Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10020 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10020 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ;
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE sedente in Prato, in persona del legale rappresentante, con avv. NOME COGNOME; – controricorrente –
Avverso la sentenza della CTR della Toscana, n. 1440/21 depositata il 2 dicembre 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.L’Agenzia delle entrate riprendeva a tassazione redditi a seguito del disconoscimento, a mezzo di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis d.p.r. n. 600/1973, tramite cartella preceduta da avviso bonario, di un credito d’imposta dedotto dalla contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Tale credito derivava da agevolazione c.d. ‘RAGIONE_SOCIALE‘, utilizzata nella dichiarazione 2014, pur riferita ad un investimento del 2010. Invero la società, in sede di istanza di autotutela avverso la cartella, specificava di aver chiesto
Tributi-estinzione
il beneficio solo successivamente in quanto, beneficiando anche delle ‘tariffe energetiche incentivanti’, erogate in forza del ‘conto energia’ dubitava all’epoca della cumulabilità dei benefici, chiarita come possibile solo a seguito del d.m. 5 luglio 2012. La CTP accoglieva il ricorso, riconoscendo che proprio le incertezze rappresentate giustificavano il recupero tardivo del credito. La CTR, adita in sede d’appello dall’Agenzia, rigettava il gravame confermando la decisione di primo grado.
Ricorre pertanto l’Agenzia in cassazione affidandosi a due motivi, mentre la contribuente resiste con controricorso.
Da ultimo la contribuente ha depositato memoria illustrativa con cui ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
CONSIDERATO CHE
1.Pregiudiziale all’esame dei motivi è l’istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, spiegata ai sensi dell’art. 5, comma 1, della l. 31/08/2022, n. 130, portante definizione agevolata delle liti pendenti.
Nella specie risulta che l’Agenzia è risultata soccombente in entrambi i gradi di merito del giudizio, che l’istanza è stata tempestivamente depositata e che nella stessa è indicato l’esatto numero della cartella oggetto del presente giudizio. Inoltre, la parte ha depositato gli F24 da cui emerge il versamento delle somme.
Deve allora dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, mentre le spese del giudizio restano a carico della parte che le abbia anticipate.
Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti e in particolare da effetti della legislazione condonistica, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 24 dicembre 2012, un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.14782).
P. Q. M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2025