Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29210 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29210 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7311/2019 R.G. proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), avvocato, in giudizio in proprio ex art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME ;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, DP DI PESCARA DELL’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELL’ABRUZZO, SEZ.DIST. DI PESCARA, n. 849/6/2018, depositata il 07/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, creditore nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, notificava atto di pignoramento presso terzi all’Agenzia RAGIONE_SOCIALEe entrate di Pescara, allegando che la società debitrice vantasse a sua volta presunti crediti d’imposta.
L’Amministrazione, a seguito di verifiche sulla posizione fiscale RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, negava l’esistenza di crediti liquidi, certi ed esigibili e si opponeva al pignoramento.
Il giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore RAGIONE_SOCIALEa commissione tributaria di primo grado, assegnando al creditore procedente termine per instaurazione di apposito giudizio di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘esistenza o meno del predetto credito d’imposta, costituente l’obbligo del terzo pignorato.
Il creditore instaurava, quindi, il giudizio avanti alla CTP di Pescara che, con sentenza del 5/07/2011, dichiarava il ricorso inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, ritenendo che difettasse l’esistenza di un atto impugnabile avanti al giudice tributario.
Il ricorrente presentava appello alla CTR RAGIONE_SOCIALE‘Abruzzo che, vista la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione nel frattempo adita dal COGNOME per la questione del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che aveva confermato la giurisdizione del secondo, rimetteva la causa alla Commissione provinciale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 59, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 546/1992.
La CTP disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e, previa istruttoria documentale, rilevava l’esistenza di un credito Ires RAGIONE_SOCIALEa società di euro 7.843,00, non più utilizzabile in quanto la società era cessata in data 30/09/2014, era stata cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALEe imprese in data 28/10/2014 e dalle dichiarazioni non si evidenziavano imposte da versare. Pertanto, respingeva la richiesta
del ricorrente di considerare gli importi compensati nelle more del giudizio, per il fatto che precedentemente l’Agenzia non poteva disporre su tali crediti che potevano essere liberamente utilizzati dalla società RAGIONE_SOCIALE.
Con riferimento alle spese di lite la CTP rilevava che ‘Vista la complessità e la particolarità RAGIONE_SOCIALEe questioni trattate le spese del giudizio devono essere integralmente compensate’.
Avverso tale decisione proponeva appello il COGNOME, chiedendone la riforma limitatamente alla statuizione relativa alle spese di giudizio e chiedendo la condanna RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione al risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ.
La Commissione regionale, con sentenza n. 849/6/2018, depositata il 7/09/2108, rigettava il ricorso.
Avverso la predetta sentenza ricorre NOME COGNOME, con sei motivi, illustrati con deposito di memoria ex art. 380.1 bis cod. proc. civ.
Resiste l’Amministrazione con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per travisamento RAGIONE_SOCIALEa ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza appellata.
Il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
In data 2/10/2023 il ricorrente ha depositato istanza di rinvio per consentire l’acquisizione del fascicolo d’ufficio da parte RAGIONE_SOCIALEa CTR.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con i sei motivi di ricorso NOME COGNOME denuncia:
la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 548 ss., 552 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. , e dei principi in materia di liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio ed assegnazione dei crediti pignorati, per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’appellante fosse risultato soccombente nei precedenti gradi RAGIONE_SOCIALEo stesso giudizio di accertamento del credito;
-la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 n. 3 e 4 c.p.c. e dei principi di diritto in materia di motivazione RAGIONE_SOCIALEe sentenze (artt. 24 co. 1 e 2, 102 co. 2 e 111, co. 5 e 6 Cost., 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp att. c.p.c.), in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. , e la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’appellante fosse risultato soccombente nei precedenti gradi RAGIONE_SOCIALEo stesso giudizio di accertamento del credito;
-l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che ha costituito oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., e la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la CTR omesso di considerare che oggetto del giudizio fosse l’accertamento del credito pignorato e che la domanda di assegnazione del credito pignorato era stata proposta dall’appellante inavvertitamente solo in una RAGIONE_SOCIALEe numerose memorie da questi depositate nel corso RAGIONE_SOCIALE‘ultima e concitata fase del giudizio;
la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., con riguardo alla compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di primo e secondo grado;
la violazione o falsa applicazione degli artt. 96, 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per ave re la sentenza impugnata illegittimamente rigettato la domanda di condanna RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio per responsabilità aggravata;
-l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che ha costituito oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., e la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la sentenza impugnata illegittimamente rigettato la domanda di condanna RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio per responsabilità aggravata.
Preliminarmente, non può accogliersi la richiesta di acquisizione del fascicolo di merito proposta dal ricorrente, perché
non specificamente articolata con riguardo al contenuto degli atti rilevante in relazione ai motivi di ricorso.
I primi tre motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro intima connessione, sono inammissibili in quanto non criticano la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa statuizione impugnata di compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese, motivata non in relazione ad una ipotetica soccombenza RAGIONE_SOCIALE‘appellante nei precedenti gradi di giudizio, bensì con riguardo alla ‘complessità e (…) particolarità RAGIONE_SOCIALEe questioni trattate’.
Il quarto motivo è fondato.
L’art. 92 cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alle modific he introdotte dall’art.
poi rilevato che con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale, in relazione al testo come modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
3.1 La disposizione in esame, nella parte in cui consente la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite allorché concorrano ‘gravi ed eccezionali ragioni’, costituisce ‘una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili ‘a priori’, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme
giuridiche’ (cfr. Cass. n. 2883/2014; n. 21157 /2019; n. 1950/2022).
3.2. Nel caso in esame occorre valutare se la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite sia stata operata in presenza RAGIONE_SOCIALEe ragioni di ‘gravità ed eccezionalità’ normativamente previste; il giudice è tenuto, infatti, ad indicare esplicitamente nella motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza la presenza RAGIONE_SOCIALEe gravi ed eccezionali ragioni che impongono la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali (Cass. n. 15413/2011; n. 3977/2020).
3.3. Nella fattispecie deve rilevarsi che i giudici di appello non si sono attenuti ai criteri ora richiamati, in quanto la sentenza impugnata non esplicita le ragioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, essendosi la CTR limitata a disporre la compensazione in ragione RAGIONE_SOCIALEa ‘complessità e (…) particolarità RAGIONE_SOCIALEe questioni trattate’.
In conclusione, dichiarati inammissibili i primi tre motivi, accolto il quarto ed assorbiti il quinto e sesto, il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE‘Abruzzo , sezione staccata di Pescara, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE‘Abruzzo , sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10/10/2023.