Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31451 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31451 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/12/2025
Oggetto : IRPEF IRES 2012, 2014 e 2015 Cartelle di pagamento – ADE interventrice volontaria in primo grado – Appello incidentale -Dichiarato inammissibile dalla CGT-2 Ricorso per revocazione – Accoglimento Provvedimento del PM ex art. 7 l. 44/1999 Causa di forza maggiore – Esclusione *Principio di diritto
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22344/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, i quali hanno indicato gli indirizzi pec EMAIL e EMAIL;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, n. 1734/18/2024, depositata in data 12 marzo 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La società contribuente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina, con distinti ricorsi, tre cartelle di pagamento emesse ex art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 per IRPEF ed IRES relative agli anni dal 2012, 2014 e 2015, evocando in giudizio solo l’RAGIONE_SOCIALEzia per la riscossione.
La ricorrente eccepiva l’illegittimità dell e cartelle sotto plurimi profili, in particolare per la violazione dell’art. 20 l. 44/1999.
L’RAGIONE_SOCIALE la riscossione si costituiva in giudizio contestando gli avversi assunti.
L ‘RAGIONE_SOCIALE si costituiva depositando comparsa di intervento volontario.
La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva compensando le spese.
La società contribuente proponeva appello avverso la decisione dei giudici di primo grado, dolendosi della compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
LRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE si costituiva contestando l’avverso gravame e spiegando appello incidentale.
L’ADER rimaneva contumace.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 4034/18/2022, depositata in data 26 settembre 2022, dichiarava inammissibile il gravame proposto dall’ADE, in quanto quest’ultima non era stata parte del giudizio di primo grado, e accoglieva l’appello principale della contribuente, regolamentando le spese del primo grado secondo il principio della soccombenza.
Contro la decisione della CGT-2 propose ricorso per revocazione l’ADE, dolendosi della declaratoria di inammissibilità del proprio gravame sulla base dell’erroneo presupposto della sua mancata partecipazione al primo grado di lite. Opinò, di contro, che dinnanzi alla CTP aveva spiegato intervento volontario e, pertanto, era legittimata alla proposizione del gravame.
La CGT-2 accoglieva la revocazione: dopo aver premesso che l’errore di fatto revocatorio consiste nella falsa percezione della
realtà processuale, riteneva lo stesso sussistente nella specie per avere la CTR erroneamente escluso che l’ADE fosse una parte del processo; di contro, la stessa era intervenuta con controdeduzioni depositate il 14 settembre 2018; nel merito, in sede rescissoria, accoglieva l’appello incidentale dell’Ufficio sia sotto il profilo della non necessità dell’invio della comunicazione preventiva dell’iscrizione a ruolo sia sotto il profilo della sospensione dei termini per gli adempimenti amministrativi e di ogni atto avente efficacia esecutiva, sino al 2012, con scadenza del termine triennale previsto dall’art. 20, comma 2, l. 44/1999, al 31 dicembre 2015. Nella specie, la cartella di pagamento era stata notificata nel 2018, quando la contribuente non era più in regime di ‘sospensione’.
Contro la decisione resa dalla CGT-2 in sede di revocazione la società contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’avversa impugnazione.
È stata fissata l’adunanza camerale per il 20 novembre 2025. La contribuente ha chiesto riunirsi il presente giudizio a quello recante n.r.g. 3709/2023, in quanto vertente tra le stesse parti; ha, altresì, depositato, in data 10 novembre 2025, memoria ex art. 380bis cod. proc. civ..
Considerato che:
Preliminarmente va rigettata l’istanza di riunione del presente giudizio a quello rubricato al n.r.g. NUMERO_DOCUMENTO (chiamato alla odierna adunanza camerale), in quanto, pur vertendo tra le stesse parti, i giudizi hanno ad oggetto l’impugnativa di diverse cartelle di pagamento.
Ciò posto, con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce la «violazione del l’art. 395 c.p.c. in relazione all’art. 360 cpc n. 4 e 5» per avere la CGT-2 erroneamente ritenuto che la DP di Latina fosse costituita in primo grado, mentre dal fascicolo informatico non risultava citata, chiamata in causa o intervenuta volontariamente in iudicio . Lamenta, quindi, l’errore in cui è incors a
la CGT-2 per aver valutato esistente una circostanza del tutto inesistente.
Il motivo è inammissibile poiché non si confronta con la ratio decidendi della CGT-2 in sede rescindente; invero, quest’ultima ha affermato che l’RAGIONE_SOCIALE era intervenuta volontariamente in primo grado depositando controdeduzioni in data 14 settembre 2018 per l’udienza fissata il successivo 8 ottobre; aveva cura, poi, di rilevare che la diversa attestazione depositata dalla contribuente non era corretta e, verosimilmente, era stata rilasciata prima del 14 settembre 2018.
A fronte di tale motivazione, la contribuente si limita a ribadire che dal fascicolo informatico l’RAGIONE_SOCIALEzia non risultava costituita, senza impingere la compiuta motivazione resa sul punto dalla CGT-2.
Con il secondo motivo la contribuente lamenta la «violazione del combinato disposto degli articoli 39 Dlgs 112/99 e degli art. 106 cpc e 14 Dlgs 546/92 in relazione all’art. 360 cpc n. 3 e 4» per avere la CGT2 erroneamente ritenuto ammissibile l’appello proposto dalla DP di Latina, nonostante non fosse parte del giudizio.
Il motivo, presupponendo evidentemente l’accoglimento del primo, ovvero la mancata qualificazione di parte in capo alla DP di Latina, è assorbito nel rigetto del primo.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la «violazione del l’art. l’art. 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e (articolo 6 del Dlgs n. 472/1997), in relazione all’art. 360 cpc n. 3 » per avere la CGT-2, in sede rescissoria, ritenute dovute le sanzioni nonostante l’esistenza di una causa di forza maggiore, integrata dal provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, con il quale erano state sospese le attività di incasso dei tributi nel periodo dal 2002 al 2012, con esplicito riferimento al comma 7ter dell’articolo 20 della detta legge, a mente del quale ‘non sono poste a carico dell’esecutato le sanzioni dalla data di inizio dell’evento lesivo…fino al termine di scadenza RAGIONE_SOCIALE sospensioni e della proroga’ eventualmente conc essa.
Il motivo è infondato.
La tesi della contribuente è, in primo luogo, contraria alla lettera della norma, in particolare al comma 7ter dell’art. 20 della l. 44/1999 (oggi abrogato), ma vigente ratione temporis , atteso che in modo chiaro ed incontrovertibile il legislatore aveva precisato che le sanzioni non potevano essere chieste all’esecutato nel periodo di sospensione dei termini (nella specie dal 2002 al 2012) di cui al comma 1.
In secondo luogo, detta tesi introdurrebbe una nuova e generalizzata causa di forza maggiore nelle ipotesi di sospensione dei termini disposta in favore RAGIONE_SOCIALE vittime di usura e di estorsione, consentendo a queste ultime sostanzialmente di non pagare mai, ovvero durante la sospensione dei termini e successivamente alla sua scadenza, le sanzioni dovute per il mancato pagamento dei tributi; in questo modo, le norme in materia di sanzioni verrebbero sostanzialmente abrogate, in aperto contrasto con quanto disposto dal legislatore del 1999.
La decisione della CGT-2 va, quindi, in parte qua confermata avendo fatto corretta applicazione del seguente principio di diritto: ‘il provvedimento del Procuratore della Repubblica emesso ai sensi dell’art. 7 della legge 44/1999 , avente ad oggetto la sospensione dei termini per gli adempimenti amministrativi in favore RAGIONE_SOCIALE vittime di usura, non integra la causa di forza maggiore, idonea ad escludere la debenza, una volta venuto a scadenza il periodo di sospensione, RAGIONE_SOCIALE sanzion i’.
In definitiva, il primo motivo di ricorso va dichiarato inammissibile, assorbito il secondo e rigettato il terzo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME