reca la denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 3,10,11,21 e 59 del r.d. n. 215/1933, RAGIONE_SOCIALE legge reg. RAGIONE_SOCIALE, n. 13/1985, nonchè RAGIONE_SOCIALE‘art. 25 legge reg. RAGIONE_SOCIALE n. 12/2004 ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; per avere il decidente erroneamente escluso la sussistenza del beneficio diretto agli immobili dei consorziati, senza considerare la circostanza che detti fabbricati rientrano nel perimetro di contribuenza regolarmente trascritto, il che pone a carico del consorziato l’onere di contestare specificamente il provvedimento ovvero, in mancanza, l’onere di dimostrare l’assenza del beneficio.
Si assume che vi è prova documentale RAGIONE_SOCIALE‘inserimento degli immobili nel perimetro di contribuenza (all.5 all’atto di appello) e RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di detto provvedimento ( all. 7 all’atto di appello).
L’ultimo motivo di ricorso prospetta l’omesso esame del motivo di appello inerente al l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione ex art. 2948 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c.. Si osserva che il termine prescrizionale dei contributi consortili è decennale e che comunque i contributi richiesti con le cartelle esattoriali impugnate dai contribuenti non concernono i contributi annuali, ma sono ‘contributi’
finalizzati a ripianare il disavanzo dei singoli consorzi confluiti nel RAGIONE_SOCIALE e quindi nell’attuale RAGIONE_SOCIALE ricorrente, consolidatosi per effetto RAGIONE_SOCIALE definitiva sottrazione agli stessi RAGIONE_SOCIALE parte più rilevante RAGIONE_SOCIALEe loro funzioni e RAGIONE_SOCIALE conseguente impossibilità a decorrere dal 2003 di emettere ruoli ordinari di contribuenza. Si tratterebbe di un debito pregresso dei tre consorzi unificati con legge reg. 12/2004 avvenuto soltanto nell’anno 2006 in occasione RAGIONE_SOCIALE‘approvazione del primo bilancio consuntivo al 31 dicembre 2005 del nuovo RAGIONE_SOCIALE, approvazione formalizzata con decisione amministrativa n. 331 del 7 dicembre 2006 con la quale venne deciso di ripianare il disavanzo mediante emissione di un ruolo straordinario. Aggiunge che anche nell’ipotesi in cui si volesse ritenere che il termine prescrizionale è quinquennale, questo non sarebbe decorso, in quanto decorrente dalla data di approvazione del bilancio consuntivo.
I primi due motivi possono essere congiuntamente esaminati in quanto concernono la medesima questione di diritto.
6.I motivi sono infondati.
Non è revocabile in dubbio che la Corte distrettuale non si sia pronunciata sull’eccezione in esame, debitamente reiterata in appello, a seguito del suo esplicito rigetto in primo grado, con uno specifico motivo di gravame. Tuttavia, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, secondo comma, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALE‘attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno RAGIONE_SOCIALE causa in fase di merito), sempre che si tratti di
questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16171 del 28/06/2017; conforme Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9693 del 19/04/2018).
Nel processo tributario, non prevedendo il d.lgs. n. 546 del 1992 alcuna disposizione in ordine al cumulo dei ricorsi e rinviando l’art. 1, comma 2, al codice di procedura civile per quanto non disposto e nei limiti RAGIONE_SOCIALE compatibilità, deve ritenersi applicabile l’art. 103 c.p.c. in tema di litisRAGIONE_SOCIALE facoltativo, per cui è ammissibile la proposizione di un ricorso congiunto da parte di più soggetti, anche se in relazione a distinte cartelle di pagamento, ove abbia ad oggetto identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione RAGIONE_SOCIALE causa (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4490 del 22/02/2013; conforme Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7940 del 20/04/2016). Orbene, nel caso di specie, è innegabile che le questioni di diritto e di fatto sollevate dagli originari ricorrenti siano le stesse, avendo i contribuenti contestato le cartelle di pagamento sotto il profilo del difetto di motivazione, per violazione del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 860 cod. civ., in quanto gli immobili di loro proprietà non avrebbero ricevuto alcun beneficio dalle opere consortili, per non aver il RAGIONE_SOCIALE fornito la prova, a suo carico, RAGIONE_SOCIALE sussistenza del beneficio e per l’asserita inesistenza del perimetro di contribuenza.
