Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9862 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9862 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso nr. 4793-2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME COGNOME rappresenta ta e difesa dall’A vvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’A vvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al controricorso
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 551/2023 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO COGNOME DELL ‘ABRUZZO , depositata il 12/07/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’11 /4/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell ‘Abruzzo aveva respinto l’appello della contribuente avverso la sentenza n.
RAGIONE_SOCIALE
L’agente della riscossione resiste con controricorso.
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso, depositando da ultimo memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 149 c.p.c., 2943 c.c. e 1335 c.c. per avere i giudici d’appello erroneamente confermato la sentenza di primo grado circa il rigetto dell’ eccezione di prescrizione della contribuente sulla base di «atti interruttivi rappresentati da raccomandata a.r. notificata ‘per compiuta giacenza’ ».
1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza impugnata «per non essere state precisate … le ragioni per cui la notifica a mezzo posta ‘per compiuta giacenza’ potesse equivalere ad un atto interruttivo della prescrizione ex art. 2943, 4° co, c.c.».
2.1. Va preliminarmente esaminato, in quanto pregiudiziale, il secondo motivo, che va disatteso.
2.2. Per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. n. 15883 del 2017; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. Sez. Unite n.
22232 del 2016; Cass. n. 9113 del 2012; Cass. n. 16736 del 2007), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
2.3. Nella fattispecie in esame la sentenza impugnata, seppure in modo sintetico, esplicita in maniera sufficiente la ratio decidendi , consentendo il controllo del percorso logico -giuridico che ha portato alla decisione, tant’è che, con il restante motivo, la ricorrente ha potuto censurare compiutamente gli errori di diritto che, secondo la contribuente, giustificano comunque la richiesta cassazione dell’impugnata sentenza.
3.1. Il primo motivo è parimenti infondato.
3.2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha respinto l’appello sul rilievo della validità, ai fini dell’interruzione della prescrizione, di un atto inviato a mezzo posta, con raccomandata non ritirata per «compiuta giacenza».
3.3. Ciò posto, questa Corte ha già chiarito gli effetti della presunzione di regolarità del servizio postale di inoltro e consegna (cfr. Cass. nn. 3873 del 2006, 9861 del 1998) affermando che con riguardo agli atti interruttivi della prescrizione, l’uso della lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione, attestata dall’ufficio postale attraverso il rilascio della ricevuta, da cui, anche in mancanza dell’avviso di ricevimento, può desumersi la presunzione del suo arrivo a destinazione in considerazione dei particolari doveri che la raccomandata impone al servizio postale, in ordine al suo inoltro e alla sua consegna.
3.4. È stata altresì affermata la legittimità dell’uso della raccomandata postale quale strumento ordinario per gli atti stragiudiziali ed alla sua idoneità interruttiva della prescrizione (cfr. Cass. n. 18243 del 2003), evidenziando che l’atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell’interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziali.
3.5. Questa Corte ha inoltre posto in rilievo la presunzione di arrivo all’indirizzo del destinatario e la necessità del destinatario di dimostrare l’impossibilità di avere conoscenza senza sua colpa (cfr. Cass. n. 10058 del 2010), osservando che l’ atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l’effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari, cosicché, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull’arrivo della raccomandata all’indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa.
3.6. L ‘indirizzo in ultimo espresso è stato, più di recente, rafforzato dalla pronuncia nr. 31845 del 2022 che, argomentando anche da Cass., Sez. Un., nr. 10012 del 2021, ha osservato come anche in relazione ai casi in cui il procedimento di notificazione è, per legge, integrato (e completato) con l’invio di una comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, si è progressivamente affermato il principio di diritto per cui l’esito dello stesso va sempre documentato ai fini della verifica della regolarità della notificazione e -per quanto più rileva ai fini della problematica qui in esame- si è ritenuto che tale documentazione debba essere sempre fornita dal mittente, esclusivamente mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, fatta salva l ‘ipotesi che la mancata produzione sia adeguatamente giustificata e/o sussistano altri elementi di prova che dimostrino l’avvenuta consegna della raccomandata, ed in difetto, il giudice di merito non può ritenere dimostrata l’operatività della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. solo sulla base della prova dell’invio della raccomandata.
3.7. Questo indirizzo ha inoltre trovato conferma in ulteriori recenti pronunce (cfr. Cass. nn. 28580 del 2024, 14460 del 2024), a cui il Collegio intende assicurare continuità in questa sede.
3.8. Nella vicenda in esame il giudice d’appello ha deciso la questione di prescrizione in senso sfavorevole alla contribuente, ritenendo sufficiente, ai fini della presunzione di conoscenza dell’atto interruttivo, l e risultanze dell’avviso di ricevimento attestanti la compiuta giacenza della raccomandata.
3.8. La Corte territoriale ha fatto dunque corretta applicazione dei principii ripetutamente affermati da questa Corte, secondo cui la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. degli atti recettizi in forma scritta giunti all’indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo dell’atto nel luogo indicato dalla norma, in mancanza di prova contraria (cfr. Cass. n. 36397 del 2022), e tale momento, nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l’assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, e non già con il momento in cui la missiva viene ritirata (cfr. Cass. n. 29237 del 2017 in motiv.; conforme Cass. nn. 15397 del 2023 e 34212 del 2021 in motiv.), né la ricorrente, d’altra parte, ha dedotto di essersi trovata senza sua colpa nell’impossibilità di acquisire la conoscenza della comunicazione.
3.9. L ‘allegazione della ricorrente di non aver mai rinvenuto l’avviso di giacenza nella sua cassetta postale non era quindi sufficiente a vincere la presunzione, né, trattandosi di atti unilaterali diretti a un determinato destinatario, operano nella fattispecie i principi che regolano la notificazione degli atti giudiziari, secondo cui la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio richiede la produzione dell’avviso di ricevimento nonché, in caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il piego in sua vece, della comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD) del plico presso l’ufficio postale (cfr. Cass. n. 26287 del 2019).
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va integralmente respinto.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., va applicato -come previsto dal terzo comma,
ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c. -il terzo comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata, nella misura di cui in dispositivo, nonché il quarto comma di cui all’art. 96, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla refusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.875,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. , dell’ulteriore somma pari a quella dianzi liquidata per compensi; condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c. , dell’ulteriore somma di Euro 800,00.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da