Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21474 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21474 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7267/2023 R.G. proposto da: COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso ORDINANZA della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del LAZIO n. 1494/2022 depositata il 21/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Avv. NOME COGNOME ricorre, sulla base di un unico motivo, avverso l’ordinanza n. 1494/2022 resa dalla CGT -2 del Lazio, depositata il 21.11.2022, non notificata, in forza della quale veniva disposta, nel giudizio di ottemperanza proposto dallo stesso, la compensazione delle spese di lite.
La Regione Lazio resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione o falsa applicazione degli artt. 15-46 del d.lgs. 546/1992, con riferimento alla disposta compensazione delle spese di lite pronunciata dal giudice nella fase di ottemperanza in assenza dei presupposti di legge.
Il ricorso è da ritenere privo di fondamento per le ragioni appresso specificate.
Va premesso che la CTR, nel procedere alla compensazione delle spese di lite, ha così motivato: ‘ La Commissione , preso atto del mandato di pagamento emesso, in favore di parte ricorrente, in data 26 ottobre 2022 per l’importo di € 1226,83, prima dell’udienza camerale, dichiara cessata la materia del contendere. Con riferimento alla richiesta del ricorrente di porre a carico della Ragione Lazio le spese del presente procedimento, la domanda va respinta avendo motivato la resistente le ragioni del lieve ritardo con richieste a cui ben poteva il ricorrente dare sollecito riscontro in quanto attinente alla posizione processuale del suo assistito nei due giudizi di merito ‘
Occorre ribadire che in tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che
siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica “in negativo” in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, “non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese” in favore della parte vittoriosa. (Cass. Sez. 6, 26/07/2021, n. 21400, Rv. 662213 01). Il giudice di legittimità è chiamato a stabilire che le ragioni poste a fondamento del provvedimento ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. siano “non illogiche” o “erronee”, e ciò, tra l’altro, pure in conformità con l’avvenuta “riduzione al minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla parte motiva della sentenza (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 63778101; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01). 5. Orbene la motivazione della sentenza impugnata, in punto di compensazione delle spese di lite, deve ritenersi non illogica, né errata, in quanto, nell’ambito delle proprie valutazioni discrezionali, la Corte di merito ha attribuito rilievo ‘decisivo’ al lieve ritardo ed al fatto che il ricorrente non avesse dato riscontro a delle richieste della Regione Lazio con le quali si erano richiesti chiarimenti in ordine alle spese sostenute dalla parte appellante NOME COGNOME.
Conseguentemente il ricorso deve essere rigettato e parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in favore della controricorrente come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere alla Regione Lazio le spese del giudizio di legittimità liquidate in € 600,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso
forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, se dovuti; visto l’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data