Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21184 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21184 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 4864/2021 proposti da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Milano, alla INDIRIZZO (C.F. e P.IVA: P_IVA), in persona del legale rappresentante p.t. Dott. NOME COGNOME nato a Napoli (NA) il 25.6.1957 (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; fax: NUMERO_TELEFONO; pec: studio@pec.basilavecchiaEMAILit), con il quale è elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME in 00192 Roma, alla INDIRIZZO (C.F.: DNGQRN63T24G482N; fax: NUMERO_TELEFONO EMAIL, in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate (C.F.: P_IVA), in persona del Direttore
Diniego istanza rimborso imposta registro -Terzo assuntore concordato fallimentare -Cessione azione revocatoria
Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: P_IVA) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 1613/2020 emessa dalla CTR Lombardia in data 15/07/2020 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
L’Agenzia delle Entrate proponeva gravame avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva accolto il ricorso presentato dalla contribuente, la RAGIONE_SOCIALE avverso il diniego dell’istanza di parziale rimborso dell’imposta di registro versata con riferimento al decreto di omologa della proposta concordataria (nell’ambit o del fallimento della RAGIONE_SOCIALE) da essa presentata.
La CTR della Lombardia accoglieva l’appello, affermando che l’imposta liquidata a seguito del decreto di omologa della proposta concordataria non poteva ricomprendere anche il bene oggetto di trasferimento dell’azione revocatoria, perché l’azione revocatoria non produce alcun effetto traslativo nei confronti dei creditori, sicché correttamente l’Ufficio aveva tassato l’atto con il quale la RAGIONE_SOCIALEconvenuta nell’azione revocatoria) aveva riconosciuto in favore della RAGIONE_SOCIALE (assuntore del concordato fallimentare e titolare dell’azione revocatoria) la piena proprietà del bene oggetto di azione revocatoria. Aggiungeva che tale accordo era stato raggiunto nelle more del giudizio di revocazione e non per effetto dell’omologa del concordato, perché in quest’ultimo caso la proprietà del bene oggetto di revocatoria sarebbe stata attribuita direttamente all’assuntore del concordato preventivo senza necessità di coltivare l’azione revocatoria.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di tre motivi illustrati da memoria. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 8 Tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986, con riferimento all’art. 20 dello stesso decreto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, in caso di concordato fallimentare con cessione di beni, è applicabile la tassazione proporzionale di cui all’art. 8, lett. a) ovvero b) della tariffa parte prima menzionata, in quanto il provvedimento giurisdizionale non poteva essere ritenuto un mero atto di omologa , realizzando lo stesso immediati effetti traslativi collegati all’adempimento di impegni finanziari da parte dell’assuntore.
1.1. Il motivo è fondato.
È opportuno ricostruire preliminarmente la vicenda che ha dato il là al presente contenzioso.
Con atto di compravendita del 9 febbraio 2012 l’RAGIONE_SOCIALE trasferiva alla RAGIONE_SOCIALE parte dell’immobile in Milano, alla INDIRIZZO
Successivamente, in data 14 giugno 2012, il Tribunale di Milano dichiarava il fallimento della società venditrice ed i curatori fallimentari, ex art. 67, comma primo, n. 2, L.F., instauravano un giudizio per la revocatoria fallimentare della citata compravendita immobiliare.
Nelle more del giudizio di revocazione la RAGIONE_SOCIALE depositava, quale proponente, ricorso per l’omologazione di concordato fallimentare, funzionale a definire l’insolvenza della fallita, ex art. 124 L.F., che il Tribunale omologava stante l’assenza di opposizione. La proposta concordataria così come omologata dal Tribunale prevedeva, ai sensi dell’art. 124, comma 4, L.F., che dopo la chiusura del fallimento sarebbero stati trasferiti a favore della contribuente, “oltre che i beni compresi nell’attivo fallimentare, anche le azioni già autorizzate dal Giudice Delegato”.
