Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9049 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9049 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15278/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (indirizzo p.e.c. indicato in ricorso: EMAIL)
-ricorrente-
contro
FALLIMENTO DELLA GENERALI RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore, elettivamente domiciliato in Roma al INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA n. 11352/2015 depositata il 14 dicembre 2015
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE liquidazione impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti da RAGIONE_SOCIALE, per conto dell’RAGIONE_SOCIALE, all’esito del controllo secondo procedure automatizzate RAGIONE_SOCIALE dichiarazione dei redditi presentata dalla società fallita in bonis in relazione all’anno d’imposta 2006.
A fondamento del ricorso deduceva che la cartella era stata notificata oltre il termine fissato a pena di decadenza dall’art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973.
Con sentenza n. 6881/2014, resa nel contraddittorio dell’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione e dell’RAGIONE_SOCIALE, l’adìta Commissione accoglieva il ricorso, annullando l’atto esattivo impugnato.
L’appello successivamente proposto da RAGIONE_SOCIALE veniva respinto dalla Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Campania con sentenza n. 11352/2015 depositata il 14 dicembre 2015.
Rilevava il giudice regionale: -che la cartella in questione era stata notificata al curatore fallimentare il 17 novembre 2011, oltre il termine stabilito a pena di decadenza dall’art. 1, comma 5 -bis , lettera a), D.L. n. 106 del 2005, convertito in L. n. 156 del 2005, scaduto il 31 dicembre 2010; -che dovevano ritenersi «estranee alla fattispecie» le norme in tema di interruzione del processo invocate a sostegno dell’esperito gravame, poiché «la notifica RAGIONE_SOCIALE cartella e (ra) stata effettuata a fallimento già dichiarato, correttamente al curatore, e il ricorso di primo grado e (ra) stato introdotto dalla curatela» .
Contro questa sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha resistito con controricorso, mentre l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 12 e 25 D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 2945 c.c. e degli artt. 43 e 51 L.F..
1.1 A sostegno dell’esperito gravame di legittimità si deduce quanto appresso:
-la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione era stata cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese fin dal 2 febbraio 2010, sicchè l’eventuale notificazione RAGIONE_SOCIALE cartella effettuata nei suoi confronti dopo quella data sarebbe risultata affetta da nullità;
-qualora il debitore sia dichiarato fallito, il credito erariale deve essere fatto valere in sede concorsuale, stante il divieto di azioni esecutive individuali posto dall’art. 51 L.F.: in tal caso, spetta al concessionario chiedere, sulla base del ruolo, l’ammissione del credito al passivo RAGIONE_SOCIALE procedura per conto dell’RAGIONE_SOCIALE (ammissione che, ove sorgano contestazioni circa la pretesa dell’Amministrazione Finanziaria, andrà disposta con riserva);
-conseguentemente, nel caso di specie, la notificazione RAGIONE_SOCIALE cartella non costituiva un adempimento necessario, ma assolveva : ciò in quanto, ;
-risulta ;
-alla luce di quanto precede, il giudice d’appello avrebbe, .
L’esame del motivo innanzi riassunto rimane assorbito dal rilievo officioso dell’originaria improponibilità RAGIONE_SOCIALE domanda del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, ovvero quella di annullamento RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento emessa nei suoi confronti da RAGIONE_SOCIALE per debiti tributari RAGIONE_SOCIALE società fallita in bonis .
2.1 Valgano, al riguardo, le seguenti considerazioni.
2.2 I crediti concorsuali, compresi quelli di natura tributaria, sono sottoposti al rito dell’accertamento del passivo, ex artt. 92 e ss. L.F..
Anche quando la sussistenza e la misura del credito sono accertate altrove, la domanda di ammissione al passivo va in ogni caso proposta in sede concorsuale e spetta pur sempre al giudice fallimentare stabilire se il credito è opponibile alla massa e assistito da cause legittime di prelazione.
2.3 In argomento, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che, qualora la domanda di insinuazione presentata in
àmbito fallimentare abbia ad oggetto un credito tributario, ai fini del suo buon esito non si richiede necessariamente la preventiva notificazione RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento al curatore o al fallito «in bonis» (cfr . Cass. Sez. Un. n. 4126/2012, Cass. n. 14693/2017, Cass. n. 2732/2019, Cass. n. 32998/2019, Cass. n. 23809/2020, Cass. n. 6846/2021).
