Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21720 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21720 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21060-2024 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difes o dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al controricorso
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 1647 /2024 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO della CAMPANIA, depositata il 6.03.2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’11 /7/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania aveva accolto, compensando le spese di lite, l’appello avverso la sentenza n. 10554/2022 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso sollecito di pagamento TARI 2018 a favore del Comune di Castellamare di Stabia.
Il Comune resiste con controricorso.
Il ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che il ricorso è ammissibile, contenendo l’esposizione delle fasi del giudizio e degli elementi essenziali per consentire a questa Corte l’individuazione dell’oggetto e dei più rilevanti atti svolti nella fase di merito, parimenti indicando, all’interno della censura, le norme asseritamente violate dal giudice di appello.
2.1. A seguire, con unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., e agli artt. 112, 132 c.p.c., per compensazione delle spese di lite in difetto dei presupposti di legge.
2.2. La censura è fondata.
2.3. Va premesso che il potere del Giudice di compensare le spese di lite presenta natura discrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. n. 10685/2019), per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti
motivi (cfr. Cass. n. 24502/2017; nello stesso senso anche Cass. n. 19613 del 2017), e ciò in ragione dell ‘e lasticità costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese in favore della parte vittoriosa (così Cass. n. 21400/2021, che richiama Corte cost., sent. n. 157/2014).
2.4. Rimane tuttavia censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione, risultando suscettibile di cassazione la motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea (così, in motivazione, Cass. n. 17816/2019).
2.5. T ale, appunto, è l’evenienza verificatasi nel caso che occupa, per le ragioni di seguito illustrate.
2.6. Al riguardo, deve preliminarmente osservarsi che -essendo stato il presente giudizio instaurato, in secondo grado, in data 11.9.2023 -trova applicazione ratione temporis il testo dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 (che trova corrispondenza nell’art. 92 c.p.c. come modificato dall’art. 13, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché «integrato» in forza della sentenza «additiva» della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77), secondo il quale la compensazione delle spese -oltre che per soccombenza reciproca -è prevista solo «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate».
2.7. Questa Corte ha, poi, statuito che ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed
eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. n. 3977/2020).
2.8. Secondo quanto già affermato da questa Corte, tali gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare, quindi, nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni (cioè, quelle trattate in giudizio) di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. n. 4696/2019; in senso conforme Cass. n. 3977/2020).
2.9. Deve allora osservarsi quanto evidenziato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per giustificare la compensazione delle spese di lite («Le oscillazioni giurisprudenziali e le innovazioni apportate dal legislatore di cui si è dato conto in motivazione, integrano le ragioni straordinarie ed eccezionali per determinare l’integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio») non può integrare le «gravi ed eccezionali ragioni» che, sole, possono giustificare la compensazione di lite in pregiudizio della parte vittoriosa, atteso che la Corte di merito, nel merito, dopo aver affermato la legittimazione passiva dell’ente locale in base al più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, ha accolto l’impugnazione per difetto di notifica degli atti prodromici al sollecito di pagamento impugnato, stante la tardiva costituzione in appello dell’ente locale.
2.10. L ‘odiern o ricorrente era risultato totalmente vittorioso all’esito del giudizio di merito per ragioni diverse, dunque, da quelle indicate dai Giudici di merito in relazione alla compensazione delle spese di lite, cosicché la compensazione non era giustificabile, non potendosi ravvisare, in concreto, alcuna grave ed eccezionale ragione per derogare al criterio generale della soccombenza.
3.1. Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il Collegio è nelle condizioni di decidere la causa nel merito, determinando le spese dei gradi di merito sulla base dei limiti tariffari in relazione al valore
della controversia (Euro 1.563 ,00, importo dell’atto impugnato) , in conformità alla notula depositata dal ricorrente.
3.2. Sulla base di tali criteri, le spese del giudizio di primo grado vanno quantificate in complessi Euro 1.300,00 (Euro 300,00 per la fase di studio, Euro 250,00 per la fase di introduttiva, Euro 200,00 per la fase di trattazione ed Euro 550,00 per la fase decisionale -con esclusione dei compensi richiesti per la fase di «mediazione», che esula dai compensi previsti dal d.m. n. 147/2022 per i giudizi innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo grado -) mentre le spese del giudizio d’appello in complessivi Euro 2.404,00 (Euro 635,00 per la fase di studio, Euro 425,00 per la fase di introduttiva, Euro 425,00 per la fase di trattazione, Euro 919,00 per la fase decisionale), oltre spese esenti, spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida e distrae in favore del difensore antistatario del ricorrente Euro 1.300,00 per le spese del giudizio di primo grado ed Euro 2.404,00 per le spese del giudizio d’appello, oltre spese esenti, spese forfettarie, IVA e CPA come per legge; condanna il Comune di Castellamare di Stabia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida e distrae in favore del difensore antistatario del ricorrente in Euro 1.486,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di