Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33926 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33926 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 23905-2016 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE ,
in persona del legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore
elettivamente domiciliate in ROMA, presso l o studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME giusta procura speciale estesa in calce al ricorso
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis
-controricorrente – avverso la sentenza n. 2086/8/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell ‘EMILIA ROMAGNA , depositata il 22/7/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME
COGNOME‘COGNOME
RILEVATO CHE
le società indicate in epigrafe propongono ricorso, affidato a sette motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell ‘Emili a Romagna aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 166/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna, in accoglimento del ricorso proposto dalle suddette società avverso cartella esattoriale per mancato pagamento imposta di registro;
l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso
CONSIDERATO CHE
1.1 va preliminarmente dato atto che entrambe le parti hanno depositato memorie, con richiesta di estinzione del giudizio, evidenziando che la controversia relativa all’avviso di accertamento, prodromico rispetto alla cartella di pagamento impugnata, era stata oggetto di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del D.L. 119/2018 conv., allegando relativa documentazione;
1.2. deve ritenersi pertanto cessata la materia del contendere;
è inoltre opportuno compensare integralmente le spese di lite tra le parti in virtù RAGIONE_SOCIALE modalità di definizione del presente giudizio;
la declaratoria di estinzione esclude, infine, l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 25485/2018)
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da