Carenza di Interesse: Quando la Rinuncia al Ricorso Blocca la Cassazione
Nel complesso mondo del diritto processuale, il principio dell’interesse ad agire è un pilastro fondamentale. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha offerto un’importante delucidazione su come una manifestazione di volontà di rinunciare a un ricorso si traduca in una carenza di interesse sopravvenuta, con precise conseguenze sulle spese legali e sulle sanzioni accessorie. Questo caso dimostra come un atto apparentemente semplice possa determinare l’esito di un giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: Dalle Fatture Inesistenti alla Cassazione
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate a una società a responsabilità limitata. L’amministrazione finanziaria contestava, per l’anno d’imposta 2013, l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e la conseguente indebita deduzione di costi fittizi. La società, ritenendo infondata la pretesa fiscale, ha impugnato l’atto prima dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e, a seguito della sconfitta, presso la Commissione Tributaria Regionale. Entrambi i gradi di giudizio di merito si sono conclusi con il rigetto delle doglianze del contribuente.
Non arrendendosi, la società ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a quattro motivi di diritto. L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio con un controricorso. Tuttavia, il corso del procedimento ha subito una svolta decisiva quando, a seguito di una proposta di definizione accelerata, la società contribuente ha depositato una nota con cui manifestava la volontà di rinunciare al ricorso.
La Valutazione della Corte sulla Carenza di Interesse
Il Collegio della Suprema Corte si è trovato a dover interpretare la natura e gli effetti della nota di rinuncia depositata dalla società. Sebbene dagli atti non emergesse la copia del mandato a rinunciare, i giudici hanno ritenuto che tale manifestazione di volontà fosse sufficiente a integrare una chiara e inequivocabile carenza di interesse sopravvenuta alla decisione.
Secondo l’articolo 100 del codice di procedura civile, per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse. Questo interesse deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma per tutta la durata del processo. La rinuncia, anche se informale, ha fatto venir meno l’interesse della società a ottenere una pronuncia favorevole dalla Corte, rendendo di fatto inutile la prosecuzione del giudizio.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio per sopravvenuta carenza di interesse. La motivazione si fonda su un’interpretazione sostanziale degli atti processuali: la dichiarazione di voler rinunciare, pur se non formalizzata secondo tutte le regole, è stata considerata una manifestazione idonea a estinguere l’interesse della parte alla controversia.
Di conseguenza, la Corte ha stabilito due importanti principi corollari:
1. Compensazione delle spese di lite: Il fatto sopravvenuto (la rinuncia) che ha portato alla fine del processo è stato ritenuto un giusto motivo per compensare le spese legali tra le parti. Ciascuna parte, quindi, ha dovuto sostenere i propri costi legali, senza alcuna condanna a carico del ricorrente.
2. Inapplicabilità del doppio contributo unificato: La Corte ha precisato che, nell’ipotesi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cosiddetto “doppio contributo unificato”. Questa sanzione si applica solo quando l’inammissibilità è originaria o quando il ricorso viene integralmente respinto nel merito, non quando l’interesse a decidere viene meno in corso di causa.
Le Conclusioni
La decisione in esame offre una lezione pratica fondamentale: una chiara manifestazione di volontà di abbandonare un ricorso, anche se non formalmente perfetta, può essere sufficiente per la Corte a dichiarare l’inammissibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse. Questa pronuncia non solo chiude il processo, ma ha effetti favorevoli per il ricorrente, che può evitare sia la condanna alle spese legali della controparte sia il pagamento del raddoppio del contributo unificato. Si tratta di una soluzione pragmatica che riconosce l’inutilità di proseguire un contenzioso quando una delle parti ha perso interesse alla sua definizione.
Cosa succede se una parte manifesta l’intenzione di rinunciare al ricorso in Cassazione senza un formale mandato?
La Corte di Cassazione può interpretare tale manifestazione come una chiara indicazione di una sopravvenuta carenza di interesse, dichiarando di conseguenza il ricorso inammissibile.
In caso di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, come vengono regolate le spese legali?
Il giudice può disporre la compensazione delle spese di lite. Questo significa che ogni parte sostiene i propri costi legali e la parte che ha rinunciato non viene condannata a rimborsare le spese della controparte.
La sanzione del ‘doppio contributo unificato’ si applica se il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di interesse sopravvenuta?
No. La Corte ha chiarito che i presupposti per imporre il pagamento del doppio contributo unificato non sussistono quando l’inammissibilità deriva da un evento accaduto dopo la proposizione del ricorso, come la rinuncia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13158 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13158 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/05/2025
Oggetto: sopravvenuta carenza interesse
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1863/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n.4611/2022 depositata il 6 giugno 2022, non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, veniva rigettato l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n.79/35/2021 di rigetto del ricorso introduttivo.
Si legge in sentenza che il giudizio aveva ad oggetto l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate per l’anno d’imposta 2013, all’esito di indagini penali cui seguiva una verifica fiscale. Con l’impugnato avviso si contestava l’utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti emesse dalle società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’indebita deduzione di elementi negativi di reddito, ritenuti fittizi, nonché ulteriori fatture oggettivamente inesistenti emesse come cartiera dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE
Avverso la decisione propone ricorso per Cassazione la contribuente per quattro motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Da ultimo, a seguito di proposta di definizione accelerata ex art.380 bis cod. proc. civ., la contribuente deposita atto di rinuncia al ricorso.
Considerato che:
Nella nota di deposito del 18.7.2023 la contribuente ha reso noto di voler rinunziare al ricorso, senza che però che dagli atti emerga la copia del mandato a rinunziare. L’Agen zia delle Entrate costituita non ha preso posizione a riguardo.
Il Collegio osserva che la suddetta rinuncia è nondimeno una chiara manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso ex art.100 cod. proc. civ. cui deve senz’altro essere dato corso. Il fatto sopravvenuto è idoneo a determinare la compensazione delle spese di lite.
Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato’ (Cass. Sez. 5, ordinanza n. 31732 del 07/12/2018, Rv. 651779 – 01; conforme, Cass. Sez. 6 – 1, ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 28 febbraio 2025