2.3.1 Al riguardo, è stato osservato:
-che, a mente dell’art. 87, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973, «se il debitore… è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell’RAGIONE_SOCIALE l’ammissione al passivo RAGIONE_SOCIALE procedura»;
-che, a fronte del chiaro tenore letterale RAGIONE_SOCIALE norma citata, non si comprenderebbe per quale ragione il concessionario dovrebbe ritenersi gravato dell’onere di notificare la cartella al curatore; onere che non potrebbe comunque legittimarlo alla riscossione coattiva del credito nei confronti del fallimento e che avrebbe, pertanto, la sola funzione di informare il curatore RAGIONE_SOCIALE pretesa erariale derivante dall’avvenuta iscrizione a ruolo del tributo, ovvero la medesima funzione assolta mediante il deposito RAGIONE_SOCIALE domanda di insinuazione contenente l’estratto del ruolo (cfr. Cass. n. 13087/2018, Cass. n. 3876/2015).
2.3.2 È stato, inoltre, posto in evidenza che non appare convincente la contraria opinione sostenuta da una parte RAGIONE_SOCIALE dottrina, secondo la quale la notificazione RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento rappresenterebbe un adempimento necessario quando il ruolo funga, oltre che da strumento di riscossione, anche da atto di imposizione, come tipicamente accade proprio in caso di procedimento di controllo automatizzato RAGIONE_SOCIALE dichiarazione ex art. 36 -bis D.P.R. n. 600 del 1973.
A questa tesi si è efficacemente replicato che la dichiarazione presentata dal contribuente esaurisce da sola la fattispecie
dell’accertamento dell’obbligazione tributaria e, in caso di inadempimento, costituisce di per sè titolo per la riscossione dell’imposta liquidata sulla scorta dei dati desunti dalla dichiarazione stessa (cfr. Cass. n. 3609/2016, Cass. n. 6846/2021). Coerentemente con tale impostazione, si è affermato che l’obbligo di motivazione RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento emessa in sèguito a liquidazione effettuata secondo procedure automatizzate può essere assolto mediante il mero richiamo alla dichiarazione del contribuente (cfr. Cass. n. 38119/2022, Cass. n. 23632/2022, Cass. n. 16517/2021, Cass. n. 7536/2020).
I rilievi innanzi svolti dimostrano che nessun interesse aveva il curatore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ad impugnare la cartella di pagamento di cui trattasi, sul presupposto dell’inosservanza del termine decadenziale fissato dall’art. 25 D.P .R. n. 602 del 1973, dal momento che l’eventuale annullamento dell’atto non avrebbe comunque impedito all’Amministrazione Finanziaria o all’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione di presentare domanda di insinuazione al passivo del credito tributario iscritto a ruolo (cfr. Cass. n. 6846/2021, riguardante una fattispecie analoga).
3.1 L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, secondo periodo, c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta.
Ai sensi dell’art. 385, comma 2, c.p.c., deve provvedersi in ordine alle spese dell’intero processo.
4.1 Valutato l’esito complessivo RAGIONE_SOCIALE lite, ritiene la Corte che debba disporsi la compensazione integrale RAGIONE_SOCIALE spese dei due gradi di merito fra tutte le parti e pronunciarsi la condanna del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
Si rammenta, in proposito, che l a compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di un
grado del processo, non collidendo con il principio dell’infrazionabilità RAGIONE_SOCIALE soccombenza, ben può coesistere con la condanna alle spese in favore RAGIONE_SOCIALE parte vittoriosa in relazione ad altri gradi (cfr. Cass. n. 7146/2017).
4.2 Nessuna statuizione sulle spese del grado di legittimità va adottata nei riguardi dell’RAGIONE_SOCIALE, rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio l’impugnata sentenza perché la causa non poteva essere proposta; compensa interamente fra tutte le parti le spese dei due gradi di merito e condanna il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del curatore, a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 4.100 euro, oltre al rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione