Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9316 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9316 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
Oggetto: registro
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12892/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in qualità di conferitaria del ramo d’azienda bancaria di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, società anonima di diritto francese, in qualità di incorporante di RAGIONE_SOCIALE, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente -avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 35443/2021 depositata il 19 novembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024
dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
La controversia ha ad oggetto l’impugnazi one di due avvisi di accertamento (n.NUMERO_DOCUMENTO, n.
012/001/SC/000002849/0/8 ) emessi dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e la BNP RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi ricorrenti) ;
le ricorrenti hanno chiesto la revocazione dell’ordinanza di cui in epigrafe, la quale aveva disposto l’annullamento della sentenza della CTR della Sicilia, sezione distaccata di Catania n. 4399/13/2016;
le ricorrenti hanno riassunto, comunque, il giudizio, come disposto dall’ordinanza della S.C. innanzi alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia- sezione distaccata di Catania;
all’esito di tale giudizio (sent. 3511/2023 depositata il 13 aprile 2023) sono state accolte le domande RAGIONE_SOCIALE odierne ricorrenti con annullamento degli avvisi di liquidazione originariamente impugnati; le ricorrenti hanno, quindi, chiesto l’estinzione de l giudizio per cessazione della materia del contendere.
CONSIDERATO CHE
La sentenza della Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia è passata in giudicato, come risulta dall’attestazione in calce della stessa, allegata e trasfusa nell’istanza di estinzione;
con essa sono stati annullati gli avvisi di liquidazione oggetto della controversia fino alla concorrenza della sola imposta di registro, con
accoglimento della relativa domanda avanzata dalle stesse ricorrenti sin dall’atto di introduzione del giudizio;
il passaggio in giudicato sentenza della Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di Catania ha, così, determinato il venire meno dell’interesse RAGIONE_SOCIALE ricorrenti alla prosecuzione del presente giudizio di revocazione (nello stesso senso Cass. Sez. 5, n. 5098/2022, Rv. 663911 – 01);
da quanto esposto consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
tenuto conto dell’ iter relativo all’intero giudizio e dell’intervento della Corte Costituzionale in corso di causa, sussistono giusti motivi per la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
L’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di estinzione per cessazione della materia del contendere, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di prelievo di natura tributaria (Cass., Sez. U, n. 20621/2023, Rv. 668224 – 02), è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma il 29 febbraio 2024.