Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29951 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29951 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3026/2021 R.G., proposto
DA
la RAGIONE_SOCIALE ‘, con sede in Brescia, in persona dell’amministratore delegato pro tempore , ed il fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, con sede in Nembro (BR), in persona del curatore pro tempore , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con studio in Milano, ove elettivamente domiciliati (indirizzo p.e.c. per comunicazioni e notifiche: EMAIL ), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in allegato ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTI
CONTRO
lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;
CONTRORICORRENTE
IMPOSTA DI REGISTRO ACCERTAMENTO CONCORDATO FALLIMENTARE CON TERZO ASSUNTORE
Rep.
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia -sezione staccata di Brescia il 17 febbraio 2020, n. 1528/23/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ed il fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ hanno proposto ricorso congiunto per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione regionale della Lombardia -sezione staccata di Brescia il 17 febbraio 2020, n. 1528/23/2020, che, in controversia su impugnazione di due avvisi di liquidazione dell’imposta di registro in dipendenza della registrazione di decreto di omologazione di concordato fallimentare con terzo assuntore ex art. 124 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nel procedimento riassunto dopo la cassazione con rinvio della sentenza depositata dalla Commissione regionale della Lombardia -sezione staccata di Brescia il 9 agosto 2016, n. 4441/65/2014 , per effetto dell’ordinanza depositata dalla Sezione Tributaria di questa Corte il 12 febbraio 2018, n. 3286, ha rigettato l’appello proposto dai medesimi nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Bergamo il 10 giugno 2016, n. 466/01/2014, con condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali;
il giudice di appello ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo che il decreto di omologazione del concordato fallimentare con assunzione di terzo fosse soggetto ad imposta di registro in misura proporzionale con l’aliquota del 3% sul valore dei debiti accollati al terzo assuntore (in quanto
disposizione dante luogo all’imposizione più onerosa ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 );
l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO CHE:
il ricorso è affidato a quattro motivi;
1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello (in sede di rinvio) che gli avvisi di liquidazione fossero sorretti da idonea motivazione in ordine all’ an ed al quantum della pretesa impositiva;
1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello (in sede di rinvio) che le passività accollate in seno al concordato fallimentare costituissero la base imponibile per la liquidazione dell’imposta di registro in misura proporzionale, senza tener conto che la maggior parte RAGIONE_SOCIALE medesime era ricompresa nel campo applicativo dell’IVA, con la conseguente soggezione all’imposta di registro in misura fissa in virtù del principio di alternatività IVA/imposta di registro;
1.3 con il terzo motivo, si denuncia violazione degli artt. 21 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, 384, secondo comma, cod. proc. civ., 63, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello (in sede di rinvio) che l’amministrazione finanziaria avesse correttamente liquidato l’imposta di registro in misura proporzionale con l’aliquota del 3% sull’importo di € 1.687.914,82, il quale rappresentav a la base imponibile dell’accollo del terzo
assuntore e costituiva la disposizione più onerosa, senza ottemperare alla prescrizione del giudice di legittimità circa la preventiva verifica dell’esattezza quantitativa della pretesa tributaria;
1.4 con il quarto motivo, si denuncia violazione degli artt. 384, secondo comma, cod. proc. civ., 63, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 21 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per non essere stato ottemperato dal giudice di appello (in sede di rinvio) alla prescrizione del giudice di legittimità circa la preventiva verifica dell’esattezza quantitativa della pretesa tributaria;
