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Cessione azione revocatoria: tassazione e effetti

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21184/2025, ha chiarito la natura fiscale della cessione dell’azione revocatoria nell’ambito di un concordato fallimentare. Una società, in qualità di assuntore, contestava l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale sul decreto di omologa che trasferiva anche un’azione revocatoria. La Suprema Corte ha stabilito che tale cessione non ha una mera funzione processuale, ma una natura liquidatoria. Questo implica un trasferimento anticipato del bene oggetto della revocatoria, giustificando così l’applicazione dell’imposta proporzionale come per un normale atto di trasferimento immobiliare.

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Cessione Azione Revocatoria: La Cassazione ne definisce la Tassazione

La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha fornito un’interpretazione cruciale sulla natura e la tassazione della cessione azione revocatoria all’interno di un concordato fallimentare. La decisione chiarisce che tale operazione non è un mero trasferimento di un’azione legale, ma un atto con effetti traslativi sostanziali, con importanti conseguenze ai fini dell’imposta di registro. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e i principi affermati dai giudici.

I Fatti del Caso

Una società commerciale, dopo aver acquistato un immobile da un’altra impresa, si è trovata coinvolta nel fallimento di quest’ultima. I curatori fallimentari avevano infatti avviato un’azione revocatoria per rendere inefficace la vendita e riportare l’immobile a garanzia dei creditori.

Nel corso di questa causa, una terza società (l'”assuntore”) ha proposto un concordato fallimentare, offrendosi di acquistare l’intero attivo del fallimento, comprese le azioni legali in corso, come la suddetta azione revocatoria. Il Tribunale ha approvato il concordato con un decreto di omologa.

Successivamente, l’Agenzia delle Entrate ha liquidato l’imposta di registro sul decreto di omologa, applicando l’aliquota proporzionale prevista per i trasferimenti immobiliari, considerando anche il valore del bene oggetto della revocatoria. L’assuntore, pur pagando, ha chiesto un rimborso parziale, sostenendo che la cessione dell’azione revocatoria non costituisse un trasferimento di proprietà e dovesse essere tassata in misura fissa. Il caso è infine giunto dinanzi alla Corte di Cassazione.

La Decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e affermando un principio fondamentale: la cessione dell’azione revocatoria nell’ambito di un concordato fallimentare ha una funzione liquidatoria e non meramente strumentale. Di conseguenza, il decreto di omologa che la dispone deve essere tassato in misura proporzionale, poiché realizza un effetto traslativo anticipato del bene stesso.

Le Motivazioni: la natura della cessione azione revocatoria

La Corte ha operato una distinzione cruciale tra l’azione revocatoria ordinaria e la sua cessione in un contesto di concordato fallimentare. Mentre l’azione revocatoria classica mira solo a rendere l’atto inefficace verso i creditori (permettendo loro di aggredire il bene), senza riportarlo nel patrimonio del fallito, la sua cessione all’assuntore del concordato assume una valenza diversa.

I giudici hanno spiegato che, in questo specifico contesto, la cessione azione revocatoria non serve solo a proseguire un giudizio. Essa è uno strumento per liquidare l’attivo fallimentare. L’assuntore non acquista solo il diritto di agire in giudizio, ma, subordinatamente all’esito positivo dell’azione, acquista la titolarità stessa del bene. Si tratta di un'”alienazione anticipata” del bene da parte della massa fallimentare all’assuntore.

In sostanza, il patto di cessione dell’azione implica un patto parallelo di cessione del bene sottostante. Pertanto, il provvedimento giurisdizionale che omologa un tale concordato non può essere considerato un mero atto processuale (tassato in misura fissa), ma un atto con immediati effetti traslativi, che giustifica l’applicazione dell’imposta proporzionale prevista per i trasferimenti di beni.

Conclusioni: Implicazioni Fiscali e Pratiche

La pronuncia della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche per gli operatori del diritto fallimentare e tributario. Viene stabilito che i decreti di omologa di concordati fallimentari che includono la cessione di azioni revocatorie devono essere valutati per la loro sostanza economica e non solo per la loro forma giuridica.

L’Agenzia delle Entrate è legittimata a tassare tali atti con imposta di registro proporzionale, in quanto essi realizzano un effettivo trasferimento di ricchezza, sebbene condizionato all’esito della causa revocatoria. Per gli assuntori, ciò significa dover considerare questo onere fiscale nel momento in cui strutturano le proposte di concordato. La decisione rafforza il principio secondo cui la tassazione deve colpire l’effetto economico reale dell’operazione, al di là del nomen iuris utilizzato dalle parti.

Qual è la natura della cessione dell’azione revocatoria in un concordato fallimentare?
Secondo la Corte di Cassazione, la cessione dell’azione revocatoria all’assuntore di un concordato fallimentare non ha una funzione meramente strumentale o processuale, ma una funzione liquidatoria. Questo significa che comporta l’alienazione anticipata del bene oggetto dell’azione, subordinata all’esito positivo della stessa.

Come deve essere tassato il decreto di omologa che dispone la cessione dell’azione revocatoria?
Il decreto di omologa deve essere tassato in misura proporzionale, ai sensi dell’art. 8 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, e non in misura fissa. Questo perché il provvedimento produce effetti immediatamente traslativi, assimilabili a un trasferimento di proprietà, anche se condizionato.

La cessione dell’azione revocatoria trasferisce la proprietà del bene?
Sì, nel contesto di un concordato fallimentare, la cessione all’assuntore trasferisce non solo la legittimazione ad agire in giudizio, ma anche il diritto sostanziale di proprietà sul bene oggetto di revocatoria. L’assuntore, una volta ottenuta la sentenza di revoca, acquista definitivamente la titolarità del bene con effetto retroattivo dalla data del decreto di omologa.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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