Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6358 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6358 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
sul ricorso 15814/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in Fallimento, in persona del legale rappresentante p.t.;
– intimata – nonché
RAGIONE_SOCIALE -tore pro tempore;
RISCOSSIONE, in persona del Diret-
– intimata – proposto avverso la sentenza n.1535/4/2021 della COMM.TRIB.REG. del l’EMILIA ROMAGNA , depositata il 17/12/2021; Udita la relazione della causa svolta in data 14/9/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Commissione tributaria regionale del l’Emilia Romagna con sentenza n. 1535/4/2021 depositata 17/12/2021 ha parzialmente accolto l’appello proposto d all ‘RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Parma n. 101/7/2016, la quale ha a sua volta riunito e parzialmente accolto i ricorsi proposti dalla società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, società ora fallita, aventi ad oggetto le cartelle di pagamento nn. 078 2015 0005533292000 e 078 2015 0005533300000 relative a IVA 2013 e IRAP 2011.
Le riprese traevano origine dal controllo automatizzato della dichiarazione IRAP e dal controllo manuale della dichiarazione IVA per i periodi d’imposta suddetti. A seguito di contestazioni di irregolarità, la società intraprendeva la procedura di pagamento agevolato e rateizzato, ma le veniva contestata la decadenza dalla rateazione ex. art. 3 bis del d.igs. n. 462/97 per mancato tempestivo pagamento di parte RAGIONE_SOCIALE rate successive alla prima . Per l’effetto, interveniva la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento nei confronti della contribuente.
Il giudice di prime cure accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti, confermando il recupero RAGIONE_SOCIALE imposte, eliminando gli interessi e fissando le sanzioni nella misura del 10%. Il giudice d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto dovuti gli in-
teressi come previsto nel piano di rateazione, e ha confermato le determinazioni della CTP in ordine alla misura RAGIONE_SOCIALE sanzioni, in quanto alla data di presentazione del ricorso ai creditori della società ammessa alla procedura di concordato preventivo era impedito l’esercizio o la prosecuzione RAGIONE_SOCIALE azioni esecutive sul patrimonio del debitore e quest’ultimo non poteva eseguire, per i debiti pregressi, alcun pagamento fino al termine della procedura, con la conseguenza che dal mancato pagamento di essi non potevano discendere effetti di tipo sanzionatorio.
L’RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione con un unico motivo, mentre la contribuente non ha svolto difese.
Considerato che:
Con un unico motivo la ricorrente – ai fini dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 168 del r.d. 267/1942 (legge fallimentare), 2 e 3-bis del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, per aver la CTR escluso in via generalizzata -nell’ipotesi di una procedura di concordato preventivo- gli effetti sanzionatori derivanti dal mancato pagamento dei debiti pregressi e per l’errata valutazione della normativa relativa alla decadenza dalla rateazione, finendo per tradire la ratio legis della norma agevolativa.
Il motivo è fondato. Per giurisprudenza consolidata di questa Sezione, l’apertura di una procedura di concordato preventivo non è ostativa né all’accertamento di crediti tributari pregressi mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né all’irrogazione di sanzioni pecuniarie ed accessori, maturati fino a tale momento, poiché, per un verso, l’accertamento del credito da parte dell’Amministrazione finanziaria è condizione per la partecipazione della stessa alla procedura concorsuale e, per un altro, le sanzioni pecuniarie danno luogo ad un credito del Fisco per il fatto stesso che si sia verificata la
violazione della legge tributaria, senza che assuma rilevanza l’assoggettamento dell’impresa ad una procedura concorsuale (Cass. Sez. 5 – , Ordinanza n. 9440 del 04/04/2019). Ciò che è essenziale è che i presupposti impositivi e le violazioni da cui discendono le sanzioni siano stati posti in essere anteriormente alla procedura concorsuale, che nemmeno può essere invocata quale ipotesi di forza maggiore estintiva dell’obbligazione (Cass. Sez. 5 – , Ordinanza n. 24880 del 06/11/2020).
La pregevole ordinanza da ultimo citata ribadisce anche che l’obbligazione tributaria sorge con il verificarsi del presupposto di fatto al quale è ricollegata l’emersione del tributo, a fronte della quale la successiva attività accertativa dell’RAGIONE_SOCIALE attiene all’esercizio del diritto di credito e ha una funzione ad essa strumentale, tanto che quest’ultima può limitarsi al controllo della regolarità formale e della completezza della dichiarazione del contribuente, senza procedere necessariamente alla notifica di un atto di accertamento.
Pertanto, la circostanza oggettiva del mancato rispetto della rateizzazione concordata comporta la perdita del diritto all’agevolazione, senza che l’impossibilità di effettuare il pagamento sia da ricollegarsi all’apertura della procedura concorsuale e, di conseguenza, il contribuente è tenuto a versare imposte, interessi e sanzioni rideterminate nella misura ex. art. 13 del d.lgs.n. 471/97, dovute a seguito dell’omesso versamento RAGIONE_SOCIALE somme dichiarate, dal momento che i presupposti impositivi e le violazioni da cui discendono le sanzioni sono stati posti in essere anteriormente alla procedura concorsuale .
La sentenza di appello non si è attenuta ai principi di diritto che precedono, dai quali non vi sono ragioni per discostarsi nel caso di specie. Il ricorso va pertanto accolto e, per l’effetto, la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del l’Emilia
Romagna in diversa composizione in relazione al profilo accolto, a quelli rimasti assorbiti e per le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del l’Emilia Romagna, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto, a quelli rimasti assorbiti e per le spese.
Roma, così deciso in data 14 settembre 2023