il primo motivo è infondato;
2.1 preliminarmente, si deve evidenziare che la questione dell’invalidità degli avvisi di liquidazione per difetto di motivazione, che era stata posta a fondamento del ricorso originario al giudice di prime cure, è stata ritualmente riproposta dai contribuenti in sede di controdeduzioni dinanzi al giudice di appello (sia prima che dopo il rinvio del giudice di legittimità);
2.2 per il resto, come è noto, l’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. ” Statuto del contribuente “) dispone, in linea generale, che: « 1. Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama »;
2.3 secondo l’art. 52, comma 2 -bis , del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che deve ritenersi applicabile anche alle ipotesi in cui l’avviso di liquidazione non contenga una rettifica di valore, ma si limiti alla rideterminazione dell’imposta di registro in misura maggiore rispetto all’autoliquidazione fattane dai soggetti indicati dall’art. 10 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131: « La motivazione dell’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L’accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma »;
2.4 va aggiunto, con particolare riguardo al thema decidendum , che questa Corte ha ritenuto che: « In materia di imposta di registro su atti giudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente sia stato parte, l’avviso di liquidazione può ritenersi adeguatamente motivato anche quando, riportando esso gli estremi identificativi essenziali sia dell’atto giudiziario medesimo (natura del provvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo e pubblicazione) sia dei criteri normativi e matematici di determinazione del dovuto (base imponibile, aliquota tariffaria applicata ed imposta), non alleghi l’atto in sé. Tuttavia, nel caso in cui il contribuente contesti in maniera specifica e circostanziata la sufficienza motivazionale dell’avviso e la comprensibilità della pretesa impositiva rinveniente da quelle sole indicazioni, il giudice di merito deve procedere al vaglio complessivo del livello motivazionale dell’avviso stesso, indipendentemente dalla allegazione o non allegazione ad esso dell’atto giudiziario tassato, anche in relazione agli eventuali elementi di complessità ed equivocità
che possano in concreto emergere da quest’ultimo » (Cass., Sez. 5^, 29 settembre 2021, n. 26340; Cass., Sez. 6^-5, 24 gennaio 2022, n. 1973; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10898; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2022, n. 11841; Cass., Sez. 6^-5, 8 giugno 2022, n. 18416);
2.5 nel pervenire a tale conclusione, la Corte ha rimarcato come, « nel caso di sentenze o lodi, in particolare, questa valutazione di congruità motivazionale non può prescindere dalla maggiore o minore complessità e varietà tipologica e di effetti RAGIONE_SOCIALE statuizioni giudiziali tassate in ragione, a titolo meramente esemplificativo, del numero RAGIONE_SOCIALE parti interessate dal giudizio; del numero, complessità, interdipendenza e connessione dei capi decisori e della loro specifica riferibilità ed inerenza (in caso di pluralità di parti) alla sfera giuridica del contribuente inciso quale parte in senso sostanziale del rapporto racchiuso nel giudizio e dei suoi effetti decisori; della eventuale sussistenza di fenomeni successori nel processo che possano aver determinato la scissione soggettiva tra parte del medesimo e parte del rapporto tributario da esso poi derivato; della più o meno immediata individuabilità in esse degli elementi economici rilevanti per l’imposizione; della presenza di dubbi interpretativi sulla reale portata della statuizione, così come desumibile dall’integrazione di motivazione e dispositivo; della pluralità RAGIONE_SOCIALE voci tariffarie astrattamente applicabili agli effetti giuridici del decisum ecc… Deriva quindi da questa impostazione, volta ad ampliare e non a restringere la tutela del contribuente, che il criterio discretivo non passa attraverso la formalità della ‘allegazione – non allegazione’, vista una varia e sfuggente fenomenologia che può presentare tanto avvisi adeguatamente motivati pur in assenza di allegazione dell’atto giudiziale in esso specificamente indicato, quanto avvisi non
adeguatamente motivati pur in presenza di allegazione – bensì attraverso un controllo sostanziale ed effettivo (spettante al giudice di merito perché di natura prettamente fattuale) della concreta congruità motivazionale dell’avviso nella valutazione complessiva ed interdipendente del contenuto suo proprio (livello di specificazione ed identificazione del provvedimento giudiziale tassato, oltre che degli elementi essenziali e dei parametri di liquidazione dell’imposta applicati), degli elementi già noti al contribuente (in quanto parte del processo definitosi con quel provvedimento), del livello di maggiore o minore complessità ed intellegibilità di tale provvedimento in rapporto alla imposizione » (in termini: Cass., Sez. 5^, 29 settembre 2021, n. 26340);
2.6 in linea con tali principi, la giurisprudenza di legittimità ha valutato che « l’avviso di liquidazione può limitarsi anche ad indicare solamente la data e il numero della sentenza civile laddove sia certo o presumibile che il contribuente ne abbia avuto pregressa conoscenza e purché sia garantita in ogni caso l’agevole intellegibilità dei valori imponibili, RAGIONE_SOCIALE aliquote applicate e dell’imposta liquidata » (Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9344; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30084; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31934; Cass., Sez. 6^5, 24 gennaio 2022, n. 1973; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10898; Cass., Sez. 6^-5, 8 giugno 2022, n. 18491; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2022, n. 27153);
2.7 premesso che i richiamati principi sono destinati a valere per l’applicazione dell’imposta di registro su qualsiasi forma di provvedimento giudiziario in materia di controversie civili (sentenza, ordinanza o decreto, come si desume dalla formulazione onnicomprensiva degli artt. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e 8 della tariffa -parte prima annessa al
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ), nella specie, l’avviso di liquidazione -che è stato riportato e trascritto nel corpo del ricorso (alle pagine 6 e 7), in ossequio al canone dell’autosufficienza contiene una precisa e dettagliata indicazione (anche mediante l’allegazione di un prospetto riepilogativo) dell’atto giudiziario medesimo (natura del provvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo e pubblicazione: decreto depositato dal Tribunale di Bergamo il 28 gennaio 2011, n. 15116/2011, cron. 153/2011, per l’omologazione del concordat o fallimentare proposto dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, in veste di terzo assuntore, in relazione al fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, con l’accollo dei debiti fallimentari per l’importo complessivo di € 1.687.914,82, a fronte del trasferimento di liquidità per l’importo di € 882.349,58), nonché dei criteri normativi e matematici di determinazione del dovuto (base imponibile, aliquota tariffaria applicata ed imposta: l’imposta di registro è liquidata in misura proporzionale con l’aliquota del 3% ex art. 8, comma 1, lett. a, della tariffa -parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sulla base imponibile di € 1.687.914,82 per un totale di € 50.637,00);
2.8 a conferma di tale assunto, il testo rilevante in parte qua dell’atto impositivo è così formulato: « Decreto di omologa concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ con accollo di debito scaturente dallo stesso pari al fabbisogno concordatario di complessivi € 1.687.914,82 a fronte di trasferimento a favore dell’attivo societario costituito da liquidità € 882.349,58. Atto dell’autorità giudiziaria tassabile ex art. 8, comma 1, lett. a) tariffa p.te 1^ allegata al dpr 131/86. Poiché l’accollo del debito ed il trasferimento dell’attivo fallimentare in capo al terzo assunt ore sono
disposizioni connesse a derivanti necessariamente l’una dall’altra (la cessione di beni all’assuntore in sostanza altro non è che il corrispettivo dell’accollo del debito) ne consegue che, ex art. 21, 2° c. D.P.R. n. 131 del 1986 l’imposta di registro si a pplica come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all’imposizione più onerosa (v.si Circa. 27/E del 21/06/2012 p.to 12. Direz. Centr. Normativa). Nella fattispecie, confrontate le due disposizioni, viene assoggettata all’imposta del 3% (ar t. 9 tar. p.te 1^ all.ta al D.P.R. n. 131 del 1986) il debito accollato al terzo assuntore per effetto del concordato. Pertanto. Reg. 3% di € 1.687.914,82 109 T € 50.637,00 »;
2.9 ne discende che la sentenza impugnata si è uniformata a tali principi, avendo, seppur concisamente, ritenuto che: « Nel caso che ci riguarda, l’Ufficio motiva l’avviso indicando l’imposta, l’atto su cui viene apposta, richiamando per i dettagli della liquidazione un prospetto allegato. Se ciò non bastasse la difesa della parte privata appare essere molto completa e dettagliata tale da ritenere che la stessa abbia capito perfettamente le ragioni della pretesa »;
il secondo motivo è fondato per quanto di ragione, derivandone l’assorbimento dei restanti motivi ;
3.1 in linea di principio, è pacifico che, nel concordato con terzo assuntore, il terzo acquista i beni fallimentari già con l’omologa del concordato stesso, essendo gli eventuali successivi provvedimenti del giudice delegato atti meramente esecutivi (Cass., Sez. 1^, 1 marzo 2010, n. 4863; Cass., sez. 1^, 15 marzo 2013, n. 6643; Cass., Sez. 6^-5, 12 febbraio 2018, n. 3286; Cass., Sez. 6^-5, 14 marzo 2018, n. 6207; Cass., Sez. 1^, 20 marzo 2018, n. 6983; Cass., Sez. 6^-5, 11 luglio 2020, n. 13352; Cass., Sez. 5^, 20 novembre 2020, n. 26441; Cass.,
Sez. 5^, 6 maggio 2021, n. 11925; Cass., Sez. 6^-5, 12 aprile 2022, nn. 11782, 11783, 11784, 11785, 11786 e 11787);
3.2 a tale riguardo, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di imposta di registro, il decreto di omologazione del concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore deve essere tassato in misura proporzionale ai sensi dell ‘art. 8, comma 1, lett. a, della tariffa – parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in ragione degli effetti immediatamente traslativi del provvedimento, con il quale il terzo assuntore acquista i beni fallimentari, senza che assuma conseguentemente rilevanza il generico e nominalistico riferimento agli ” atti di omologazione ” contenuto nell ‘ art. 8, comma 1, lett. g, della tariffa – parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Cass., Sez. 6^-5, 12 febbraio 2018, n. 3286; Cass., Sez. 6^-5, 14 marzo 2018, n. 6207; Cass., Sez. 1^, 20 marzo 2018, n. 6983; Cass., Sez. 6^-5, 11 luglio 2020, n. 13352; Cass., Sez. 5^, 20 novembre 2020, n. 26441; Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2021, n. 11925; Cass., Sez. 6^-5, 12 aprile 2022, nn. 11782, 11783, 11784, 11785, 11786 e 11787; Cass., Sez. 6^-5, 7 settembre 2022, n. 26341; Cass., Sez. 6^5, 14 settembre 2022, nn. 27085 e 27086);
3.3 la conclusione non è destinata a mutare ove pure si tenga conto che il concordato fallimentare in questione non prevedeva alcun trasferimento di beni mobili o immobili a favore del terzo assuntore, consistendo, da un lato, le attività trasferite in « liquidità pari ad € 882. 349,58 » e da un’« azione revocatoria per un importo di € 3.101.088,98 », dall’altro, le passività accollate in debiti fallimentari per un importo di € 1.687.914,82;
3.4 invero, questa Corte ha avuto modo di chiarire che l’imposta di registro in misura proporzionale deve essere
applicata al concordato fallimentare con terzo assuntore anche in assenza di trasferimento di beni mobili o immobili, dovendo tenersi conto degli ‘ effetti ‘ dell’atto, piuttosto che del relativo ‘ titolo ‘ (art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, quale modificato dall’art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), per cui, ove la massa attiva di una società soggetta a procedura concorsuale comprenda soltanto crediti , si deve applicare l’aliquota prevista per la cessione dei crediti (art. 6 della tariffa – parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 11 luglio 2020, n. 13352 -vedasi anche, incidenter tantum : Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2021, n. 11925).
3.5 nella fattispecie, così come si desume sia dall’ avviso di liquidazione che dal motivo in disamina, sul presupposto della necessaria connessione tra trasferimento dei beni compresi nell’attivo fallimentare e accollo RAGIONE_SOCIALE obbligazioni scaturenti dal concordato fallimentare, l’uno e l’altro conseguendo, dunque, dal decreto di omologa del concordato, l’amministrazione finanziaria ha ritenuto di dare applicazione alla disposizione del l’art. 21, comma 2, del d.P.R. 26 aprile , n. 131, quanto alla tassazione della « sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa ».
3.6 in questa direzione, a ben vedere, si colloca anche la circolare emanata dall’RAGIONE_SOCIALE il 21 giugno 2012 n. 27 /E (della quale l’avviso di liquidazione contiene specifica menzione), la quale -in risposta al quesito relativo alle modalità di tassazione di un concordato fallimentare con terzo assuntore, mediante l’ integrale accollo del passivo e la contestuale assunzione dell’attivo consistente in « 1) crediti pro-soluto e pro-solvendo ; 2) depositi bancari; 3) la
titolarità di azioni giudiziarie pendenti, di pertinenza della massa fallimentare (azioni revocatorie, azioni per l’accertamento del passivo fallimentare, azioni di responsabilità e azioni di recupero dei crediti); 4) crediti vantati verso l’Erario » – ha chiarito che: « La connessione oggettiva tra l’accollo RAGIONE_SOCIALE obbligazioni concordatarie e il trasferimento dell’attivo fallimentare risulta tale da non consentire di ritenere ciascuna di esse espressione di un’autonoma capacità contributiva. Ne consegue che, ad avviso della scrivente, si rende applicabile la disposizione recata dall’articolo 21, secondo comma, del TUR, relativo agli atti contenenti più disposizioni che derivano necessariamente le une RAGIONE_SOCIALE altre. In ossequio a tale disposizione normativa, l’imposta di registro si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa, da determinare avendo riguardo sia all’aliquota che alla base imponibile. Occorre, quindi, porre a confronto l’imposizione gravante sulla parte del decreto relativo all’accollo dei debiti scaturenti dal concordato, soggetti all’imposta nella misura del 3 per cento ai sensi dell’articolo 9 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, e l’imposizione gravante sui beni dell’attivo fallimentare trasferiti per effetto del concordato ».
3.7 su tali premesse, la predetta circolare ha fornito specifiche precisazioni in ordine alle aliquote applicabili per la liquidazione dell’imposta di registro in misura proporzionale: « Con riferimento alla cessione dei crediti al terzo assuntore, si rammenta che le cessioni di crediti in denaro, non aventi causa di finanziamento, sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 2, comma terzo, lettera a) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e, pertanto, in virtù del principio di alternatività IVA/registro, le stesse sono soggette ad
imposta di registro con aliquota dello 0,50 per cento ex articolo 6 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR. Analogamente, la cessione all’assuntore dei crediti vantati verso l’Erario, quale cessione di crediti non aventi natura finanziaria, è assoggettata all’imposta di registro in misura proporzionale con l’aliquota dello 0,50 per cento sul loro ammontare ai sensi degli articoli 49 del TUR e 6 della Tariffa, parte prima, allo stesso allegata. Sull’ammontare dei depositi bancari si applica l’imposta di registro con l’aliquota dello 0,50 per cento, atteso che la cessione di depositi bancari costituisce una cessione del credito. Da ultimo, circa la cessione della titolarità di azioni giudiziarie pendenti di pertinenza della massa fallimentare, si ritiene che l’oggetto di tali cessioni possa individuarsi nel diritto controverso, atteso che le stesse consentono la successione a titolo particolare dell’assuntore nel diritto stesso (ad esempio nel caso RAGIONE_SOCIALE azioni revocatorie del diritto a far dichiarare l’inefficacia dell’atto revocato). Ne consegue che, tali cessioni abbiano solo natura strumentale non comportando alcuna cessione anticipata dei beni o diritti cui le stesse si riferiscono (in tal senso con riguardo alla cessione RAGIONE_SOCIALE azioni revocatorie cfr. sentenze Cassazione 31 agosto 2005, n. 17590 e 21 giugno 2000, n. 8419). Pertanto, con riferimento alla parte del decreto di omologa del concordato in questione relativa alla cessione RAGIONE_SOCIALE azioni di massa, si ritiene che la stessa esuli dall’ambito applicativo della disposizione di cui all’articolo 8, lettera a), della Tariffa, parte prima, allegata al TUR »;
3.8 pertanto, volendo attenersi a tali direttive, ove il valore complessivo RAGIONE_SOCIALE passività accollate sia notevolmente maggiore del valore complessivo RAGIONE_SOCIALE attività trasferite al terzo assuntore, come nel caso in disanima, in base all’art. 21, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il concordato
fallimentare dovrebbe essere tassato in base all’art. 9 della tariffa -parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, determinandosi la base imponibile ai sensi dell’art. 43 , comma 1, lett. e, e comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’ammontare cumulativo RAGIONE_SOCIALE passività accollate ; 3.9 in tale prospettiva, quindi, la limitazione di cui all’art. 21, comma 3, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (secondo cui: « Non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni nonché le quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene le disposizioni cui si riferiscono »), verrebbe disapplicata per l’ipotesi di accollo che concorra ad integrare -come elemento essenziale e primario la funzione causale del concordato fallimentare.
