Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34450 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34450 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32849/2018 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che le rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -controricorrente-
Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’UMBRIA n. 177/2018 depositata il 11/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale dell’Umbria ( hinc: CTR), con la sentenza n. 177/2018 depositata in data 11/04/2018, ha respinto l’appello principale dell’RAGIONE_SOCIALE ( hinc: RAGIONE_SOCIALE) e ha accolto l’appello incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE liquidazione ( hinc: la contribuente o la società contribuente) contro la sentenza n. 120/2017, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Perugia aveva accolto, parzialmente, il ricorso proposto dalla contribuente contro la cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2012.
La CTR ha rilevato che, se è vero che l’avvio della procedura concordataria non impedisce l’emissione della cartella di pagamento (nel caso di specie priva di effetti, dal momento che la contribuente aveva correttamente iscritto le poste tributarie in modo corretto nell’ambito della procedura concorsuale), è altrettanto vero che la cartella era da considerare illegittima, nella misura in cui addebitava oneri accessori non dovuti in presenza della procedura concorsuale, come gli aggi, gli interessi moratori e le sanzioni in misura piena. In particolare, l’aggio non era dovuto, dato che nessuna attività di riscossione era a carico dell’agente. A tal fine la CTR precisa come la normativa fiscale debba coordinarsi necessariamente con quella fallimentare, senza che possa scaturire alcuna preminenza della prima sulla seconda in ragione della finalità pubblica del bene protetto, tanto più che anche la normativa concorsuale protegge rilevanti interessi pubblici, in ordine al proficuo svolgimento di rapporti economici.
2.1. Nonostante la diversità degli istituti, simili considerazioni valgono anche per gli interessi moratori e le sanzioni. Sotto quest’ultimo profilo la CTR ha ritenuto fondata la censura della contribuente in ordine alla violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 462 del 1997, dal momento che la cartella di pagamento e i suoi atti immediatamente presupposti sono stati notificati dopo la pubblicazione della domanda nel registro RAGIONE_SOCIALE imprese. Difatti, il contribuente non poteva e non doveva pagare il debito tributario.
2.2. In conclusione, la CTR ha condiviso la decisione del giudice di prime cure in ordine alla mancata applicazione di aggi e interessi moratori, mentre ha ridotto le sanzioni a un terzo.
Contro la sentenza della CTR l’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso in cassazione con tre motivi.
La contribuente ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973.
1.1. Le ricorrenti con tale motivo rilevano che la cartella di pagamento ha natura non solo precettizia (contenendo l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata, v. art. 25, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973), ma anche partecipativa della pretesa, in quanto riproduce il contenuto del ruolo, rendendone edotto il contribuente.
1.2. La funzione dell’iscrizione a ruolo e della conseguente « cartellazione » del debito erariale è, dal punto di vista della riscossione, puramente prenotativa: è ricollegata, infatti, al rischio per l’erario di incorrere in decadenze solo e se e nel momento in cui
si verifichi un esito patologico del concordato, posto che i termini per la notifica stabiliti dall’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, vigente ratione temporis, non prevedevano alcuna deroga per i soggetti passivi ammessi al concordato. Non a caso l’art. 25, comma 1 -bis, d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dal d.lgs. n. 159 del 2015) prevede, adesso, termini più ampi per la notifica della cartella, in caso di inefficacia della procedura concordataria. Tale disposizione non è, tuttavia, applicabile al caso in esame, dove la richiesta di ammissione al concordato risale all’anno 2014.
1.3. Le ricorrenti rilevano che la CTR, annullando gli importi relativi ad aggi e interessi moratori che l’erario non porterà mai a riscossione, se non in caso di esito patologico della procedura concordataria, ha reso una pronuncia illegittima e quasi inutiliter data, tanto che sarebbe ipotizzabile una carenza di interesse del contribuente all’azione.
