Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21175 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21175 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 28897/2019 proposti da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Bologna, alla INDIRIZZO (C.F. e P.Iva: P_IVA), in persona del Presidente del C.d.A. dott. NOME COGNOME (C.Ff:. RSS NRC CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti del Foro di Bologna NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE EMAILpec.studio-martelli.it) e NOME COGNOME (C.F.: CLC CODICE_FISCALE EMAILpecEMAILstudio-EMAIL) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; EMAIL), in Roma, alla INDIRIZZO (fax: NUMERO_TELEFONO;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate (C.F.: P_IVA), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale
Avviso liquidazione imposta registro -Terzo assuntore concordato fallimentare
dello Stato (C.F.: P_IVA) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 887/2/2019 emessa dalla CTR Lombardia in data 27/02/2019 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
La RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la sentenza con la quale la CTP di Milano aveva rigettato il ricorso da essa proposto contro un avviso di liquidazione dell’imposta di registro notificatole quale assuntrice dei concordati fallimentari della RAGIONE_SOCIALE e della C. Finance, deducendo, tra l’altro, che al caso di specie andava applicata la tassazione in misura fissa di cui all’art. 8, lett. g), della Tariffa, Parte I, allegata al dPR n. 131/1986 e che, in base all’art. 21, comma 3, dello stesso decreto, non erano soggetti all’imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati.
La CTR della Lombardia rigettava il gravame, affermando che l’avviso di liquidazione risultava adeguatamente motivato, avendo fatto corretta applicazione dell’art. 21, comma 2, dPR n. 131/1986, che il decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore deve essere tassato in misura proporzionale, ai sensi dell’art. 8, lett. a), della Tariffa, Parte I, allegata al dPR n. 131/1986, in ragione degli effetti immediatamente traslativi del provvedimento, che non trovava applicazion e il principio dell’alternatività IVA/registro, atteso che l’impegno negoziale assunto dal terzo rappresentava il ‘controvalore’ non soggetto ad Iva del trasferimento in suo favore della massa attiva, e che nella specie l’operazione che, ai sensi dell’art. 21, comma 2, TUR, dava luogo all’imposizione maggiore era l’accollo dei debiti del fallimento, sicché non vi era stata alcuna duplicazione di imposta.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
Il Sostituto Procuratore Generale presso la Cassazione, Dott. NOME COGNOME
ha concluso per il rigetto del ricorso.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 l. n. 212/2000, 21, 40 e 43 dPR n. 131/1986 e 8 e 9 della Tariffa Parte Prima allegata al detto decreto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che l’avviso di liquidazione impugnato fosse adeguatamente motivato, nonostante non avesse indicato le ragioni in virtù del le quali era stata calcolata l’imposta e, in presenza di disposizioni patrimoniali contrapposte (accollo dei debiti e acquisto della massa attiva), quale fosse quella più gravosa.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 111 Cost., 112 e 115 c.p.c., 36 d.lgs. n. 546/1992, 21 e 43 dPR n. 131/1986 e 8 e 9 della Tariffa Parte Prima allegata al detto decreto, i n relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’Agenzia, al fine di individuare la disposizione che, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del TUR, desse luogo all’imposizione più onerosa, avrebbe dovuto porre a con fronto, in termini quantitativi, le due operazioni di accollo dei debiti e di acquisto della massa attiva fallimentare.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti decisivi per il giudizio, con riferimento agli artt. 112 e 115 c.p.c., 36 e 53 d.lgs. n. 546/1992, 21 e 43 dPR n. 131/1986 e 8 e 9 della Tariffa Parte Prima allegata al detto decreto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., per non aver la CTR considerato che il Tribunale di Milano aveva ad essa ordinato il pagamento, in favore delle procedure concorsuali della RAGIONE_SOCIALE e della Finpart s.p.a., delle somme, rispettivamente, di euro 2.960.000,00 e di euro 5.900.000,00, sicchè tali importi non erano stati trasferiti nella sua disponibilità giuridica, e che erano stati ad essa trasferiti i solo attivi ‘illiquidi’ residui ed invenduti, e giammai la ‘cassa’ rimasta sempre nella disponibilità materiale e giuridica dei curatori.
Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 7 l. n. 212/2000, 21 e 43 dPR n. 131/1986 e 8 e 9 della Tariffa Parte Prima allegata al detto decreto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’imposta andava calcolata solo sugli attivi ‘illiquidi’ residui ed invenduti effettivamente trasferitile, al netto della ‘cassa’, rimasta sempre nella disponibilità materiale e giuridica dei curatori.
Con il quinto motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 40 e 43 dPR n. 131/1986, 8 e 9 della Tariffa Parte Prima allegata al detto decreto e 1273 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR tenuto conto della natura delle obbligazioni sottostanti l’accollo dei debiti, al fine di stabilire se fossero o meno imponibili Iva e, nel senso caso, al fine di applicare il principio di alternatività Iva/registro.
In data 8.4.2025 le parti, con nota congiunta, hanno rappresentato:
che la contribuente, a mezzo dei suoi difensori, ha formalizzato una proposta di definizione bonaria della controversia;
che l’Agenzia delle Entrate non ha ancora avuto modo di determinarsi in merito, ancorché sia ipotizzabile una verosimile positiva conclusione delle trattative;
tanto dedotto, hanno chiesto un rinvi o dell’adunanza ad una data prossima in modo da consentire un eventuale abbandono per rinuncia al ricorso da parte dell’Agenzia.
Il Collegio ritiene di aderire alla congiunta istanza, onde consentire il perfezionamento delle trattative di bonario componimento in itinere .
Le questioni devolute al giudizio, ed i dati esposti nella congiunta richiesta delle parti, rendono, pertanto, opportuno il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del ricorso per consentire alle parti il pieno svolgimento delle attività necessarie alla prospettata composizione stragiudiziale della
contro
versia (v. Cass., 30 gennaio 2024, n. 2797 quanto alla inammissibilità di un’istanza di conciliazione in udienza), soluzione, questa, che lo stesso dato legislativo prende in considerazione con riferimento (anche) «alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione» .
P.Q.M.
La Corte, rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo per consentire alle parti il perfezionamento del prospettato accordo stragiudiziale. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 10.4.2025.