Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18799 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18799 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6476/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME; Pec: )
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata ex lege .
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 7006/2021, depositata in data 28 luglio 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di NOME COGNOME l’avviso di accertamento n. CODICE_FISCALE con cui l’Ufficio chiedeva il pagamento della somma di euro 2.110,00 a titolo IRPEF, addizionali regionali e comunali, sul maggior reddito asseritamente
Avviso di accertamento -IRPEF -2011 -regime delle spese processuali
conseguito nell’anno di imposta 2011, accertandolo in complessivi euro 15.227,00.
Avverso l’avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Agrigento.
I motivi del ricorso erano incentrati sulla circostanza secondo cui non potevano essere soggette a tassazione le somme percepite a titolo di canone di affitto, in quanto le stesse non erano state incassate nell’anno d’imposta 2011, e sull’inapplicabilità dell’art. 67 TUIR ai proventi derivanti dalla costituzione del diritto di superficie. Si costituiva l’Agenzia delle Entrate che instava per il rigetto.
La C.t.p., con sentenza n. 1143/2016 accoglieva il ricorso del contribuente condividendone le doglianze.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi alla C.t.r. della Campania; il contribuente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
La C.t.r. della Sicilia, con sentenza n. 7006/2021, depositata in data 28 luglio 2021, rigettava l’appello dell’Ufficio, confermando la sentenza di primo grado quanto all’inesistenza della prova relativa all’incasso delle somme a titolo di canone di locazione e l’inapplicabilità dell’art. 67 TUIR ai proventi relativi al diritto di superficie di terreno agricolo non edificabile.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15 e 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., dell’art. 118, secondo comma, disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» , il ricorrente
lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r ha compensato le spese, nonostante la soccombenza dell’Ufficio, motivando la relativa statuizione esclusivamente sulla base della ‘particolarità delle questioni esaminate’.
2. Il motivo è fondato.
In tema di spese legali, la compensazione per le spese sancita dall’art. 92, comma 2, c.p.c. (nella versione “ratione temporis” applicabile, ovvero in quella conseguente alla riformulazione per effetto dell’art. 13, comma 1, d.l. n. 132/2014, conv. nella l. n. 162/2014, essendo il giudizio stato introdotto in primo grado nel 2015) e richiamato dall’art. 15 del d. lgs. n. 546/1992 , pone riferimento, al di là dell’ipotesi della soccombenza reciproca, ai casi di ‘assoluta novità della questione trattata’ o di ‘mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti’, nonché a seguito dell’intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 77/2018 -a quelli in cui sussistano analoghe gravi ed eccezionali ragioni, da motivare espressamente (come già previsto dal ricordato art. 15, comma 2, del d. lgs. n. 546/1992, nella sua versione in vigore dal 1° gennaio 2016).
Pertanto, il disposto del citato secondo comma dell’art. 92 del codice di rito può trovare applicazione in presenza di una situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e di eventuali ‘gravi ed eccezionali ragioni’, con la conseguenza che la relativa valutazione del giudice di merito può essere sindacata in sede di legittimità ove esso si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente (cfr., da ultimo, Cass. n. 9312/2024 e Cass. n. 23592/2024).
2.1. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. è incorsa nel denunciato vizio, laddove, in presenza della soccombenza dell’ amministrazione
erariale (con conferma della sentenza di primo grado), ha disposto la compensazione delle spese di secondo grado sulla base dell’apodittico presupposto della ‘particolarità delle questioni esaminate’, senza fornire, cioè, ulteriori specificazioni al riguardo, così obliterando il disposto normativo di cui al citato art. 92, comma 2, c.p.c., a fronte della piena soccombenza dell’Ufficio appellante e, quindi, contestualmente violando il principio generale prescritto dall’art. 91, comma 1, c.p.c.
In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e il derivante rinvio alla Corte di merito, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 4 giugno 2025.