Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13158 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13158 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/05/2025
Oggetto: sopravvenuta carenza interesse
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1863/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n.4611/2022 depositata il 6 giugno 2022, non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, veniva rigettato l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n.79/35/2021 di rigetto del ricorso introduttivo.
Si legge in sentenza che il giudizio aveva ad oggetto l’avviso di accertamento notificato dall’RAGIONE_SOCIALE per l’anno d’imposta 2013, all’esito di indagini penali cui seguiva una verifica fiscale. Con l’impugnato avviso si contestava l’utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti emesse dalle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e l’indebita deduzione di elementi negativi di reddito, ritenuti fittizi, nonché ulteriori fatture oggettivamente inesistenti emesse come cartiera dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la decisione propone ricorso per Cassazione la contribuente per quattro motivi, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso. Da ultimo, a seguito di proposta di definizione accelerata ex art.380 bis cod. proc. civ., la contribuente deposita atto di rinuncia al ricorso.
Considerato che:
Nella nota di deposito del 18.7.2023 la contribuente ha reso noto di voler rinunziare al ricorso, senza che però che dagli atti emerga la copia del mandato a rinunziare. L’RAGIONE_SOCIALE costituita non ha preso posizione a riguardo.
Il Collegio osserva che la suddetta rinuncia è nondimeno una chiara manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso ex art.100 cod. proc. civ. cui deve senz’altro essere dato corso. Il fatto sopravvenuto è idoneo a determinare la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato’ (Cass. Sez. 5, ordinanza n. 31732 del 07/12/2018, Rv. 651779 – 01; conforme, Cass. Sez. 6 – 1, ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 28 febbraio 2025