1.4. Quanto detto in tema di aggi e interessi vale anche per le sanzioni irrogate: considerato che, in pendenza della procedura concordataria, l’ammontare del credito erariale riconosciuto, sia in termini di imposta che di interessi e sanzioni, è determinato all’interno del concordato stesso e solo in caso di esito patologico di quest’ultimo la cartella è destinata a dispiegare effetti esecutivi. Da qui l’evidente contraddittorietà della sentenza impugnata, per aver deliberato sul quantum RAGIONE_SOCIALE sanzioni in base a presupposti attuali (pendenza del concordato) e con effetti attuali (annullamento parziale), ma su un atto (la cartella) di efficacia riscossiva solo ipotetica e futura.
Con il secondo motivo è stata denunciata , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 30 d.P.R. n. 602 del 1973 e 17 d.lgs. n. 112 del 1999.
2.1. Le ricorrenti evidenziano che la legittimità del ruolo e della cartella di pagamento comportano, a loro volta, la correttezza degli importi accessori intimati quali aggi di riscossione e di interessi moratori, fermo restando che si tratta di importi la cui inclusione nella cartella non ha alcun effetto pregiudizievole in pendenza di concordato.
2.2. Al fine di evitare la fase della riscossione a mezzo ruolo la contribuente avrebbe potuto consolidare il debito tributario con la transazione fiscale ex art. 182 ter l.fall., impendendo l’esecutività del ruolo. Non avendo proceduto in tal senso è del tutto legittima l’inclusione nella cartella -con solo effetto prenotativo durante la vigenza del concordato preventivo –RAGIONE_SOCIALE spese costituite dal compenso dell’agente della riscossione e degli interessi.
2.3. Ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999 agli agenti della riscossione sono riconosciuti gli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati ai costi di funzionamento del servizio. Considerata la necessità dell’intervento dell’agente della riscos sione nelle procedure concorsuali (art. 87 d.P.R. n. 602 del 1973), l’aggio è dovuto quale remunerazione del necessario servizio svolto.
L’agente della riscossione non si limita, infatti, alla sola notifica della cartella e all’intimazione di pagamento, ma svolge un’attività più complessa, a partire dalla presa in consegna del ruolo da parte dell’ente impositore (art. 24 d.P.R. n. 602 del 1 973), a seguito della quale non solo deve redigere la cartella di pagamento, ma anche inserire i dati nei propri sistemi, controllare e rispettare i termini per la notifica della cartella stessa e per la riscossione RAGIONE_SOCIALE entrate, verificare l’esistenza di eventuali sgravi, rendere conto all’ente impositore dell’attività svolta, valutare eventuali procedimenti a garanzia del credito azionato e assolvere alle richieste di rateizzazione dei debiti ecc ….
I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, considerato che la questione relativa agli aggi viene affrontata dalla ricorrente, sia nel primo che nel secondo motivo.
3.1. Nel caso di specie è pacifico che la società contribuente abbia presentato, nel settembre 2014, domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Nel 2016 risulta notificata la cartella di pagamento relativa alle somme dichiarate e non versate emergenti dal controllo automatizzato relativo all’anno d’imposta 2012 . Il giudice di prime cure -pronunciandosi sull’impugnazione della cartella proposta dalla società contribuente -ha annullato « la cartella impugnata per quanto concerne interessi moratori ed aggi per la riscossione derivanti dall’emissione della cartella in data successiva al 30 -92014» (secondo quanto si legge nel ricorso in cassazione, punto 4). In sede di appello, la sentenza di primo grado è stata confermata, ad eccezione della parte relativa alle sanzioni: la CTR ha, infatti, ritenuto che le sanzioni avrebbero dovuto essere applicate non in misura piena, ma in quella ridotta a un terzo ex art. 2 d.lgs. n. 472 del 1997.
