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Concordato fallimentare con terzo assuntore: la tassa

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29842/2023, ha stabilito i criteri di tassazione per il concordato fallimentare con terzo assuntore. L’imposta di registro è proporzionale e calcolata sul valore dei beni trasferiti, ma la base imponibile deve escludere l’accollo dei debiti da parte dell’assuntore, poiché non costituisce materia imponibile autonoma.

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Tassazione del concordato fallimentare con terzo assuntore: la Cassazione fa chiarezza

Il concordato fallimentare con terzo assuntore rappresenta una delle vie maestre per la risoluzione della crisi d’impresa, ma la sua corretta tassazione ai fini dell’imposta di registro è stata a lungo oggetto di dibattito. Con l’ordinanza n. 29842 del 27 ottobre 2023, la Corte di Cassazione ha fornito un principio fondamentale, stabilendo che l’imposta deve essere proporzionale al valore dei beni trasferiti, escludendo però dal calcolo i debiti accollati dall’assuntore.

I Fatti del Caso

Due società, una delle quali in fallimento, si sono viste recapitare un avviso di liquidazione dall’Agenzia delle Entrate. L’atto impositivo riguardava il decreto di omologa di un concordato fallimentare che prevedeva l’intervento di un terzo soggetto (l’assuntore), il quale avrebbe acquisito l’attivo fallimentare accollandosi il passivo.

Secondo le società, l’imposta di registro avrebbe dovuto essere applicata in misura fissa, come previsto per gli atti di omologazione. L’amministrazione finanziaria, al contrario, aveva applicato l’imposta in misura proporzionale, includendo nella base imponibile non solo il valore dei beni trasferiti, ma anche l’ammontare dei debiti che il terzo assuntore si era impegnato a pagare.

Sia la Commissione Tributaria Provinciale che quella Regionale avevano dato ragione al Fisco, spingendo le società a ricorrere in Cassazione.

Il corretto regime fiscale del concordato fallimentare con terzo assuntore

Il nodo centrale della controversia era duplice: determinare la natura dell’imposta (fissa o proporzionale) e, in secondo luogo, definire correttamente la base imponibile.

Le ricorrenti sostenevano che il decreto di omologa, in quanto tale, dovesse scontare un’imposta fissa. Inoltre, contestavano che l’accollo del debito potesse costituire un indice di capacità contributiva tassabile.

La Corte di Cassazione ha affrontato la questione in modo sistematico, risolvendo entrambi i dubbi interpretativi.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione

Gli Ermellini hanno in primo luogo chiarito che il decreto di omologa di un concordato fallimentare con terzo assuntore non è un semplice atto giudiziario da tassare in misura fissa. Al contrario, esso produce un effetto traslativo immediato: i beni del fallimento vengono trasferiti direttamente nel patrimonio dell’assuntore. Per questa ragione, l’imposta di registro applicabile è quella proporzionale prevista dall’art. 8, lett. a), della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, che riguarda proprio gli atti recanti trasferimento di beni e diritti.

Il punto più innovativo e significativo della pronuncia riguarda però la determinazione della base imponibile. La Corte ha accolto i motivi di ricorso delle società su questo specifico aspetto, affermando un principio di diritto cruciale: la base imponibile per il calcolo dell’imposta proporzionale è costituita esclusivamente dal valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti. Di conseguenza, deve essere escluso dal calcolo il valore dei debiti che il terzo assuntore si è accollato.

La motivazione si fonda sull’art. 21, comma 3, del d.P.R. n. 131/1986, secondo cui “Non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni”. L’assunzione dei debiti, nel contesto del concordato, non è una prestazione patrimoniale autonoma e aggiuntiva, ma un elemento intrinsecamente e legalmente connesso alla cessione dei beni. Anzi, l’accollo del passivo concorre a diminuire il valore netto dell’attivo trasferito e non può, quindi, essere tassato come se fosse un corrispettivo.

Conclusioni e Implicazioni Pratiche

La decisione della Cassazione stabilisce un punto fermo nella tassazione del concordato fallimentare con terzo assuntore. L’imposta di registro è proporzionale, ma si calcola solo sul valore degli asset trasferiti, senza sommare i debiti accollati. Questo approccio evita una duplicazione impositiva e una sovrattassazione dell’operazione, allineando il trattamento fiscale alla reale capacità contributiva espressa dall’atto.

Per le imprese e i professionisti che operano nel settore delle procedure concorsuali, questa sentenza fornisce una guida chiara e preziosa. Assicura che la soluzione della crisi attraverso il concordato non venga penalizzata da un carico fiscale ingiustificato, favorendo così uno strumento essenziale per la conservazione del patrimonio aziendale e la soddisfazione dei creditori.

Quale tipo di imposta di registro si applica al decreto di omologa di un concordato fallimentare con terzo assuntore?
Si applica l’imposta di registro in misura proporzionale, ai sensi dell’art. 8, lett. a), della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986, poiché il provvedimento ha effetti immediatamente traslativi dei beni e dei diritti fallimentari.

Come si determina la base imponibile per calcolare l’imposta di registro in questo tipo di concordato?
La base imponibile è costituita dal valore dei beni e dei diritti fallimentari che vengono trasferiti al terzo assuntore.

L’accollo dei debiti da parte del terzo assuntore deve essere incluso nella base imponibile dell’imposta di registro?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che, ai sensi dell’art. 21, comma 3, del d.P.R. 131/1986, l’accollo dei debiti collegato e contestuale alla cessione dei beni deve essere escluso dalla base imponibile.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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