Il terzo motivo è fondato, assorbito il quarto in quanto riproponibile al giudice di rinvio.
In tema di contributi consortili per il mantenimento di opere di bonifica e pulizia idraulica dei terreni, grava sul contribuente, il cui fondo sia inserito in un piano di classifica del quale non sia contestata la legittimità, e che impugni la cartella esattoriale affermando l’insussistenza del dovere contributivo, l’onere di provare l’inadempimento RAGIONE_SOCIALEe indicazioni contenute in tale piano, e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento RAGIONE_SOCIALEe opere da questo previste (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 20359 del 16/07/2021), poiché il vantaggio diretto ed immediato per il
fondo, che costituisce il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, deve ritenersi presunto in ragione RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e RAGIONE_SOCIALE comprensione RAGIONE_SOCIALE‘immobile nel perimetro di intervento consortile, in questo caso incontestato (avendo il RAGIONE_SOCIALE dimostrato la trascrizione del perimetro di contribuenza e l’inclusione dei fabbricati di proprietà dei consorziati (all.5 atto di appello) (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4671 del 23/03/2012; conformi, fra le tante, Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13130 del 24/05/2017, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6839 del 11/03/2020, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8079 del 23/04/2020 e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 20359 del 16/07/2021).
In particolare, l’avvenuta approvazione del piano di classifica e l’inclusione RAGIONE_SOCIALE‘immobile nel perimetro di intervento consortile fanno presumere il prodursi di un vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13167 del l’ 11/06/2014; conforme Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9511 del 18/04/2018 ed innumerevoli altre).
Solo in difetto RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta approvazione del piano di classifica e RAGIONE_SOCIALE‘inclusione RAGIONE_SOCIALE‘immobile nel perimetro di intervento consortile, grava, invece, sul RAGIONE_SOCIALE l’onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11431 del 08/04/2022). Va altresì tenuto presente che, ove i fondi siano compresi nel perimetro di contribuenza, in difetto di specifica contestazione, da parte del contribuente, RAGIONE_SOCIALE legittimità del piano di classifica, che può ritenersi integrata unicamente dal rilievo RAGIONE_SOCIALE mancata approvazione del piano generale di bonifica, si presume che gli stessi abbiano goduto dei benefici diretti RAGIONE_SOCIALEe opere realizzate dal
RAGIONE_SOCIALE richiedente (Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 24356 del 29/11/2016).
La tesi sostenuta dai giudici d’appello secondo cui il perimetro di contribuenza non coincide necessariamente con il comprensorio consistente in quell’area che gode o godrà dei benefici derivanti dalle opere realizzate dal RAGIONE_SOCIALE e è un assunto che non trova supporto normativo.
Il perimetro di contribuenza viene delimitato nell’ambito del comprensorio consortile, il che significa che il perimetro di contribuenza non può estendersi oltre il comprensorio, ma non anche che i due perimetri non possano coincidere.
Detta interpretazione si pone in linea con la più recente giurisprudenza di questa Corte. In particolare, Cass. n. 22076/2023 e Cass. n. 4026/2025 hanno evidenziato che ; in altri termini, il perimetro di contribuenza non può essere più ampio del comprensorio, che può, in ipotesi, essere meno esteso, ma nulla vieta che sia esattamente coincidente con il comprensorio stesso: circostanza questa che il Collegio d’appello ha trascurato di accertare, limitandosi ad affermare apoditticamente che solo le opere realizzate nel comprensorio rappresentano un beneficio diretto per i contribuente, senza accertare se il perimetro di contribuenza coincidesse con il comprensorio.
D’altra parte, l’inclusione nel piano di classifica come già precisato -è elemento idoneo e sufficiente ai fini RAGIONE_SOCIALE imposizione fiscale, esonerando il RAGIONE_SOCIALE dalla dimostrazione del beneficio in favore del consorziato.
8.In conclusione, deve essere accolto il terzo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, assorbito il quarto e respinti i primi due; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di
secondo grado RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, cui si demanda la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti i primi due ed assorbito l’ultimo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Tributaria RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione del 4 dicembre 2025 .
Il Presidente NOME COGNOME