3.10 tale argomentazione non è condivisibile con riguardo alla rilevanza dell’accollo dei debiti nella soggezione ad imposta di registro del concordato fallimentare;
3.11 invero, come già questa Corte ha avuto modo di chiarire di recente in analoghe vicende (Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2021, n. 11925; Cass., Sez. 6^-5, 15 novembre 2021, n. 34249; Cass., Sez. 6^-5, 12 aprile 2022, nn. 11782, 11783, 11784, 11785, 11786 e 11787; Cass., Sez. 6^-5, 7 settembre 2022, n. 26341; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, nn. 27085 e 27086), proprio in ragione della dedotta connessione tra beni ceduti al terzo assuntore ed accollo dei debiti del fallimento, nella fattispecie deve trovare diretta applicazione la diversa disposizione di cui all’art. 21, comma 3, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, alla cui stregua (come già secondo il testo speculare dell’art. 20, comma 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, come modificato dal l’art. 5 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
1984, n. 6): « Non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni »;
3.12 secondo la giurisprudenza di questa Corte, il concordato fallimentare (art. 124 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267) non ha natura contrattuale, posto che i relativi effetti, anche traslativi (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 1 marzo 2010, n. 4863; Cass., Sez. 1^, 15 marzo 2013, n. 6643), non derivano dalla convenzione RAGIONE_SOCIALE parti, ma dalla legge, che attribuisce alla omologazione l’effetto di sovrapporsi agli accordi tra le parti, che ne costituiscono soltanto il presupposto e che in essa sono trasfusi e rimangono assorbiti (Cass., Sez. 1^, 19 gennaio 1984, n. 455 – vedansi, altresì: Cass., Sez. 1^, 17 marzo 2004, n. 5391; Cass., Sez. 1^, 15 marzo 2013, n. 6643; Cass., Sez. 5^, 5 luglio 2019, n. 18125); e tanto che la stessa disciplina della risoluzione del concordato prescinde dall’accertamento della non imputabilità della causa, il cui esame « è precluso dai limitati poteri spettanti al tribunale, il quale, non avendo altro compito che quello di accertare se il concordato sia stato eseguito o meno nei termini e con le modalità stabiliti dalla sentenza di omologazione, non gode di alcun margine di discrezionalità nella valutazione della gravità e dell’imputabilità dell’inadempimento » (Cass., Sez. 1^, 10 gennaio 1996, n. 157; Cass., Sez. 1^, 27 dicembre 1996, n. 11503; Cass., Sez. 1^, 4 agosto 2017, n. 19604);
3.13 nel concordato fallimentare, che costituisce modalità di chiusura del fallimento alternativa alla procedura fallimentare, con l’apertura di una fase sostitutiva della liquidazione fallimentare cui si correla la permanenza degli organi fallimentari, in relazione al perdurante interesse dei creditori alla conservazione del patrimonio del fallito, per il buon fine del concordato medesimo, o l’eventualità della sua risoluzione od
annullamento (Cass., Sez. 1^, 21 luglio 2011, n. 16040; Cass., Sez. 1^, 9 maggio 2013, n. 11027), gli obblighi del terzo assuntore – corrispondano o meno (per espressa previsione recepita nella omologazione del concordato) ai soli crediti ammessi al passivo – non possono intendersi alla stregua del prezzo dei beni ceduti (art. 43, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), in quanto l’assunzione di detti debiti costituisce effetto legale naturale, ed imprescindibile, del mezzo di liquidazione alternativo alla procedura fallimentare (mezzo che, come tale, rimane sottoposto al controllo degli organi fallimentari), i debiti in questione, piuttosto, concorrendo a diminuire intrinsecamente lo stesso valore dei beni trasferiti; e, del resto, la stessa ricorrente, come anticipato, evoca la necessaria connessione tra distinte disposizioni di cui all’art. 21, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ove, dunque, con il termine « disposizione » la norma intende riferirsi al concetto di negozio giuridico (o di provvedimento) e, quindi, non a quello di obbligazione e tanto meno a quello di mero vincolo obbligatorio (Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2004, n. 10789; Cass., Sez. 5^, 4 maggio 2009, n. 10180; Cass., Sez. 6^-5, 11 settembre 2014, n. 19245; Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2020, n. 21713 -vedasi anche, con riferimento al previgente art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634: Cass., 19 novembre 1987, n. 8508);
