Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8005 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8005 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 25/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9183/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’ABRUZZO -SEZ.DIST. PESCARA n. 896/2016 depositata il 06/10/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 28 dicembre 2012, RAGIONE_SOCIALE , a seguito di verifica fiscale esitata in p.v.c., era attinta da quattro avvisi di accertamento, nn. NUMERO_DOCUMENTO, NUMERO_DOCUMENTO, NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO, mediante i quali l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contestava, per quanto di residuo rilievo nella presente sede, che la medesima aveva dedotto, in relazione agli anni d’imposta dal 2007 al 2010, costi per compensi dell’amministratore unico COGNOME NOME in assenza della delibera assembleare di approvazione.
La contribuente proponeva separati ricorsi, che la CTP di Pescara, previa riunione, con sentenza n. 72/3/14 depositata il 27 febbraio 2014, rigettava.
La contribuente, prestando acquiescenza ad altri rilievi, proponeva appello limitatamente a quello concernente la deduzione dei compensi dell’A.U., rilevando come i relativi importi erano stati appostati in bilancio, a sua volta approvato dall’assemblea, che dunque aveva tacitamente ratificato l’autonoma determinazione del compenso da parte dell’A.U.
La CTR dell’Abruzzo, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l’appello. In motivazione, richiamando Cass. n. 21953 del 2015, osservava che l’art. 2389 cod. civ. si applica alle società a
responsabilità limitata solo prima della riforma di cui al D.Lgs. n. 6 del 2003 e dunque solo sino al 2003; successivamente – ad avviso della CTR – non è necessario che il compenso degli amministratori sia previsto dallo statuto o da un’apposita delibera assembleare, essendo sufficiente anche la semplice approvazione del bilancio.
Propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con un motivo, cui resiste la contribuente con controricorso.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 109, comma 5, tuir e 2364, comma 1, nn. 1 e 3, 2368, 2369, 2389, comma 1, e 2697 cod. civ., giacché, a differenza di quanto affermato dalla CTR, l’orientamento costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità è nel senso di considerare irrilevanti, sul punto della perdurante necessità di delibera assembleare per la fissazione dei compensi dell’amministratore, la riforma del diritto societario. Conseguentemente, nella specie, sono legittimi i recuperi, posto che i compensi erogati all’A.U. erano di gran lunga superiori al compenso di soli euro 20.000 indicato nella delibera assembleare del 31 gennaio 2015.
Preliminarmente, deve rilevarsi che l’eccezione d’inammissibilità del ricorso formulata dalla contribuente in controricorso è destituita di fondamento, in quanto il ricorso contiene essenziali riferimenti
agli atti del procedimento e del giudizio, individuando con precisione la ‘ratio decidendi’ della sentenza impugnata ritenuta non condivisibile e formulando pertinenti censure in diritto.
Il motivo è fondato.
Questa Corte, nella sentenza n. 24471 del 09/08/2022, con riferimento alle società di capitali, compresa dunque la società a responsabilità limitata, ha affermato il principio secondo cui la disciplina sul funzionamento RAGIONE_SOCIALE società, che, dettata anche nell’interesse pubblico al regolare svolgimento dell’attività economica, ha natura imperativa ed inderogabile, contiene una distinta previsione della delibera di approvazione del bilancio e di quella di determinazione del compenso; ne consegue che, ai fini della deducibilità del compenso degli amministratori di società di capitali, è necessario che ne risulti la quantificazione nello statuto, ovvero in una esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita nella delibera di approvazione del bilancio contenente la posta relativa al compenso, salvo che l’assemblea, convocata solo per l’approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia anche discusso ed approvato espressamente la proposta di determinazione dello stesso .
Dalla lettura della motivazione della sentenza n. 24471 del 2022, cit., emerge che la stessa è stata resa in confronto di una società a responsabilità limitata. Con specifico riferimento a questo
tipo di società, la RAGIONE_SOCIALE, alla stregua di osservazioni integralmente condivise dal Collegio, specifica quanto segue:
2.3. Le affermazioni di Cass. n. 21953 del 28/10/2015, richiamata dalla difesa di AC, e involgenti la non necessità, con riferimento alle società a responsabilità limitata, della delibera assembleare specifica a seguito della riforma RAGIONE_SOCIALE società di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (e ciò in ragion del mancato richiamo normativo e per la differenza strutturale tra società per azioni e società a responsabilità limitata, non essendo nella prima i soci coinvolti istituzionalmente nella gestione della società) costituiscono un obiter dictum, perché la sentenza si pronuncia su di una fattispecie anteriore alla menzionata riforma, ponendosi nel solco dell’indirizzo sopra menzionato.
2.3.1. Non sembra prendere posizione sugli effetti della riforma Cass. n. 8210 del 30/03/2017, che pure riguarda una fattispecie posteriore alla stessa, ribadendo la tesi tradizionale per la quale v’è necessità di una specifica delibera assembleare. Nello stesso senso si esprimono altri arresti più recenti (Cass. n. 10308 del 20/04/2021 e Cass. n. 5763 del 03/03/2021), anche se in fattispecie riguardanti società per azioni e non società a responsabilità limitata.
2.4. Il Collegio – pur ponendosi in continuità con l’orientamento tradizionale – ritiene, peraltro, di dovere condividere la soluzione più articolata accolta da Cass. n. 28668 del 09/11/2018 [… secondo
cui ‘l’approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non è idonea a configurare la specifica delibera richiesta dall’art. 2389 cit., salvo che un’assemblea convocata solo per l’approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori’].
2.4.2. Pertanto, il difetto di specifica delibera dell’assemblea in ordine alla determinazione del compenso degli amministratori può essere effettivamente sanato in sede di delibera di approvazione del bilancio, ma solo se detta delibera abbia espressamente approvato la relativa voce, non essendo sufficiente la semplice approvazione del bilancio contenente detta voce.
Alla stregua dei superiori principi, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, annulla e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria dell’Abruzzo per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, 5 ottobre 2023.