Chiuso il fallimento, la contribuente si costituiva nel procedimento revocatorio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (acquirente della porzione di immobile oggetto di azione revocatoria). Il processo revocatorio si concludeva a seguito di un accordo transattivo consistente nella
restituzione alla RAGIONE_SOCIALE (subentrata alla venditrice) dei beni oggetto di revocatoria, a fronte della restituzione del 35% di quanto a suo tempo versato dall’acquirente per la cennata compravendita.
Su tale trasferimento la contribuente assolveva il pagamento dell’imposta di registro.
Successivamente l’Ufficio provvedeva a liquidare l’imposta di registro relativa al decreto di omologa della proposta concordataria, imposta che la contribuente versava interamente, salvo poi chiedere il rimborso di quella parte che aveva interessato la tassazione del trasferimento degli immobili che erano stati oggetto di azione revocatoria e, poi, di accordo transattivo.
Avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio la contribuente adiva alla Commissione Tributaria provinciale.
La questione giuridica che si pone è se la cessione dell’azione revocatoria non si limiti a trasferire su altro soggetto la legittimazione processuale, ma abbia carattere liquidatorio e l’effetto di una alienazione anticipata dell’oggetto della revocatoria (in sostanza, abbia una funzione liquidatoria, perché con il decreto di omologa che dispone la cessione dell’azione revocatoria a favore dell’assuntore questi conseguirebbe anche il diritto sostanziale della proprietà del bene oggetto di revocazione), o se, invece, la detta cessione non consenta di acquisire il bene, ma unicamente di sottoporlo ad esecuzione forzata, perché l’effetto dell’azione revocatoria non sarebbe quello restitutorio, ma la dichiarazione di inefficacia dell’atto oggetto di revocazione (ciò in quanto, una volta accolta l’azione di revocazione, il bene non rientrerebbe nel patrimonio del fallito, ma sarebbe reintegrato alla garanzia dei creditori, e, quindi, il titolare dell’azione revocatoria diventerebbe titolare non del diritto reale del bene, ma solo di far valere l’esecuzione forzata su di esso).
1.2. E’ vero che l’azione revocatoria fallimentare – che (al pari di quella ordinaria) non incide sulla validità ed efficacia inter partes del contratto di vendita concluso dal fallito, né ne importa la risoluzione, ma solo lo rende privo di effetto rispetto ai creditori del venditore, con conseguente possibilità per questi ultimi di esercitare su detto bene l’azione esecutiva
concorsuale e le azioni conservative – determina, sia pure a tali limitati fini esecutivi e conservativi, l’acquisizione del bene alienato al fallimento (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2154 del 02/04/1984). In particolare, il vittorioso esperimento di un’azione revocatoria (ordinaria) fallimentare non è idoneo a determinare alcun effetto restitutorio rispetto al patrimonio del disponente (poi fallito), ne’, tantomeno, alcun effetto direttamente traslativo in favore dei creditori, comportando soltanto la declaratoria di inefficacia (relativa) dell’atto rispetto al creditore che agisce in giudizio, e rendendo, conseguentemente, il bene trasferito assoggettabile ad azioni esecutive, senza in alcun modo caducare, ad ogni altro effetto, l’avvenuta alienazione in capo all’acquirente (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8962 del 11/09/1997; conf. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8419 del 21/06/2000, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17590 del 31/08/2005, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9584 del 12/05/2015).
Tuttavia, le considerazioni che precedono vanno riviste allorquando, come nel caso di specie, la detta azione sia stata ceduta ad un terzo assuntore nell’ambito di una procedura di concordato fallimentare.
