Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11836 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11836 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14362/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Acireale, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 1469/2021 depositata il 07/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 08/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.La Società RAGIONE_SOCIALE possiede alcuni terreni edificabili a Navacchio, destinati a parcheggio. L’ente impositore ha accertato un’inadempienza tributaria per omessa dichiarazione e versamenti IMU/ICI annualità 2012-2015 inferiori al dovuto, notificando gli avvisi di accertamento.
La società ha contestato gli avvisi, confutando il valore attribuito all’area, destinata a parcheggio , a cui è stato attribuito un valore corrispondente a quello di aree a pari destinazione ma monetizzato al momento della convenzione. Peraltro, l’area a parcheggio per convenzione, e quindi per accordo tra le parti, è prevista in cessione gratuita al Comune, che tuttavia ha attribuito un valore commerciale a detta area, sostenendo che se l’Amministrazione Comunale avesse voluto realizzare un parcheggio in detta area, avrebbe dovuto espropriarla; in tal modo sostenendo la differenza di valore tra un’area da cedere destinata a parcheggio pubblico ed un’area destinata a parcheggio pubblico che rimane di proprietà privata: entrambe le aree non hanno mercato di riferimento, ma l’area a parcheggio da cedere ha, ad avviso dell’ente impositore, un valore equivalente alle aree non cedute (cd. monetizzazione).
I giudici di prossimità hanno accolto parzialmente il ricorso della società, per quanto attiene alle sanzioni che debbono essere rideterminate secondo quanto prescrive l’art. 12 Dlgs. 472/1992, rigettando nel resto il ricorso, compensando le spese.
Sull’appello della società, la Commissione Tributaria Regionale Toscana ha cosi statuito .
La Corte territoriale, quindi, accoglieva l’appello della contribuente, compensando le spese.
Ricorre per la cassazione della sentenza d’appello la società di riscossione sulla base di quattro motivi.
La società contribuente è rimasta intimata.
MOTIVI DI DIRITTO
1. La prima censura reca il vizio di . Si assume che la sentenza impugnata richiama Cass. SS. UU. 23902/2020, che si riferisce a un caso di compensazione urbanistica in cui il terreno perde edificabilità e l’imposizione fiscale avviene in una fase transitoria (‘volo’); mentre nel presente caso il procedimento urbanistico era definito e la cessione dell’area a
parcheggio era solo posticipata fino al collaudo del 2014. Nella convenzione in esame -invece -la convenzione urbanistica prevedeva tutti i vari aspetti, rinviando alla cessione del parcheggio dopo il collaudo, come pattuito all’art. 8 della convenzione. In altri termini, con l’art. 8 della Convenzione Urbanistica, le parti avevano già regolamentato -ab initio -i loro rapporti e, quindi, non ci trovavamo in una fase antecedente all’individuazione dell’area di sfruttamento compensativo; né può dirsi che la procedura di perequazione urbanistica non si fosse ancora perfezionata. Quindi, nella vigenza della Convenzione, il terreno manteneva la sua imponibilità ai fini ICI.
2.Il secondo motivo di ricorso denuncia <vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nonche' per contraddittorieta' ed illogicita' in relazione ad un fatto decisivo ai fini del giudizio in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5; per avere la C.T.R. reso una motivazione del tutto carente e contraddittoria e per nulla intellegibile, in quanto il decisum si fonda esclusivamente sul mero rinvio a precedenti giurisprudenziali richiamati in modo acritico e non ricollegati esplicitamente alla fattispecie controversa, di tal che è impedito un controllo sul procedimento logico seguito dal giudice proprio per l'impossibilità di individuare la ratio decidendi.
3.Il terzo mezzo di ricorso prospetta vizio di ; Si afferma che collaudo avvenne nel 2014 e che l’atto di cessione delle opere di urbanizzazione venne poi stipulato, a seguito del sollecito, solo nell’anno 2018, a seguito di sollecito da parte del Comune. Ad avviso della ricorrente, ne discende che per l’annualità 2015 il ritardo era dipeso dalla colpevole inerzia di controparte, che, in quanto rimasta titolare dell’immobile, nonostante la fine lavori, era comunque tenuta al pagamento delle imposte
4.L’ultimo strumento di ricorso denuncia vizio di , criticando la pronuncia anche in relazione al capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite che avrebbero dovuto essere poste a carico di controparte, e non già integralmente compensate.
5.Non è necessario esaminare i motivi di ricorso.