Contro la sentenza della CTR hanno proposto ricorso in cassazione solamente l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, mentre la società contribuente si è limitata a proporre controricorso, senza proporre ricorso incidentale contro la sentenza della CTR nella parte in cui confermava la statuizione del giudice di prime cure sull’annullamento parziale della cartella pagamento, rideterminando solamente l’entità RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
Ne consegue che è passata in giudicato la statuizione sulla corretta emissione della cartella di pagamento in relazione ai crediti relativi alle imposte dichiarate e non versate (riscontrate in esito al controllo ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973), restando da affrontare le
questioni relative agli interessi moratori, agli aggi maturati successivamente al deposito della domanda di concordato da parte della contribuente, nonché alle sanzioni irrogate, per le quali è stata applicata una decurtazione di un terzo ad opera della CTR. Di ciò è consapevole la stessa parte ricorrente che nell’illustrazione del primo motivo di ricorso -incentrato sulla violazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 – precisa (punto 13) che: « la C.T.R. Umbria, infatti, ha annullato importi (aggi ed interessi moratori) che l’erario non porterà mai alla riscossione, se non nel caso in cui il concordato dovesse avere esito ‘patologico’. Sul punto i Giudici regionali hanno reso una pronuncia illegittima e quasi inutiliter data, tanto che potrebbe addirittura delinearsi una originaria carenza di interesse del contribuente all’azione» . Tale affermazione, come già rilevato, deve essere collegata sia con la circostanza che la cartella di pagamento riporta le somme dichiarate e non versate per l’anno 2012 , sia con il fatto che la domanda di concordato risulta depositata nel 2014.
3.2. È consolidato l’orientamento di questa Corte, secondo il quale la procedura di concordato preventivo non è incompatibile con la notifica di cartelle esattoriali che, in quanto assimilabili al precetto, non ricadono nel divieto di cui all’art. 168 l. fall., con la conseguenza che deve ritenersi ammissibile la notificazione della cartella anche dopo l’apertura della procedura concorsuale e, in particolare, dopo l’apertura di una procedura concordataria (Cass., 28/05/2024, n. 14894, e la giurisprudenza ivi richiamata).
3.3. Come è stato precisato anche recentemente l’apertura di una procedura di concordato preventivo non preclude l’accertamento di crediti tributari pregressi, inclusa l’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella, né l’irrogazione di sanzioni pecuniarie e accessori maturati fino a quel momento. L’accertamento del credito tributario è, infatti, necessario per permettere all’Amministrazione finanziaria
di partecipare alla procedura concorsuale e le sanzioni pecuniarie costituiscono un credito del Fisco derivante dalla violazione della legge tributaria (da ultimo v. recentemente Cass., 12/02/2025, n. 3617).
3.4 . Nel caso di specie, tuttavia, l’atto impositivo annullato parzialmente dai giudici di merito non riguarda gli interessi moratori e gli aggi di riscossione maturati anteriormente al deposito della domanda di concordato, ma bensì quelli maturati in data successiva al deposito della domanda di concordato, avvenuto il 30/09/2014.
3.5. Partendo dalla questione relativa agli interessi deve rilevarsi che ai sensi dell’art. 169 l. fall. si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.
In particolare, l’art. 55 l. fall. prevede che la dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali , agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma dell’art. 54, comma 3, l. fall. (disposizione che aggiunge alla collocazione del credito in via privilegiata analoga collocazione per gli interessi, secondo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 cod. civ.).
In base al combinato disposto degli artt. 169 e 55 l. fall., successivamente al deposito della domanda di concordato preventivo, il corso degli interessi è sospeso, a meno che gli stessi non siano garantiti da ipoteca, pegno o da privilegio. Tale regola si applica anche per i crediti erariali, con la conseguenza che la sospensione del decorso degli interessi legali si applica solo ai crediti non garantiti da privilegio, pegno o ipoteca, mentre in queste ultime ipotesi gli interessi continuano a decorrere. In base al tenore letterale dell’art. 55 l. fall. la decorrenza degli interessi in caso di
crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari riguarda gli interessi convenzionali e legali .
