Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6125 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6125 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6596/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato a Roma presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato presso i cui uffici a RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliata;
-controricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimati-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5138 del 2016, depositata il 8 settembre 2016, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2026 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia trae origine dall’impugnazione da parte del contribuente AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘intimazione di pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 39.803,18 di cui alla cartella esattoriale n. 09720070370798207, emessa all’esito di controllo formale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 per il mancato pagamento di IRAP, IRPEF IVA e addizionali nell’anno di imposta 2004.
La CTP di Roma aveva respinto il ricorso del contribuente che aveva lamentato , fra l’altro l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa pretesa di pagamento RAGIONE_SOCIALE‘IRAP nei suoi confronti in quanto professionista che aveva svolto la sua attività a livello individuale e senza un’ autonoma organizzazione.
La CTR del Lazio, adita in appello dal contribuente, aveva respinto il suo gravame ritenendo l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘intimazione di pagamento per vizi relativi all’atto prodromico costituito dalla cartella esattoriale, ritualmente notificata e mai impugnata.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR del Lazio il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi, e l’RAGIONE_SOCIALE si è difesa depositando il controricorso.
Dopo la fissazione RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale per la decisione del ricorso il difensore del ricorrente ha comunicato la morte del proprio assistito.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Preliminarmente va esclusa la rilevanza nel presente procedimento RAGIONE_SOCIALEa comunicazione da parte del difensore RAGIONE_SOCIALEa morte del ricorrente,
intervenuta dopo la notificazione del ricorso per cassazione. Infatti, nel giudizio di cassazione, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa particolare struttura e RAGIONE_SOCIALEa disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto RAGIONE_SOCIALE‘interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una RAGIONE_SOCIALE parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo (Cass. 1757 del 2016; Cass. 1257 del 2006 Cass. Sez. U, Sentenza n. 14385 del 2007).
Sempre in via preliminare deve essere dichiarat a l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione proposta dal ricorrente nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, mediante la notificazione del ricorso per cassazione. Il RAGIONE_SOCIALE è privo, infatti, RAGIONE_SOCIALEa legittimazione passiva nelle controversie tributarie dopo l’istituzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a cui, dal primo gennaio 2001, spetta esclusivamente la legittimazione processuale e sostanziale (Cass. n. 28187 del 2024; Cass. n. 29183 del 2017; Cass. Sez. U. n. 3118 del 2006) e neanche risulta che abbia preso parte ai giudizi di merito.
Il primo ed il secondo motivo, entrambi formulati in relazione ad una pluralità dei vizi prospettabili ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 360 c.p.c., attinenti, essenzialmente, alla mancanza di motivazione sulla stessa questione RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza o meno del presupposto impositivo RAGIONE_SOCIALE‘IRAP, possono essere esaminati congiuntamente e sono entrambi infondati.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e 5, la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 comma 1 n. 4 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. attuaz. c.p.c. perché la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata sarebbe ‘arbitraria e illegittima’ nella parte in cui ha affermato l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa sua domanda per carenza di interesse ad agire che avrebbe dovuto, invece, essere ritenuto in re ipsa , in quanto l’IRAP è un’imposta che , come professionista privo di organizzazione autonoma, non avrebbe dovuto pagare.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 d. lgs. n. 546 del 1992 per omessa motivazione non avendo la sentenza impugnata ‘ speso neppure una parola per spiegare le ragioni per cui il ricorrente era obbligato a pagare l’IRAP ‘ con conseguente erronea applicazione del d. lgs. n. 446 del 1997 istitutivo RAGIONE_SOCIALE‘IRAP ed ingiusta imposizione RAGIONE_SOCIALE‘imposta a suo carico.
3.2. Nessuna RAGIONE_SOCIALE due censure mosse dal ricorrente si confronta con il contenuto RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata che si incentra unicamente sulla questione dirimente RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di intimazione di pagamento per vizi afferenti agli atti presupposti divenuti definitivi perché mai impugnati. La CTR ha esposto le ragioni del rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto dal contribuente affermando che ‘ l’avviso di mora, o come il sollecito di pagamento, susseguente a cartella di pagamento non impugnata è impugnabile esclusivamente per vizi propri e non pure per i vizi eventualmente affiggenti la cartella detta o addirittura, l’atto presupposto dalla cartella, anch’esso non impugnato ‘ con una motivazione idonea di per sé a giustificare la decisione.
Non sussiste, pertanto, il difetto di motivazione lamentato dal ricorrente con riferimento ad aspetti del tutto superati dalla ratio decidendi chiaramente esposta nella sentenza impugnata.
Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c., l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 comma 1 c.p.c. in relazione alle disposizioni del d.m. n. 55 del 2014 in materia di tariffe forensi in quanto la CTR lo avrebbe condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, liquidandole in euro 3000 per ciascuna RAGIONE_SOCIALE resistenti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, quando, in relazione al valore RAGIONE_SOCIALEa controversia, pari ad euro 29.000, avrebbe dovuto liquidare l’imposto di euro 1180 , dal momento che le resistenti si erano limitate a presentare RAGIONE_SOCIALE semplici controdeduzioni al ricorso.
4.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 comma 1 n. 4 c.p.c., non avendo il ricorrente indicato analiticamente le voci RAGIONE_SOCIALEa tariffa forense che sarebbero state violate dal giudice di merito nel regolare le spese di lite.
4.2. La giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte, al riguardo, è consolidata nell’affermare che « In sede di ricorso per cassazione, la determinazione, del giudice di merito, relativa alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali può essere censurata solo attraverso la specificazione RAGIONE_SOCIALE voci in ordine alle quali lo stesso giudice sarebbe incorso in errore » ( Cass n. 10409 del 2016) e ha anche chiarito che « il superamento da parte del giudice dei limiti minimi e massimi RAGIONE_SOCIALEa tariffa forense nella liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali configura un vizio in iudicando e pertanto, per l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa censura è necessario che nel ricorso per cassazione siano specificati i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci RAGIONE_SOCIALEa tariffa professionale violate al fine di consentire alla Corte il controllo di legittimità senza dover espletare una inammissibile indagine sugli atti di causa. » (Cass. n. 270 del 2016; Cass. n. 10409 del 2016; Cass. 4990 del 2020; Cass. n. 22983 del 2014; Cass. n. 3651 del 2007).
Con il quarto motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c., l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 c.p.c. sostenendo che la CTR avrebbe errato nel condannarlo al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese di lite in presenza di numerosi giusti motivi per disporre la compensazione, ivi compreso il fatto che era stato costretto a pagare un’imposta non dovuta.
5.1. Il motivo è infondato.
5.2. In tema di spese processuali, il sindacato RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo cui non possono essere poste a carico RAGIONE_SOCIALEa parte totalmente vittoriosa. Esula, invece, dal sindacato di legittimità, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di
soccombenza reciproca sia in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. n. 24502 del 2017).
5.3. Nel caso di specie la CTR ha condannato il ricorrente integralmente soccombente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite e non sussiste, pertanto, la violazione di legge lamentata.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e rigettato nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo nel rapporto fra il ricorrente e l’RAGIONE_SOCIALE controricorrente. Non devono, invece, essere regolate nel rapporto tra il ricorrente ed RAGIONE_SOCIALE e tra il ricorrente e il RAGIONE_SOCIALE , rimasti intimati.
Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussiste a carico del ricorrente l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria , a i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez. U n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, rigetta il ricorso nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE e condanna il ricorrente al pagamento a favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.100 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 19.2.2026. Il Presidente NOME COGNOME