Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27228 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 27228  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2025
Oggetto: cancellazione società. -debito -soci -condizioni
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 25356/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO  in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 7095/48/16, depositata in data 19 luglio 2016 e notificata in data 28 luglio 2016.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 18 settembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 7095/48/16 veniva accolto l’appello proposto da NOME COGNOME, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta n. 4036/15/2015, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso la cartella di pagamento emessa per IVA e altro per l’anno di imposta 2005. Dagli atti RAGIONE_SOCIALE parti si apprende che l’iscrizione a ruolo derivava dalla sentenza della CTR n.96/48/2013 di accoglimento parziale dell’appello proposto, tra l’altro, dalla società RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e dalla contribuente socia accomandante, da cui scaturivano imposte in ragione della quota di partecipazione.
La contribuente impugnava la cartella di pagamento deducendo, tra l’altro, che la società si era estinta in data 20.12.2007, con trascrizione intervenuta il 27.2.2012. Il giudice d’appello riformava la decisione di primo grado e, in accoglimento del gravame, riteneva che la cartella
facesse seguito a tributi accertati nei confronti della società partecipata e che, essendo la cartella stata notificata dopo la cancellazione della società contribuente, la stessa dovesse essere annullata in quanto notificata a soggetto estinto, potendosi al soggetto accomandante richiedere unicamente le somme riscosse in sede di liquidazione.
RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza d’appello , affidato a due motivi, cui replica la contribuente con controricorso, che illustra con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ..
Considerato che:
Con il primo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art.360 , primo comma, n.4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per contrasto con l’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa ricostruzione dei fatti di causa e per motivazione apparente.
 Con  il  secondo  motivo  di  ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce,  in  relazione all’art.360 ,  primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2495 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che in caso di cessazione della società nell’anno 2007 e cancellazione nel 2012, la cartella fosse da annullare in quanto notificata nel 2014, due anni dopo la cancellazione.
Il Collegio osserva che è stato parte del giudizio in primo e in secondo grado anche l’agente della riscossione e il litisconsorzio processuale dev’essere ricostituito nei suoi confronti. La controversia va rinviata a nuovo ruolo a tal fine.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e assegna termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica del ricorso nei confronti dell’agente della riscossione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025
Il Presidente
NOME COGNOME