Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16033 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16033 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
Oggetto: ricorso cassa- zione – sentenza oggetto di domanda di revoca- zione – connessione
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 14684/2024 R.G. proposto da STUDIO COGNOME E ASSOCIATI, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME tutti rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME (pec: EMAIL, elettivamente domiciliata presso il suo studio in INDIRIZZO Roma;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO
avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna n. 1237/10/2023, depositata il 31.12.2023 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 marzo 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Corte di Giustizia di secondo grado dell’Emilia -Romagna n. 1237/10/2023 depositata il 31.12.2023 veniva accolto l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate e rigettato l’appello incidentale proposto dallo Studio COGNOME RAGIONE_SOCIALE, nonché da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Modena n. 89/3/2019, la quale aveva riunito e parzialmente accolto i ricorsi introduttivi proposti dai contribuenti avverso sette avvisi di accertamento relativi all’anno di imposta 2012, il primo nei confronti della società per II.DD. IVA e sanzioni e, i restanti, nei confronti dei soci per IREPF in relazione alle rispettive quote di partecipazione nella società.
Le riprese traevano origine da controlli operati dall’Agenzia delle Entrate, che portavano al recupero a tassazione di costi non inerenti, di costi indeducibili ai fini delle II.DD. secondo gli artt. 53-54 del d.P.R. n.917/86, derivanti da sovrafatturazione di servizi e, dunque, operazioni parzialmente oggettivamente inesistenti, nonché di IVA indebitamente detratta.
Il giudice di prime cure annullava tutti i rilievi, fatta eccezione per quello relativo alle spese di viaggio a Capoverde, ritenute non deducibili in quanto derivanti da una consulenza per un progetto immobiliare che non si era concluso. Il maggior reddito dello Studio COGNOME per l’anno 2012 veniva quindi rideterminato in euro 13.687,82, imputati pro quota per il maggior reddito in capo agli associati.
Il giudice d’appello , disattese le difese dei contribuenti e l’appello incidentale, confermava integralmente le riprese di cui agli avvisi di accertamento impugnati.
Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per Cassazione i contribuenti deducendo sei motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso. In data 12.3.2025 i ricorrenti hanno proposto istanza di riunione con ricorso connesso, iscritto all’rg n.2206/2025 e, il giorno successivo, hanno depositato memoria illustrativa ex art.380 bis.1. cod. proc. civ..
Considerato che:
In via pregiudiziale, il Collegio dà atto della nota di deposito del 12.3.2025 in cui i ricorrenti rendono noto che, nelle more dell’impugnazione in Cassazione, hanno proposto ricorso per revocazione nei confronti della sentenza impugnata. Il ricorso è stato rigettato dalla CGT di secondo grado con sentenza n.1068/2024 emessa il 18.11.2024 ed è stata oggetto del ricorso per Cassazione iscritto all’rg n.2206/2025, processo in relazione al quale hanno avanzato richiesta di riunione.
Sussiste connessione pregiudiziale tra i due processi, perché se il ricorso iscritto all’rg n.2206/2025, avverso la sentenza della CGT di secondo grado avente ad oggetto la domanda di revocazione, fosse accolto, la pronuncia sarebbe suscettibile di incidere sulla sentenza oggetto del presente ricorso e, dunque, sull’esito del presente giudizio.
Non essendovi i termini di legge per le comunicazioni di Cancelleria ai fini della chiesta trattazione congiunta ed eventuale riunione dei due processi, il presente ricorso dev’essere rinviato a nuovo ruolo per trattazione congiunta ed eventuale riunione con il ricorso iscritto all’rg n. 2206/2025.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per trattazione congiunta ed eventuale riunione con il ricorso iscritto all’rg n. 2206/2025.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26.3.2025