Cessazione Materia del Contendere: Quando il Giudizio si Estingue per Mancanza di Interesse
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di applicazione del principio di cessazione della materia del contendere, un istituto fondamentale del nostro ordinamento processuale. La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto un giudizio poiché la questione al centro della disputa era già stata risolta in via definitiva in un’altra sede, facendo venir meno l’interesse delle parti a proseguire il contenzioso. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un contenzioso tributario tra un noto istituto bancario e l’Agenzia delle Entrate. Inizialmente, la Corte di Cassazione si era pronunciata con un’ordinanza, accogliendo parzialmente il ricorso della banca e rinviando la causa al giudice di secondo grado per un nuovo esame.
Successivamente, in un separato procedimento volto a revocare la suddetta ordinanza, è accaduto un fatto decisivo: la sentenza emessa dal giudice del rinvio è diventata definitiva (passata in giudicato). Tale sentenza era interamente favorevole alla banca, accogliendo il suo ricorso originario e annullando gli avvisi di liquidazione impugnati.
A questo punto, la pretesa della società era stata pienamente e definitivamente soddisfatta.
La Richiesta di Cessazione della Materia del Contendere
Forti della vittoria definitiva ottenuta nel giudizio di rinvio, le società ricorrenti hanno presentato un’istanza alla Corte di Cassazione nel giudizio di revocazione, chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere. La loro argomentazione era semplice e diretta: avendo già ottenuto tutto ciò che chiedevano, non avevano più alcun interesse a proseguire il giudizio di revocazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto l’istanza delle ricorrenti. Con l’ordinanza n. 6288/2024, ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Inoltre, ha disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti, stabilendo che ciascuna dovesse sostenere i propri costi legali.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un pilastro del diritto processuale: l’interesse ad agire, previsto dall’art. 100 del codice di procedura civile. Questo principio stabilisce che per avviare o proseguire un’azione legale è necessario avere un interesse concreto e attuale a ottenere una decisione dal giudice.
Nel caso specifico, il passaggio in giudicato della sentenza del giudice di rinvio, che ha annullato l’atto impositivo originario, ha completamente soddisfatto la pretesa della banca. Di conseguenza, è venuto meno qualsiasi interesse a ottenere una decisione nel giudizio di revocazione pendente. La prosecuzione del processo sarebbe stata inutile, poiché il risultato a cui mirava la parte era già stato raggiunto per altra via, in modo definitivo e inoppugnabile.
La Corte, citando un proprio precedente (Cass. n. 2010/2019), ha ribadito che quando scompare l’interesse delle parti a una pronuncia giudiziale, il processo non può che estinguersi.
Conclusioni
Questa ordinanza evidenzia l’importanza del principio di economia processuale e della necessità di un interesse concreto per mantenere in vita un contenzioso. La cessazione della materia del contendere interviene come un meccanismo di chiusura logica e necessaria quando gli eventi rendono superflua una pronuncia del giudice. Per le parti coinvolte in una disputa legale, ciò significa che il raggiungimento del proprio obiettivo tramite una via processuale può determinare l’automatica estinzione di altri procedimenti pendenti aventi il medesimo scopo, con la probabile conseguenza, come in questo caso, della compensazione delle spese legali.
Che cosa si intende per cessazione della materia del contendere?
È la situazione che determina l’estinzione di un processo perché il motivo originario del conflitto è venuto meno, rendendo inutile una decisione del giudice nel merito della questione.
Perché la Cassazione ha dichiarato l’estinzione del giudizio in questo caso?
Perché la pretesa della società ricorrente era già stata interamente soddisfatta da un’altra sentenza, diventata definitiva e inappellabile. Questo ha fatto venir meno il suo ‘interesse ad agire’, un requisito indispensabile per poter proseguire un’azione legale.
Come sono state regolate le spese legali?
La Corte ha disposto la ‘compensazione delle spese processuali’, il che significa che ogni parte ha dovuto pagare le proprie spese legali, senza che una dovesse rimborsare l’altra.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6288 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6288 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12904/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, BNP PARIBAS SA, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che le rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 35442/2021, depositata il 19/11/2021,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.La presente causa ha ad oggetto la revocazione dell’ordinanza di questa Corte, Sez. 5, n. 35442 del 2021, con cui la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al secondo motivo accolto, con rinvio al giudice di secondo grado.
2.In corso di causa è pervenuta istanza di cessazione della materia del contendere delle ricorrenti, che hanno riferito essere intanto intervenuta e passata in giudicato la sentenza del giudice del rinvio di accoglimento del ricorso originario ed annullamento degli avvisi di liquidazione impugnati -sentenza, pertanto, pienamente satisfattiva della pretesa azionata.
3.La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 29 febbraio 2024.
CONSIDERATO CHE
Il passaggio in giudicato della sentenza emessa nel giudizio di rinvio, con cui è stato definitivamente annullato l’atto impugnato, ha determinato il sopravvenire venire meno dell’interesse alla decisione della presente impugnazione, sicché va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse ad agire, richiesto dall’art.100 c.p.c. (Cass., Sez. 5, 24 gennaio 2019, n. 2010), con compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese processuali tra le parti. Così deciso in Roma, il 29/02/2024.