Il concorso del commercialista nelle violazioni tributarie della società
La recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affrontato con estrema precisione il tema del concorso del commercialista nelle violazioni fiscali commesse dai propri clienti, definendo i confini della responsabilità professionale rispetto alle sanzioni amministrative.
La responsabilità del professionista esterno
Nel caso analizzato, un professionista incaricato della tenuta delle scritture contabili e della trasmissione delle dichiarazioni era stato sanzionato dall’Amministrazione Finanziaria. L’accusa riguardava il supporto tecnico fornito alla società cliente per dedurre costi non documentati. Inizialmente, i giudici di merito avevano annullato le sanzioni, ritenendo che, per le società con personalità giuridica, le sanzioni dovessero gravare esclusivamente sull’ente e che il professionista avesse agito come mero intermediario telematico.
Obblighi di controllo e concorso del commercialista
La Suprema Corte ha ribaltato questa visione. Il punto centrale riguarda l’estensione dell’articolo 9 del D.Lgs. 472/1997. Secondo gli Ermellini, mentre le sanzioni per le figure “interne” (come amministratori e dipendenti) sono effettivamente assorbite dalla società, i soggetti “esterni” rimangono personalmente responsabili se forniscono un contributo causale all’illecito. Il concorso del commercialista scatta non solo in presenza di dolo, ma anche per colpa, qualora non venga esercitata la diligenza professionale necessaria per verificare la congruenza tra contabilità e dichiarazioni.
Implicazioni pratiche per la consulenza tributaria
Questa decisione sottolinea che l’attività di semplice trasmissione dei modelli dichiarativi non esenta il consulente da responsabilità. Se il professionista gestisce anche la contabilità, la discordanza tra i dati contabili e quelli inviati al Fisco diventa un elemento presuntivo di partecipazione all’infrazione. Non è inoltre necessario che il consulente tragga un profitto personale dall’evasione del cliente per essere sanzionato.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che l’esclusività della sanzione in capo alla società prevista dalla legge riguarda solo il rapporto organico interno. Il professionista terzo, invece, risponde secondo le regole comuni del concorso di persone nell’illecito. Il contributo causale può essere anche solo psicologico o agevolatore, rendendo possibile o più facile la violazione. La diligenza richiesta ai sensi dell’articolo 1176 del codice civile impone al commercialista di controllare che quanto dichiarato corrisponda alle risultanze contabili effettive, specialmente se egli stesso ne è il depositario.
Le conclusioni
In conclusione, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, sancendo che il consulente può essere chiamato a rispondere delle sanzioni in solido con il contribuente. La mancanza di una redazione materiale dei documenti non esclude il concorso del commercialista se la sua condotta omissiva o commissiva ha permesso la consumazione della violazione tributaria. Il principio di diritto enunciato chiarisce definitivamente che la professionalità del consulente comporta un dovere di vigilanza attivo sulla correttezza dei dati trasmessi.
Il commercialista risponde delle sanzioni se trasmette solo i dati forniti dalla società?
Sì, se il professionista è anche incaricato della tenuta della contabilità, ha l’obbligo di verificare che i dati trasmessi siano congruenti con le scritture contabili e conformi alla legge.
La sanzione tributaria spetta sempre e solo alla società cliente?
No, mentre le sanzioni per amministratori e dipendenti gravano sull’ente, i terzi estranei come i commercialisti possono essere sanzionati personalmente a titolo di concorso esterno nell’illecito.
È necessaria la prova di un vantaggio economico del professionista per applicare la sanzione?
No, per configurare il concorso del professionista non è necessario dimostrare che egli abbia ottenuto un profitto personale, essendo sufficiente il suo contributo causale alla violazione.