Difatti, con nota del 22.02.2015, la ricorrente ha depositato copia della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, n. 1647 del 27 dicembre 2022, con attestazione, in calce, di suo passaggio in giudicato, del 24 ottobre 2023, munita di attestazione di conformità all’originale, con la quale il Collegio d’appello ha accolto il ricorso per revocazione proposto dalla odierna ricorrente, avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Toscana n. 1469 del 7 dicembre 2021, oggetto dell’odierno ricorso per cassazione, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado. Alla luce di quanto sopra, la ricorrente ha domandato la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuto difetto di interesse.
6. Il ricorso per cassazione è inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata revocata la sentenza del giudice
d’appello, in accoglimento del ricorso per revocazione presentato dal contribuente ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. La Commissione regionale della Toscana con sentenza n. 1647/22 ha accolto il ricorso per revocazione presentato dalla SEPI, con l’accoglimento dell’appello articolato dallo stesso. In particolare, ha accertato che l’area in contestazione era edificabile, confermando la sentenza di primo grado.
L’art. 398 c.p.c., come modificato ai sensi della legge 26 novembre 1990, n. 353, consente la contemporanea pendenza del giudizio di cassazione e per revocazione avverso la medesima sentenza, con un temperamento: resta salva, infatti, la possibilità per le parti di chiedere la sospensione del termine per proporre il ricorso per cassazione o del giudizio di cassazione stesso.
È evidente, come rilevato dalla dottrina, che il nuovo meccanismo di interconnessione fra i due giudizi è stato inserito per impedire manovre dilatorie delle parti, tese a procrastinare il passaggio in giudicato della sentenza d’appello, con l’utilizzo strumentale dell’istituto della revocazione. È del pari evidente, come anche annotato dalla dottrina, che il giudizio di revocazione è pregiudiziale al processo di cassazione, in quanto, nell’iter logico della decisione, i vizi che si fanno valere con la revocazione, mezzo di impugnazione a critica vincolata ex art. 395 c.p.c., si collocano in un momento anteriore rispetto i vizi, che si denunciano con il ricorso per cassazione, anch’esso a critica vincolata ex art. 360 c.p.c.. La subordinazione del ricorso per cassazione al giudizio di revocazione è solo eventuale ai sensi dell’art. 398, quarto comma c.p.c., e risponde alla esigenza di assegnare priorità alla impugnazione di merito, tesa a far valere vizi di ‘giustizia’ della sentenza, rispetto a quella di pura legittimità, che si innerva della ‘violazione o falsa applicazione di norme di diritto’.
8.Nel caso di contemporanea pendenza del giudizio di cassazione e del giudizio di revocazione, quindi nell’ipotesi in cui il giudice del
provvedimento impugnato abbia ritenuto che l’istanza di revocazione fosse manifestamente infondata (non concedendo la chiesta sospensione del termine per proporre ricorre per cassazione o il relativo procedimento), ai sensi dell’art. 398, quarto comma, c.p.c., oppure nell’ipotesi in cui la parte impugnante con la revocazione non abbia chiesto la sospensione del termine per presentare il ricorso per cassazione, deve distinguersi l’ipotesi in cui la sentenza sulla revocazione sia anteriore all’esito del giudizio di cassazione, dall’ipotesi in cui il provvedimento che chiude il processo di cassazione sia anteriore all’esito del giudizio di revocazione.
Se, infatti, il giudice d’appello provvede alla revocazione della propria decisione, come nella presente fattispecie, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, per essere cessata la materia del contendere nel giudizio di cassazione, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione potrebbe a sua volta essere impugnata in cassazione -sebbene nella presente fattispecie risulta passata in giudicato giacché l’eventuale impugnazione costituisce una mera possibilità, mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso per cassazione è attuale, essendo venuta meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto.
9.Alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass., sez. 3, 2 aprile 2021, n. 9201; Cass., sez. un., 28 aprile 2017, n. 10553; Cass., sez. un., 29 novembre 2006, n. 25278; Cass., sez. 2, 12 novembre 2007, n. 23515; Cass., sez.2, 25 settembre 2013, n. 21951).
La ricorrente ha prodotto in giudizio la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che ha accolto il ricorso per revocazione presentato dal contribuente, con conseguente accoglimento dell’appello e conferma della sentenza di primo grado che aveva confermato la legittimità dell’avviso, ad eccezione delle sanzioni.
Le spese di lite vengono compensate in ragione della su richiamata interferenza con il giudizio di revocazione e della citata evoluzione giurisprudenziale sopravvenuta in materia urbanistica, così da escludersi la configurabilità di una soccombenza virtuale giustificante l’accollo delle stesse.
Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato”.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse; compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione