Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10300 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10300 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 16/04/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 1448-2018, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , cf CODICE_FISCALE, in RAGIONE_SOCIALE del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis –
Ricorrente
CONTRO
FALLIMENTO PROMOSERVICE -PROMOZIONE SERVIZI SOCIALI
RAGIONE_SOCIALE, in RAGIONE_SOCIALE del curatore p.t. –
Intimato
Avverso la sentenza n. 123/04/2017 della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia NOME, depositata il 24 maggio 2017;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 19 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO,
Rilevato che
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificò RAGIONE_SOCIALE società, allora in bonis , l’avviso d’accertamento, con cui, relativamente agli anni d’imposta 2009 e 2010, recuperò l’Iva non applicata dRAGIONE_SOCIALE società ad operazioni ritenute esenti, negando la non imponibilità RAGIONE_SOCIALE prestazioni di RAGIONE_SOCIALE di assistenza diretta,
Iva – Esenzioni
– Art. 10
n. 21 dPR 633 – CMC
infermieristica e di supporto, rese a favore di tre aziende RAGIONE_SOCIALE per i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Comminò anche sanzioni.
La società, che riteneva quelle prestazioni esenti da iva, per rientrare nella fattispecie prevista dall’art. 10, n. 21, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, adì la Commissione tributaria provinciale di Udine, che con sentenza n. 466/03/2014 rigettò il ricorso in merito all’imposta, annullando tuttavia le sanzioni . L’appello proposto dRAGIONE_SOCIALE società , nelle more fallita, e dall’amministrazione finanziaria, ciascuna per quanto soccombente , dinanzi RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia NOME, fu definito con il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE ragioni della contribuente. Nella sentenza n. 123/04/2017 il giudice regionale, sulla premessa che quelle prestazioni erano state eseguite in favore di RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), ha ritenuto che le prestazioni rese dRAGIONE_SOCIALE società integravano e sostituivano quelle che avrebbe dovuto assicurare l’RAGIONE_SOCIALE.
L’RAGIONE_SOCIALE ha censurato la sentenza sulla base di quattro motivi, chiedendone la cassazione. La contribuente è rimasta intimata.
Prima della celebrazione dell’adunanza camerale la ricorrente ha rappresentato che gli atti impositivi erano stati annullati in autotutela. Ha dunque chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
All’esito dell’adunanza camerale del 19 ottobre 2023 la causa è stata decisa.
Considerato che
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, n. 21, del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il giudice regionale ha errato per non aver tenuto conto che l’esenzione spetta per le prestazioni ‘globali’ di assistenza, rese dRAGIONE_SOCIALE casa di riposo, laddove, nel caso di specie, la società contribuente aveva erogato solo singole prestazioni;
con il secondo motivo l’ufficio ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, n. 27 ter, del d.P.R. n. 633 del 1972, 132, n. 1 lett. g) e 133 lett. a), della Direttiva 2006/112/CE, 2249, secondo comma, e 2697 cod. civ., in relazione all’a rt. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La sentenza avrebbe erroneamente compreso tra i soggetti che prestano
assistenza agli anziani ed aventi finalità di assistenza sociale, esentati dall’Iva, anche le società commerciali;
con il terzo motivo l’ufficio si è doluto della violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 1, 6, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 207 del 2001; dell’art. 3, comma 3, L.R. Friuli-Venezia NOME n. 19 del 2003 ; dell’art. 12 L.R. Friuli -Venezia NOME, n. 6 del 2006; degli artt. 2249, secondo comma, 2697 e 1372 cod. civ.; dell’art. 133, lett. a) Direttiva 2006/112/CE; dell’art. 10, n. 27 ter, del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La decisione sarebbe erronea perché ha ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE fosse in concreto qualificabile come soggetto avente istituzionalmente finalità di assistenza sociale;
con il quarto motivo l’RAGIONE_SOCIALE ha denunciato l’omesso esame di un punto decisivo, discusso tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in ordine RAGIONE_SOCIALE presunta non distribuibilità degli utili conseguiti.
Preliminarmente, tuttavia, occorre rilevare che la difesa della ricorrente ha rappresentato che nelle more del giudizio l’RAGIONE_SOCIALE ha provveduto in autotutela ad annullare gli atti impositivi oggetto del ricorso, chiedendo a tal fine l’estinzione del giudizio .
Ricorrono i presupposti per la definizione della controversia mediante declaratoria di estinzione del giudizio, ex art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Con l’annullamento degli atti impositivi è infatti venuto meno ogni interesse RAGIONE_SOCIALE decisione della causa nel merito, essendo sopraggiunta la cessazione della materia del contendere.
Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, attesa la mera posizione di intimata, assunta dRAGIONE_SOCIALE società contribuente.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Così deciso in Roma, il giorno 19 ottobre 2023