Invero, la cessione dell’azione revocatoria all’assuntore del concordato, secondo la previsione dell’art. 124 secondo comma della legge fallimentare, non opera in via strumentale, cioè nei limiti in cui sia necessaria al pagamento della percentuale concordataria, ma in via liquidatoria, nel senso che implica, subordinatamente all’esito positivo dell’azione medesima, l’alienazione anticipata da parte della massa fallimentare all’assuntore del bene oggetto dell’atto revocando (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6229 del 24/11/1981). A tal punto che al principio secondo il quale la cessione dell’azione revocatoria deve, ai sensi dell’art. 124 legge fall., essere espressamente inserita nella proposta di concordato e recepita nella sentenza di omologazione consegue che, accanto al patto di cessione dell’azione stessa, debba necessariamente esistere un patto (assorbente e parallelo) relativo alla cessione dei beni oggetto dell’atto di cui viene chiesta la dichiarazione di inefficacia (che rappresenta anch’esso strumento necessario per l’adempimento del concordato; cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza
n. 6587 del 26/04/2003).
In quest’ottica, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6073 del 22/11/1979 ha statuito che <>
Pertanto, il patto di cessione delle revocatorie già proposte, espresso nella proposta di concordato fallimentare, ha funzione liquidatoria, in quanto mira non solo ad attuare il trasferimento dell’azione dal curatore all’assuntore, ma anche all’alienazione anticipata dei beni del debitore fallito, fra i quali è sicuramente compreso anche quello che l’esperita azione revocatoria mira a recuperare, con la conseguenza che la cessione non determina solo la successione nel processo.
Se si seguisse un’interpretazione restrittiva, che desse rilevanza preminente ed esclusiva al solo aspetto processuale, confinando la vicenda nei soli limiti dell’istituto della successione processuale disciplinata dall’art. 111 c.p.c., ne deriverebbe il rischio per l’assuntore di trovarsi esposto alle medesime eccezioni che il terzo poteva formulare nei confronti del curatore, e gli sarebbe altresì consentito dedurre l’inutilità del prosieguo dell’azione, ove dimostrasse la capienza del patrimonio del debitore a soddisfare i creditori. Ma ciò non gli è evidentemente consentito poiché, come la migliore dottrina sostiene, nello spirito della previsione contenuta nell’art. 124 l.f., la funzione attribuita alla cessione delle revocatorie è quella di evitare la lesione della par condicio , che potrebbe scaturire da una diminuzione delle percentuali concordatarie ove nel determinare il valore della massa attiva non si tenesse conto anche quello dei beni che, in caso
di accoglimento della domanda, verrebbero sottoposti all’esecuzione.
Tant’è che il decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore deve essere tassato in misura proporzionale ai sensi della lett. a) dell’art. 8 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in ragione degli effetti immediatamente traslativi del provvedimento, con il quale il terzo assuntore acquista i beni fallimentari, senza che assuma conseguentemente rilevanza il generico e nominalistico riferimento agli “atti di omologazione” contenuto nella lett. g) del detto articolo (Cass., Sez. 6 5, Ordinanza n. 3286 del 12/02/2018).
Tale indirizzo è del resto indirettamente confermato da alcune sentenze di questa Corte che riconoscono validità, in virtù del principio di autonomia negoziale, alla clausola che differisca (rispetto alla pronuncia di omologazione del concordato) il trasferimento dei beni all’assuntore, subordinandolo alla esecuzione, da parte sua, degli obblighi cui si è assoggettato (Cass. 7.6.1991 n. 6498; Cass. 29.4.1992 n. 5147), essendo tale trasferimento soltanto uno dei possibili effetti della sentenza di omologazione; ed è appena il caso di aggiungere che nella fattispecie il giudice di appello non ha assolutamente basato il suo convincimento sulla eventuale previsione di una clausola di tale genere.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 8 Tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, se è vera la natura non traslativa dell a sentenza che accoglie l’azione revocatoria, stessa natura deve essere riconosciuta all’atto negoziale che viene posto in essere proprio al fine di estinguere quel giudizio.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’effetto combinato ottenuto dall’omologa del concordato e dalla scrittura tassata come vendita è esattamente lo stesso che si sarebbe avuto se i beni immobili della società fallita rimasti acquisiti alla massa fossero stati ceduti direttamente all’assuntore come tutti gli altri.
Il secondo ed il terzo motivo restano assorbiti nell’accoglimento del primo.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto con riferimento al primo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 10.4.2025.