Tuttavia, occorre rilevare che la disposizione contenuta nell’art. 55 l.fall. -cui rinvia l’art. 169 l. fall. -sospende sì il corso degli interessi legali e convenzionali, ma agli effetti del concorso. Questa Corte ha, infatti, precisato che la sospensione del decorso degli interessi sui crediti chirografari, di cui all’art. 55, comma 1, l.fall., vale solo all’interno del concorso, mentre nei rapporti intercorrenti tra ciascun creditore ed il fallito gli interessi continuano a maturare (Cass., 19/06/2020, n. 11983). Tale regola è applicabile anche alla procedura di concordato preventivo, dovendosi ritenere che fuori dal concorso (ad es. in caso in cui la domanda sia dichiarata inammissibile o il concordato non sia votato dalla maggioranza dei creditori e non venga, quindi, omologato) gli interessi decorrono, essendo identica la regola che opera, tanto in sede di fallimento che in sede di concordato preventivo.
3.6. Gli interessi di mora disciplinati dall’art. 30 d.P.R. n. 602 del 1973 sono ricollegati a una situazione di inadempimento qualificato dal decorso del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 25, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973 e, secondo la giurisprudenza di questa Corte, sono opponibili alla procedura, se maturati anteriormente al deposito del ricorso ex art. 160 l. fall. e devono essere considerati dal debitore nella predisposizione del piano concordatario.
Nell’ipotesi in cui gli interessi moratori inizino a decorrere, ai sensi dell’art. 30 d.P.R. n. 600 del 1973 ( i.e. dalla data della notifica, una volta decorso il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 25, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973), in pendenza di procedura, il debitore non potrà eseguire pagamenti di crediti anteriori, se non su autorizzazione dal tribunale nelle ipotesi tassativamente indicate
dalla legge, mentre successivamente all’omologazione del concordato deve trovare applicazione l’art. 184, comma 1, l. fall., secondo il quale il concordato è obbligatorio per i creditori anteriori. Di conseguenza, in caso di cartella di pagamento notificata successivamente al deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo non sarà possibile per il debitore dare corso all’adempimento dell’intimazione contenuta nel termine di sessanta giorni previsto dall’art. 25, comma 2, d.P.R. n. 600 del 197 3, mentre successivamente, all’omologazione del concordato preventivo l’amministrazione finanziaria sarà vincolata, al pari di tutti i creditori, da quanto previsto dalla proposta concordataria.
Ciò significa che gli interessi moratori ex art. 30 d.P.R. n. 602 del 1973, che inizino a decorrere in pendenza di procedura, non sono illegittimi ma soltanto inopponibili a quest’ultima non potendo il debitore eseguire alcun pagamento in corso di procedura -ma non all’infuori del concorso, ad es. in caso di mancata omologazione del concordato (con esclusione del solo caso in cui, in ragione della mancanza di soluzione di continuità, della procedura concordataria e della procedura fallimentare successivamente aperta sia ravvisabile un nesso di consecuzione tra le due procedure, v. ex multis Cass., 07/10/2024, n. 26159).
3.7. Nel caso di specie la sentenza impugnata -nel confermare la pronuncia di primo grado -ha escluso la debenza degli interessi moratori a decorrere dalla data di presentazione della domanda di concordato, sovrapponendo il piano della legittimità con quello dell’opponibilità alla procedura .
Con riferimento agli aggi -interessati sia dal primo che dal secondo motivo di ricorso -occorre rilevare che la sentenza impugnata, nel confermare la decisione di primo grado, ha escluso
la debenza degli aggi maturati successivamente al deposito della domanda.
4.1. Secondo la recente giurisprudenza, l’aggio è il compenso per l’attività svolta su incarico e mandato dell’ente impositore ed il relativo credito non muta la sua natura di corrispettivo per un servizio reso in base al soggetto (contribuente, ente impositore o entrambi “pro quota”) a carico del quale, a seconda RAGIONE_SOCIALE circostanze, è posto il pagamento (Cass., 02/10/2019, n. 24588).
L’art. 17 d.lgs. 13/04/1999, n. 112 (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate, a decorrere dal 01/01/2022, dall’art. 1, comma 15, legge 30/12/2021, n. 234) prevede che gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato, da determinare annualmente, in misura percentuale RAGIONE_SOCIALE somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora. Il rimborso dei relativi importi è a carico del debitore per la quota del 51% in caso di pagamento.
4.2. Con riferimento alla procedura di fallimento questa Corte ha precisato che le spese per la notificazione della cartella esattoriale, ove questa sia avvenuta dopo la dichiarazione di fallimento del contribuente, non possono gravare sulla procedura concorsuale apertasi a suo carico, né, a maggior ragione, sono prededucibili, trattandosi di attività non necessaria ai fini dell’ammissione al passivo del relativo credito e dovendo trovare applicazione la normativa di cui alla legge fallimentare, senza che possano rilevare, a tal fine, le disposizioni che regolano i rapporti tra l’ente creditore ed il concessionario (Cass., 15/03/2013, n. 6646).
4.3. Tale conclusione deve essere adottata anche con riferimento alla procedura di concordato preventivo (limitatamente all’ipotesi in cui la cartella sia notificata successivamente al deposito della
domanda di ammissione a quest’ultimo), sebbene si fondi su parametri normativi diversi.
Nel caso di cartella notificata successivamente al deposito della domanda di concordato preventivo la realizzazione del credito concordatario non passa attraverso un’attività di riscossione propriamente intesa, ma dall’adempimento della proposta concordata ria che, successivamente all’omologazione, diventa vincolante per i creditori anteriori. Di conseguenza, se sono opponibili alla procedura gli aggi relativi a un’attività di riscossione maturati anteriormente al deposito della domanda di concordato prevent ivo, non altrettanto è a dirsi per l’ipotesi in cui la notifica della cartella avvenga successivamente al deposito di quest’ultima, considerato il divieto di azioni esecutive stabilito dall’art. 168 l. fall.
In altre parole, se è vero che la procedura di concordato preventivo non è incompatibile con la notifica di cartelle esattoriali che, in quanto assimilabili al precetto, non ricadono nel divieto di cui all’art. 168 l. fall., con la conseguenza che la cartella può essere notificata anche dopo l’apertura della procedura concorsuale e, in particolare, dopo l’apertura di una procedura concordataria (Cass., 28/05/2024, n. 14894), è altrettanto vero che, in tale ipotesi, non sono opponibili alla procedura gli agg i remunerativi di un’attività di riscossione che non può essere realizzata, in pendenza di procedura, in ragione del divieto di inizio o di prosecuzione RAGIONE_SOCIALE azioni esecutive posto dall’art. 168 l. fall. e, successivamente all’omologazione del concordato, in ragione dell’obbligatorietà del concordato omologato per i creditori anteriori. L’inopponibilità alla procedura di concordato non significa, tuttavia, che gli aggi indicati dall’agente della riscossione siano illegittimi, potendo gli stessi essere legittimamente richiesti all’infuori del concorso, in caso di esito negativo della procedura concordataria, sempreché non sia ravvisabile un legame
di consecuzione con l’eventuale procedura di fallimento successivamente aperta.
4.4. I primi due motivi di ricorso sono, quindi, fondati.
Deve, quindi, affermarsi che: « La cartella di pagamento notificata in pendenza della procedura di concordato preventivo di cui agli artt. 160 ss. l. fall. può comprendere sia gli interessi moratori che, ai sensi dell’art. 30 d.P.R. n. 602 del 1973, inizino a decorrere in corso di proced ura, sia gli aggi di cui all’art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999, dovendosi ritenere che, tanto i primi che i secondi, non siano illegittimi, ma solo inopponibili alla procedura concorsuale e che possano, pertanto, trovare applicazione fuori dal concorso. »
Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 e 2 d.lgs. n. 462 del 1997.
5.1. Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver applicato le sanzioni in misura ridotta e -oltre a riportarsi a quanto evidenziato nell’illustrazione del primo motivo di ricorso rileva che l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE sanzioni in misura ridotta ex art. 2 d.lgs. n. 472 del 1997 è subordinata al pagamento integrale di quanto richiesto con la comunicazione di irregolarità, entro il termine di trenta giorni dalla sua ricezione. Il mancato pagamento del debito erariale per il fatto dell’amm issione alla procedura di concordato preventivo non genera automaticamente l’esenzione dalla sanzione, dovendosi valutare il comportamento tenuto dal debitore, con riguardo all’intenzionalità di tale inadempimento.
5.2. Dalla motivazione della sentenza impugnata la riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni a un terzo ex art. 2 d.lgs. n. 462 del 1997 è stata ricondotta al fatto che la cartella di pagamento e gli atti presupposti sono stati notificati successivamente alla pubblicazione relativa alla procedura di concordato nel registro RAGIONE_SOCIALE imprese.
5.3. Il terzo motivo di ricorso è fondato.
L ‘apertura della procedura concorsuale non è ostativa all’irrogazione di sanzioni per condotte tenute anteriormente al deposito della domanda di concordato (Cass., 12/02/2025, n. 3617). Difatti, deve essere data continuità all’orientamento secondo cui l’obbligazione tributaria sorge con il verificarsi del presupposto di fatto al quale è ricollegata l’emersione del tributo, a fronte della quale la successiva attività accertativa dell’Amministrazione finanziaria attiene all’esercizio del diritto di credito e ha funzione ad essa strumentale. Pertanto, è legittima la sanzione applicata in ragione della emersione dell’obbligazione tributaria, poiché il presupposto della medesima sanzione è nel debito fiscale insorto precedentemente all’apertura della procedura concorsuale, benché l’atto di irrogazione della sanzione sia successivo all’apertura della procedura stessa (Cass., 28/05/2024, n. 14894).
Questa Corte ha, del resto, affermato che laddove il termine di pagamento del tributo sia decorso alla data della dichiarazione di fallimento (o, nel caso dell’amministrazione straordinaria, alla data del decreto di ammissione alla procedura, dal quale decorrono gli effetti della dichiarazione di insolvenza), la curatela fallimentare (o il commissario straordinario) non possa eccepire la propria impossibilità di effettuare il pagamento in ragione della necessità di rispettare le regole del concorso: sicché le sanzioni sono dovute e vanno senz’altro ammesse al passivo, con il limite che dovranno essere pagate in moneta concorsuale (Cass., 25/09/2023, n. 27283)
5.4. Rispetto alle condotte che integrino una violazione della norma tributaria tenute prima del deposito del ricorso deve essere, invece, apprezzata diversamente la condotta tenuta dal debitore in pendenza di procedura, secondo la giurisprudenza di questa Corte. Difatti, in base all’art. 168 l. fall. dalla data di presentazione del
ricorso ai creditori della società ammessa alla procedura è impedito l’esercizio o la prosecuzione RAGIONE_SOCIALE azioni esecutive sul patrimonio del debitore, quest’ultimo non può eseguire, per i debiti pregressi, alcun pagamento fino al termine della procedura con la conseguenza che dal mancato pagamento di essi non possono conseguire effetti di tipo sanzionatorio, ancorché previsti da norme di diritto pubblico (Cass., 02/07/2008, n. 18078).
5.5. La CTR -senza distinguere tra violazioni della norma tributaria avvenuta in fase preconcorsuale o in pendenza di procedura è incorsa in una falsa applicazione dell’art. 2 d.lgs. n. 462 del 1997, dal momento che tale disposizione àncora la riduzione della sanzione al pagamento entro trenta giorni dalla comunicazione ex art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 ovvero dalla rideterminazione, in sede di autotutela, RAGIONE_SOCIALE somme dovute. Ora è evidente come l’applicazione di tale norma non possa essere estesa impropriamente al caso in cui la sanzione irrogata riguardi una società ammessa alla procedura di concordato preventivo che non abbia versato affatto gli importi riscontrati in sede di liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973.
5.6. Tanto più che nel caso di specie, secondo quanto risulta dagli atti, gli omessi versamenti RAGIONE_SOCIALE imposte dichiarate e non versate indicate nella cartella di pagamento impugnata riguardano l’anno d’imposta 2012, mentre la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo risale al 2014.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso deve essere accolto nei termini di cui alla presente motivazione.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; anche sulle spese del giudizio di legittimità.
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria che, in diversa composizione, deciderà Così deciso in Roma, il 17/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME