Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19944 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19944 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 19/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 13723/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., società incorporante la RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ; – controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Campania n. 10038/2014 pubblicata in data 19/11/2014, non notificata;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella udienza pubblica del 7/06/2024 dal consigliere AVV_NOTAIO. NOME COGNOME; udito il PM, in persona del sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udita l’AVV_NOTAIO per l’Avvocatura dello Stato.
RILEVATO CHE
L’RAGIONE_SOCIALE, Direzione provinciale di Napoli, notificava alla RAGIONE_SOCIALE, quale incorporante RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, un avviso di accertamento con cui recuperava maggiori Ires, Irap e Iva, per l’anno d’imposta 2003, in relazione a fatture per operazioni inesistenti.
Contro tale sentenza proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli (CTP) la RAGIONE_SOCIALE
La CTP rigettava il ricorso.
Contro tale sentenza la società proponeva appello, che la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Campania (CTR) rigettava; in particolare i giudici del gravame escludevano un difetto di motivazione dell’avviso di accertamento poiché motivato per relationem e in riferimento ad un PVC RAGIONE_SOCIALE Direzione regionale RAGIONE_SOCIALE Toscana che la società assumeva non esserle stato notificato (evidenziando che nell’avviso erano indicate le ragioni di fatto e di diritto fondanti la pubblica pretesa e, quanto all’omessa notifica del PVC, che lo stesso risultava consegnato il 21/12/2011 all’appellante, come da pagina 31 del PVC); evidenziavano inoltre che la società non aveva provato in alcun modo mediante documentazione i propri assunti nel merito, non risultando provate certezza, determinabilità e inerenza dei costi fatturati; ritenevano infondata la doglianza relativa alla mancata allegazione RAGIONE_SOCIALE denuncia penale ai fini del raddoppio dei termini di accertamento.
Contro tale decisione propone ricorso la società contribuente sulla base di quattro motivi.
L’ RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per l ‘udienza pubblica del 7 giugno 2024.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo d’impugnazione, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 221 cod. proc. civ., nonché degli artt. 111 e 116, primo comma, cod. proc. civ. e 2504bis cod. civ.; la società lamenta in particolare la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE CTR, non comprendendosi se essa abbia ritenuto correttamente notificato alla incorporante RAGIONE_SOCIALE in data 21/12/2011 il PVC richiamato nell’accertamento impugnato oppure se abbia ritenuto che la notifica del medesimo, effettuata il 15/12/2011 alla società incorporata RAGIONE_SOCIALE, fosse comunque valida, attesi gli effetti RAGIONE_SOCIALE fusione, anche perché il PVC è un atto pubblico avente fede privilegiata.
Deduce ancora, in riferimento alla prima questione e cioè alla avvenuta notifica del PVC alla RAGIONE_SOCIALE, l ‘ erroneità RAGIONE_SOCIALE necessità di querela di falso avverso la relata di notifica, in quanto la contestazione RAGIONE_SOCIALE riferibilità di una relata di notifica a un determinato atto, come nel caso di specie, non richiede la formulazione di una querela di falso, atteso che non viene messa in discussione la veridicità dell’attestazione resa dal pubblico ufficiale ma viene contestata la mancata prova RAGIONE_SOCIALE sua attinenza a un determinato atto; quanto alla seconda considerazione, con la quale la CTR aveva evidenziato che la notifica alla RAGIONE_SOCIALE era efficace anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che era subentrata in locum et ius RAGIONE_SOCIALE incorporata, l’affermazione non teneva conto del fatto che il PVC era stato notificato alla RAGIONE_SOCIALE dopo l’avvenuta fusione per incorporazione, data dalla quale
l’amministratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non aveva più alcun potere di rappresentanza.
Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la società deduce la violazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 , evidenziando che la mancata allegazione RAGIONE_SOCIALE denuncia aveva impedito la valutazione, ora per allora, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti RAGIONE_SOCIALE denuncia penale, valutazione richiesta da Corte costituzionale n. 247 del 2011.
Col terzo motivo deduce la violazione dell’art. 7 RAGIONE_SOCIALE l. n. 212 del 2000, dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione al l’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ.; deduce non sia stato portato a conoscenza RAGIONE_SOCIALE società il PVC emesso nei confronti di soggetto terzo, la società RAGIONE_SOCIALE, richiamato nell’avviso di accertamento emesso nei propri confronti, e dal quale emergevano indizi di totale inattendibilità RAGIONE_SOCIALE contabilità.
Col quarto motivo , proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 4, RAGIONE_SOCIALE l. n. 212 del 2000, 109 t.u.i.r., 39, comma 1, e 32 d.P.R. n. 600 del 1973, 56 d.P.R. n. 633 del 1972, 2697 cod. civ.; avendo essa dato prova documentale RAGIONE_SOCIALE consegna RAGIONE_SOCIALE documentazione relativa all’anno 2003 relativa alla RAGIONE_SOCIALE all’ufficio erariale di Pietrasanta in data 20/07/2006, censura la decisione laddove, ritenendo che non avesse dato prova dei propri assunti, non ha considerato che la documentazione era quindi già in possesso dell’RAGIONE_SOCIALE presso altra sua articolazione territoriale, il che le impediva di richiederla ulteriormente e di contestare la mancata documentazione dei costi.
La comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato dal ricorrente nel ricorso risulta non andata a buon fine per cancellazione del difensore dal Reginde e la cancelleria ha acquisito comunicazione
del COA di Napoli attestante l’avvenuta cancellazione dall’albo del l’unico difensore costituito, AVV_NOTAIO, dal 9 gennaio 2024 a far data dal 13 dicembre 2023.
Questa Corte ha affermato che, in tema di procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, è invalida la comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza nei confronti del difensore cancellatosi, anche volontariamente, dall’albo, in quanto indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, perché privo di ius postulandi (Cass., Sez. U., 14/11/2017, n. 26856).
N el giudizio di cassazione non opera l’interruzione ma la cancellazione del difensore impone di garantire alla parte la possibilità di nominare un nuovo difensore, anche rinviando il giudizio ad altra udienza previa comunicazione alla parte dell’ordinanza di differimento , atteso che tale evento incide negativamente sull’esercizio del diritto di difesa e sull’integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità deve essere garantita nel giudizio di cassazione in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito secondo i principi del giusto processo; l’udienza di discussione rappresenta, per tradizione storica e secondo la disciplina positiva, un momento tutt’altro che secondario nello svolgimento del giudizio di cassazione (Cass. 17/06/2024, n. 16829; Cass. 28/04/2023, n. 11300; Cass. 15/02/2023, n. 4811; Cass. 24/01/2023, n. 2107; Cass. 19/07/2018, n. 19883 ); fermo restando che ove la parte, una volta ricevuta tale comunicazione, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall’art. 377, secondo comma, cod. proc. civ.
Occorre quindi, tenuto conto anche RAGIONE_SOCIALE prossimità dell’evento, comunque sopravvenuto all’instaurazione del giudizio, rinviare la causa a nuovo ruolo dando comunicazione RAGIONE_SOCIALE successiva udienza alla parte
personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo, disponendo la comunicazione RAGIONE_SOCIALE nuova udienza alla parte ricorrente personalmente.
Così deciso in Roma, in data 7 giugno 2024 e in sede di riconvocazione