Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6754 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6754 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/03/2023
Avv. Acc. RAGIONE_SOCIALE 2005
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27603/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito in RomaINDIRIZZO.
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in INDIRIZZO, INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatur a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 2238/2015, depositata in data 15 aprile 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2023 dal consigliere dott.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che:
La società contribuente (ex RAGIONE_SOCIALE) era una consorziata socia della società
consortile RAGIONE_SOCIALE. L’ufficio finanziario, comparando i costi RAGIONE_SOCIALE fatture emesse dai fornitori di RAGIONE_SOCIALE con le successive fatture emesse da quest’ultima nei confronti della socia consorziata a titolo di rimborso dei predetti costi, all’esito del controllo, riscontrava un’indebita detrazione di parte dell’IVA relativa ai costi consortili (operata da RAGIONE_SOCIALE) ed emetteva avviso di accertamento (n. NUMERO_DOCUMENTO) per il periodo d’imposta 2005, irrogando anche sanzioni.
Avverso detto avviso di accertamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Roma; si costituiva anche l’RAGIONE_SOCIALE e, insistendo per il rigetto del ricorso.
La C.t.p., con sentenza n. 559/06/2013, accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente, rettificando parte dell’atto impugnato.
Contro tale decisione proponeva appello l’ufficio dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituiva anche la contribuente con controdeduzioni, chiedendo il rigetto del gravame. Tale Commissione, con sentenza n. 2238/2015, depositata in data 15 aprile 2015, accoglieva il gravame dell’ufficio, riformando l’operat o del giudice di prime cure.
Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’ufficio si è costituito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 24 febbraio 2023 per la quale non sono state depositate memorie.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta: «Violazione dell’art. 36, comma secondo, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, anche in relazione all’art. 111, ses to comma, Cost. Denunzia ai sensi dell’art. 62, comma primo, del d.lgs. n. 546 del 1992, in rapporto con l’art. 360 primo comma, n. 4, cod. proc. civ. »
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta: « Violazione e falsa applicazione dell’art . 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 anche in relazione ai principi di neutralità,
proporzionalità e legittimo affidamento. Denunzia ai sensi dell’art. 62, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in rapporto con l’art. 360 primo comma, n. 4, cod. proc. civ.»
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta: «Falsa applicazione dell’art. 6, comma sesto, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, nella formulazione applicabile ratione temporis , in relazione al principio di proporzionalità RAGIONE_SOCIALE sanzioni. Denunzia ai sensi dell’art. 62, comma primo, del d.lgs. n. 546 del 1992, in rapporto con l’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. ».
Va premesso che, in data 4 giugno 2019, la società contribuente ha depositato istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere con contestuale rinuncia al ricorso, rappresentando di aver aderito alla definizione agevolata della pretesa impositiva oggetto di lite a mente dell’art. 6 del d.l. 22/10/2016, n. 193, a seguito della presentazione di istanza di condono in data 12 aprile 2017. I documenti depositati provano l’entità della somma (€ 171.657,48) comunicata da RAGIONE_SOCIALE, le cinque rate pagate attraverso bollettini postali, l’avviso per cui è intervenuta la definizione agevolata ossia quella oggetto del presente contenzioso n. NUMERO_DOCUMENTO e la dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal contribuente e dal difensore; il tutto notificato, ex art. 372 cod. proc. civ., a mezzo posta certificata, all’Av vocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Pertanto può dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata ex art. 6, comma 3, d.l. 193/2016 con spese a carico di chi le ha anticipate (art. 46 proc. trib.).
P. Q. M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma il 24 febbraio 2023