Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3422 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3422 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 16/02/2026
PDA opposta-Rimborso ritenute
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7160/2025 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 5428/2024 depositata il 18/09/2024 dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME acquistava da NOME COGNOME i crediti da questa vantati nei confronti della procedura fallimentare RAGIONE_SOCIALE, il cui valore nominale, nella misura ammessa al passivo fallimentare, ammontava ad € 171.770,39.
La procedura fallimentare, alla quale la cessione del credito era regolarmente notificata, in fase di liquidazione dei crediti insinuati riconosceva alla contribuente cessionaria la complessiva somma di € 92.200,83, e in sede di versamento, operava la ritenuta a titolo acconto di € 21.206,19 , certificando nel CUD trattarsi di «compensi relativi agli anni precedenti soggetti a tassazione separata» e cioè di redditi da lavoro dipendente.
La contribuente, ritenendo che il reddito generato da tale operazione rientrasse tra i redditi diversi ex art. 67, comma 1, lettera cquinquies d.P.R. n. 917/1986, dichiarava lo stesso nel modello UPF/20 quadro RT sez. II sottoponendolo a tassazione nella misura del 26%. Nella sez. II del quadro RT, al rigo RT22, esponeva costi per € 80.500,00 che, a dire del contribuente, erano oneri che sopportava per la realiz zazione finanziaria dell’operazione, determinando, in tal modo, una differenza da tassare di € 1 1.701,00 con una imposta sostitutiva dovuta di € 3.042,00.
Pertanto, sul presupposto che le somme percepite costituissero redditi diversi ex art. 67, comma 1, lettera c) quinquies d.P.R. 917/1986 e non «compensi relativi agli anni precedenti soggetti a tassazione separata» la ricorrente ha chiesto il rimborso RAGIONE_SOCIALE ritenute d’acconto erroneamente trattenute e versate, impugnando poi il silenzio diniego erariale davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta che rigettava il ricorso.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania rigettava l’appello.
Contro tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L ‘RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione anticipata cui ha fatto seguito tempestiva istanza di decisione del ricorrente.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026, per la quale la ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto che disciplinano l’individuazione e qualificazione dei redditi imponibili (segnatamente l’ art. 49 d.P.R. 917/86) e dell’assoggettamento di detti redditi a ritenuta d’imposta a titolo di acconto (segnatamente l’art. 23 del d.P.R. 600/1973).
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, rigettando il ricorso, ha accolto le prospettazioni dell’RAGIONE_SOCIALE, ammettendo che le somme percepite dalla ricorrente debbano essere assoggettate alle ritenute ai sensi dell’art. 23 d.P.R. n. 600/1973 e, così statuendo, ha riconosciuto l’avvenuta percezione da parte della ricorrente di redditi di lavoro dipendente come certificati dal sostituto d’imposta. Si assume che questa statuizione è viziata da un errore interpretativo RAGIONE_SOCIALE norme dell’ordinamento tributario in quanto confonde la posizione tributaria del cedente e quella del cessionario del credito e poiché la cessione avrebbe realizzato una scissione tra il reddito e il credito.
1.1. Il motivo è infondato.
La Corte di giustizia di secondo grado ha evidenziato che le somme corrisposte dalla curatela del fallimento alla contribuente, quale cessionaria del credito di lavoro della cedente COGNOME NOME,
erano importi iscritti al passivo del fallimento quali «Crediti per retribuzioni ed indennità dovute ai lavoratori subordinati (art. 2751 bis n.1)» e che già in sede di assegnazione in base al progetto di riparto, il Tribunale di Napoli aveva precisato che tali importi andavano assoggettati a ritenuta d’imposta trattandosi di crediti di lavoro e la parte non aveva presentato opposizione.
Pertanto, la CGT2 ha ritenuto che il fallimento, nel disporre l’assoggettamento a ritenuta fiscale RAGIONE_SOCIALE somme per crediti di lavoro dipendente assegnate alla appellante, avesse fatto corretta applicazione di quanto disposto dall’art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) del d.P.R. n. 600/1973, i cui presupposti « sono, infatti, che il soggetto che effettua il pagamento sia un soggetto che rivesta la qualifica di sostituto d’imposta (imprese individuali, curatore fallimentare, liquidatore, etc.) e che le somme corrisposte siamo redditi di lavoro dipendente e ciò a prescindere dal fatto che, come avviene nella normalità dei casi, da un lato il soggetto che effettua il pagamento sia il datore di lavoro e dall’altro che il percipiente RAGIONE_SOCIALE somme sia il dipendente soggetto titolare del reddito di lavoro; ben potendosi verificare dal lato attivo di colui che effettua il pagamento che lo stesso non sia il datore di lavoro, come avviene nell’ipotesi in cui il soggetto che paga sia un terzo pignorato debitore del datore di lavoro (pignoramento effettuato dal lavoratore nei confronti del terzo debitore verso il datore di lavoro) e dal lato passivo che colui che riceve il pagamento non sia il lavoratore dipendente ma o un terzo creditore del lavoratore dipendente, che ha pignorato il credito di quest’ultimo nei confronti del datore di lavoro, o un terzo che, come nel caso che ci occupa, è cessionario del credito vantato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro ». In tutti tali casi la ritenuta di acconto va comunque operata proprio per effetto della f ormulazione dell’art. 23 del d.P.R. n. 600/1973, dopo le modifiche introdotte a tale norma dal
d.lgs. 02/09/1997, n. 314, così come chiarito dalla circolare del Ministero RAGIONE_SOCIALE finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997.