3.14 viene, così, in rilievo la disposizione di cui all’art. 21, comma 3, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a fronte di un effetto legale tipico dell’omologazione di concordato fallimentare con terzo assuntore, che è necessariamente collegato e contestuale alla cessione dei beni; disposizione, questa, della quale la Corte ha già fatto applicazione con riferimento all’accollo cumulativo ex lege di cui all’art. 2560
cod. civ. (Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2008, n. 12215; Cass., Sez. 5^, 26 ottobre 2011, n. 22223; Cass., Sez. 6^-5, 31 ottobre 2016, n. 22099; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2017, n. 8786), ovvero in tema di conferimento di azienda (Cass., Sez. 1^, 28 marzo 1996, n. 2849); ne discende, altresì, l’irrilevanza del principio di alternatività IVA/registro in relazione al regime impositivo della causa debendi ;
3.15 in definitiva, il collegio ritiene di dare continuità al principio per cui, al concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore, deve essere applicato il criterio di tassazione correlato all’art. 8, lett. a, della tariffa – parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con commisurazione dell’imposta di registro in misura proporzionale (con aliquota differente in relazione a ll’oggetto, secondo le corrispondenti previsioni della tariffa – parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) al valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti e con l’ esclusione dalla base imponibile del contestuale accollo dei debiti collegato a detta cessione dei beni fallimentari (Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2021, n. 11925; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2021, n. 27669; Cass., Sez. 6^-5, 15 novembre 2021, n. 34249; Cass., Sez. 6^-5, 12 aprile 2022, nn. 11782, 11783, 11784, 11785, 11786 e 11787; Cass., Sez. 6^-5, 7 settembre 2022, n. 26341; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, nn. 27085 e 27086);
3.16 su tali premesse, in definitiva, l’accollo dei debiti non rientra nella determinazione della base imponibile ai sensi dell’art. 21, comma 3, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, mentre la cessione dei crediti pecuniari (al di fuori della causa di finanziamento) esula dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e, pertanto, in virtù del principio di alternatività
IVA/imposta di registro, è soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale con aliquota dello 0,50 % ai sensi dell’art. 6 della tariffa -parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; di contro, la cessione della titolarità di azioni giudiziarie pendenti di pertinenza della massa fallimentare, consentendo soltanto la successione a titolo particolare del terzo assuntore nel diritto controverso (come nel caso RAGIONE_SOCIALE azioni revocatorie del diritto a far dichiarare l’inefficacia dell’atto revocato -Cass., Sez. 2^, 28 dicembre 2011, n. 29385; Cass., Sez. 1^, 31 agosto 2015, n. 17339), avendo soltanto natura strumentale e non comportando alcuna cessione anticipata dei beni o diritti, esula dall’ambito applicativo dell ‘art. 8, lett. a, della tariffa -parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;
3.17 nella specie, il giudice di appello ha contravvenuto al principio enunciato per aver ritenuto che la determinazione base imponibile del concordato fallimentare con trasferimento di attività -oltre che con accollo di passività – al terzo assuntore dipendesse dalla disposizione soggetta all’imposizione più onerosa, in applicazione del criterio previsto dall’art. 21, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e che, per conseguenza , l’ imposta di registro fosse dovuta in misura proporzionale con l’aliquota del 3% sul cumulo dei debiti accollati al terzo assuntore, sulla base dell’art. 9 della tariffa parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;
dunque, valutandosi la fondatezza del secondo motivo, l’infondatezza del primo motivo e l’assorbimento dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia (ora, alla Corte di giustizia tributaria
di secondo grado della Lombardia, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo e dichiara l’assorbimento dei restanti motivi , cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 18 ottobre