Pertanto, la Corte di giustizia riteneva che tali principi possano ritenersi validi anche per le ritenute operate, all’atto della corresponsione di redditi di lavoro dipendente da parte del debitore principale nei confronti non del lavoratore dipendente ma, come nel caso che ci occupa, del cessionario del credito cedutogli dal lavoratore dipendente (creditore cedente).
Trattasi di motivazione congrua e pienamente condivisibile.
La cessione del credito lascia inalterati i termini e le modalità del rapporto sostanziale da cui il credito trae origine, e comporta che il debitore ceduto diventa obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui lo era nei confronti del suo creditore originario (Cass. n. 27884/2013).
La cessione del credito non incide cioè sulla natura giuridica del reddito che rimane qualificabile come reddito di lavoro dipendente, secondo quanto disposto dall’art. 49 TUIR.
Ne consegue che l’applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. n. 600/1973 è pienamente legittima, in quanto essa va operata sulla sola base del fatto che avvenga la corresponsione di «somme e valori di cui all’art. 48», anche quando il pagamento venga effettuato da un soggetto diverso dal datore di lavoro originario.
Invero, la Corte di cassazione, in un risalente ma mai smentito arresto, ha affermato che l’obbligo di operare la ritenuta prescinde dall’identità tra datore di lavoro e soggetto erogante; la ritenuta trova pertanto applicazione quando il pagamento riguarda redditi di lavoro dipendente, indipendentemente dal soggetto che li eroga (cfr. Cass. Sez. U. n. 9332/1996), principio che deve valere anche per la mancanza di identità tra lavoratore e soggetto percettore.
Tale principio è inoltre chiarito dalla circolare del Ministero RAGIONE_SOCIALE Finanze n. 326/E del 1997, che evidenzia come la norma fiscale non richieda più la contemporanea sussistenza della qualifica di datore di lavoro nel soggetto erogante e di lavoratore dipendente nel percettore, bensì si concentri sulla natura del reddito e sulla qualifica di sostituto d’imposta dell’erogante.
Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha correttamente applicato tali principi, il base al pacifico fatto che le somme oggetto di ritenuta erano state iscritte al passivo del fallimento come crediti da lavoro dipendente, con ammissione in privilegio ai sensi dell’art. 2751 -bis c.c., e valorizzando anche la circostanza che nel progetto di riparto era espressamente indicato che gli importi sarebbero stati erogati al lordo RAGIONE_SOCIALE ritenute fiscali, piano di riparto non impugnato dalla odierna ricorrente.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 7 , comma 5bis , del d.lgs. n. 546/1992, deducendo che «La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania fonda la sentenza impugnata sulla circostanza che la ricorrente non avrebbe presentato opposizione al Piano di Riparto e, in tal modo, avrebbe prestato acquiescenza all’assoggettamento a rite nute RAGIONE_SOCIALE somme liquidate. Tale circostanza è ininfluente sulle ragioni del rimborso richiesto. Attribuirle rilievo di prova vizia di insanabile nullità la sentenza impugnata».
2.1. Il motivo è evidentemente inammissibile.
Esso , contraddittoriamente rubricato ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c. ma contenente una indicazione di violazione di legge, non costituisce neanche una specifica censura alla sentenza impugnata concentrando la propria critica su una singola affermazione della CGT2 e inferendone una nullità della sentenza; inoltre il novellato art. 7,
comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992, è invocato in maniera del tutto astratta ed omettendo di considerare che la norma richiamata, nei giudizi di rimborso, quale è il presente, non altera il tradizionale principio che l’onere probatorio grava sul contribuente.
La motivazione della Corte di giustizia è peraltro ben oltre il cd. minimo costituzionale ritenuto sufficiente per escludere la nullità della sentenza per motivazione assente o apparente (Cass. Sez. U. n. 8053/2014).
3. Il ricorso va quindi respinto.
Trattandosi di decisione conforme alla proposta, la parte ricorrente va, inoltre, condannata, al pagamento, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. di una somma in favore del controricorrente, nonché, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento dell’ulteriore somma liquidata in dispositivo in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, in virtù del richiamo a tali disposizioni operato dal l’art. 380 -bis c.p.c.
Non incide su tale conclusione quanto evidenziato nella memoria, e cioè che «in subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento del ricorso, considerata la mancata completa valutazione dei motivi del ricorso nella formulazione della proposta di definizione accelerata, che non trovino applicazione il terzo ed il quarto comma dell ‘art. 96 cod. proc. civ.», poiché appare evidente che la proposta, per il carattere deflattivo dell’istituto , deve necessariamente avere un contenuto sintetico.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, oltre ad euro 1.000,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.;
condanna la ricorrente al pagamento di euro 500, 00, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 3 febbraio 2026.
La Presidente NOME COGNOME